Raccolta del risparmio postale, misure di prevenzione patrimoniali e traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca l’italiano: le risposte ai quesiti con le informazioni provvisorie n. 5, 6 e 7.
Informazione provvisoria n. 5/2025 Le Sezioni Unite penali hanno chiarito se, nell'ambito delle attività di bancoposta svolte da Poste Italiane s.p.a., la raccolta del risparmio postale , ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le SSUU penali hanno statuito che «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica»: pertanto, «l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio». Informazione provvisoria n. 6/2025 Con l'informazione provvisoria in esame, le Sezioni Unite penali hanno dato risposta affermativa ai seguenti quesiti: se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana; se la sentenza debba essere tradotta in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana. Infine, le SSUU hanno affrontato la questione relativa alla mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, nello specifico se integrino una nullità generale a regime intermedio. Per la Corte a Sezioni Unite, «la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio d'appello in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli articolo 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), c.p.p. La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della sentenza-documento con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa». Informazione provvisoria n. 7/2025 Le Sezioni Unite Penali hanno risposto al seguente quesito: «se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'articolo 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito». Le SSUU hanno stabilito che «il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L'accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo».
Informazione provvisoria del 29 maggio 2025, n. 5 Informazione provvisoria del 29 maggio 2025, n. 6 Informazione provvisoria del 29 maggio 2025, n. 7