Censurata la condotta tenuta da una società operativa nel settore del recupero crediti. Per i giudici non ci sono dubbi: la risposta alla richiesta di accesso deve essere fornita per iscritto, potendo essere data oralmente solo se ciò sia richiesto dal soggetto.
Riflettori puntati sulla domanda, rimasta senza risposta, presentata da un avvocato ad una società per il recupero crediti, domanda mirata ad ottenere l’accesso ai propri dati personali relativi ad un finanziamento. A fronte del silenzio opposto dalla società, l’avvocato opta per le vie legali, spiegando ai giudici di non avere ottenuto nessun riscontro, nonostante l’istanza presentata, e di non aver perciò potuto effettuare eventualmente l’accesso ai propri dati. Ai giudici, quindi, il legale chiede di ordinare alla società di «fornire riscontro all’istanza» da lui presentata e ciò «dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti la sua persona, e quindi se sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali, e permettendogli, in caso affermativo, l’accesso ai propri dati personali» e, inoltre, di «fornire all’avvocato tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o le categorie di destinatari a cui i suoi dati personali sono stati o saranno comunicati». In aggiunta, poi, il legale chiede anche di verificare «l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata». Da parte della società arriva una replica secca alle obiezioni sollevate dal legale. Più nello specifico, dalla società spiegano di «avere dato risposta telefonica alla richiesta» presentata dall’avvocato, ma «tale circostanza è stata negata dal legale» e, comunque, essa va «ritenuta idonea», secondo i giudici del Tribunale. Inoltre, alla luce del regolamento europeo per la protezione dei dati personali, «era onere della società dare risposta scritta dell’eventuale trattamento dei dati legale» ma «tale adempimento non è stato fatto nel termine di trenta giorni normativamente previsto». Peraltro, su questo fronte, va anche asserito, secondo i giudici, «un obbligo di risposta, nel termine di trenta giorni, eventualmente prorogabile, anche nella ipotesi di risposta negativa ovvero di mancata disponibilità dei dati personali». Per chiudere il cerchio, infine, i giudici ribadiscono che «la risposta deve essere fornita per iscritto, potendo essere data oralmente solo se ciò sia richiesto dal soggetto». Invece, nella vicenda in esame, «non è stata data prova della comunicazione telefonica, allegata dalla società, né comunque della tempestività di quella presunta comunicazione». Evidente, quindi, l’abuso compiuto dalla società.
Giudice Martinelli Fatto e diritto Rilevato che U.M. ha agito in giudizio, ai sensi degli articolo10 d.lgs 150/2011 e 414 c.p.c., formulando le seguenti conclusioni: “I. accertare e dichiarare la violazione della resistente società G. S.R.L., avente sede legale in CENTO (FE) alla Via (omissis), avente Partita IVA n. (omissis) e Codice Fiscale (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, degli articolo 12 e 15 del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 17/08/2024 indicata in premessa del ricorrente (doc.1), e quindi per non aver consentivo allo stesso l'accesso ai proprio dati in violazione dell' articolo 12 e dell'articolo 15 del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.); II. accertare l'obbligo della società resistente G. S.R.L., avente sede legale in CENTO (FE) alla Via (omissis), avente Partita IVA n. (omissis) e Codice Fiscale (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv. U.M. di accesso del 17/08/2024 ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.). III. ordinare alla società resistente G. S.R.L., avente sede legale in CENTO (FE) alla Via (omissis), avente Partita IVA n. (omissis) e Codice Fiscale (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 17/08/2024 del ricorrente sopra indicata (doc.1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv. U.M., e quindi se sia o meno in corso un trattamento dei dati personali del ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata. IV. in ogni caso. condannare ex articolo 91 c.p.c. la società G. S.R.L., avente sede legale in CENTO (FE) alla Via (omissis), avente Partita IVA n. (omissis) e Codice Fiscale (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.e i (valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato Fabrizio Langella che dichiara essere antistatario, non avendo ricevuto compensi e rimborsi spese dal ricorrente, con ogni consequenziale statuizione di legge”; dato atto che la “G. s.r.l.” si è ritualmente costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel presente atto, avendo la resistente già assolto ai suoi obblighi previsti in tema di privacy dal G.D.P.R.; Nel merito: - rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge”; rilevato che alla prima udienza le parti hanno concluso come in atti; dato atto che è documentalmente provato e riconosciuto dalla controparte che, con mail del 17 agosto 2024, il ricorrente ha chiesto alla parte resistente l'eventuale trattamento dei dati personali; considerato che la parte resistente ha affermato, tuttavia, di aver dato risposta telefonica a tale richiesta, ma la circostanza è stata negata dalla controparte e comunque ritenuta inidonea; considerato che, ai sensi degli articolo 12 e 15 del Regolamento U.E. n. 679/2016, era onere della parte resistente dare risposta scritta dell'eventuale trattamento dei dati del ricorrente e che tale adempimento non è stato fatto (nel termine di trenta giorni normativamente previsto) fino al deposito della comparsa di costituzione e risposta; preso atto della rigorosa interpretazione della Suprema Corte (Cass. 9313/2023) che ha riformato il Tribunale di Milano - che aveva rigettato un analogo ricorso, in difetto di prova della sussistenza della responsabilità della convenuta ovvero il possesso della qualità di titolare o responsabile del trattamento dei dati personali del ricorrente - asserendo un obbligo di risposta, nel termine di trenta giorni, eventualmente prorogabile, anche nella ipotesi di risposta negativa ovvero di mancata disponibilità dei dati personali dell'istante e trattamento degli stessi(1); dato atto altresì che la Corte di Giustizia ha chiarito come la risposta debba essere fornita per iscritto, potendo essere data oralmente solo se ciò sia richiesto dall'interessato (Corte di Giustizia, 4 maggio 2023, n. 487(2)); rilevato, per altro, come non sia stata data prova della comunicazione telefonica allegata dalla parte resistente, né comunque della tempestività della stessa, circostanza che rende la prima domanda fondata; ritenuto che la seconda domanda e la prima parte della terza domanda formulate dalla parte ricorrente siano priva di interesse allo stato, avendo la resistente chiarito di non aver alcun dato personale del ricorrente; ritenuto di valorizzare altresì la mancata prova da parte della ricorrente di essere stato contattato da un operatore telefonico che avrebbe affermato di chiamare per conto della “G. s.r.l.”, al fine di rigettare la seconda parte della terza domanda giudiziale formulata e giustificare la compensazione, nella misura del 50% (liquidate ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi studio, introduttiva e decisoria), delle spese giudiziali, sottolineando come, per altro, U.M. non abbia nemmeno allegato a quale finanziamento si sarebbero riferiti nella telefonata, né altre circostanze che avvalorino quanto affermato P.Q.M. Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dr. Mauro Martinelli, nella causa n. 2015/2024 R.G. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) ACCERTA che la “G. s.r.l.”, in violazione degli articolo 12 e 15 del Reg. U.E. 679/2016, non ha tempestivamente risposto alla istanza di accesso del 17 agosto 2024; b) DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna a “fornire il riscontro alla istanza dando conferma o meno sulla esistenza dei dati”; c) RIGETTA la domanda di “accesso” ai dati personali ai sensi dell'articolo 15 del Reg. U.E. 679/2016; d) DICHIARA la compensazione delle spese del giudizio nella misura del 50% e, per l'effetto, CONDANNA la “G. s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del 50% delle spese processuali quantificate in euro 272,50 per spese ed euro 1.178,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore antistatario; e) RISERVA il deposito della motivazione nel termine di trenta giorni; f) RESPINGE nel resto.