Avvocato d’ufficio: lo Stato rimborsa anche le spese per il recupero del credito

Le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dall’avvocato d’ufficio sono a carico dello Stato e non del professionista. È quanto rammentato dalla seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza in analisi, accogliendo sul punto il ricorso di un difensore.

Nella vicenda, il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l'opposizione del legale liquidando in suo favore l'importo di 430 euro, oltre accessori, quale compenso per l'attività professionale svolta nella sua qualità di difensore d'ufficio nell'ambito di un processo penale, rigettando, però, il ricorso limitatamente all'istanza di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del credito. Il professionista adiva, quindi, il Palazzaccio, contestando innanzitutto la violazione degli articolo 82 e 116 del d.P.R. 115/2002. A suo dire, infatti, il tribunale avrebbe errato a ritenere che l'attività di recupero fosse sostanzialmente priva di spese vive per l'avvocato, in quanto completamente esente da bollo, imposte e spese e poiché egli era perfettamente legittimato a svolgerla in proprio, ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Inoltre, lamentava il difensore che il tribunale avrebbe sbagliato a compensare le spese sulla base di una «parziale soccombenza del ricorrente», ponendosi, anche in tal caso, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione e, nello specifico, con la decisione delle Sezioni Unite (Cass. n. 32061/2022). Per i Giudici, il primo motivo è fondato. Il Tribunale di Milano, infatti, con l'ordinanza impugnata, afferma la Corte, «si è posto in consapevole contrasto con l'orientamento ormai consolidato di questa Corte che sostiene che le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d'ufficio per l'attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrino nell'ambito dei costi che l'erario è tenuto a rimborsare»(cfr., tra le altre, Cass. n. 22579/2019). Nulla di fatto, tuttavia, in ordine alla compensazione delle spese. Invero, affermano i Giudici di piazza Cavour, «il ricorrente non considera che nel caso in esame non ci troviamo di fronte a una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non dà luogo a reciproca soccombenza, ma a una domanda articolata in più capi, il primo relativo alla richiesta di condanna al pagamento del compenso svolto quale difensore d'ufficio nell'ambito di un processo penale e il secondo concernente la domanda di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del medesimo credito». Per cui, «trattandosi di capi diversi ed essendo il ricorrente risultato soccombente rispetto a uno di questi, è giustificata la pronuncia di compensazione parziale delle spese». Da qui la cassazione dell'ordinanza in relazione all'accoglimento del primo motivo con conseguente condanna del ministero della Giustizia al pagamento in favore del professionista dei costi sostenuti per il recupero del proprio credito (quantificati in euro 500). Le spese, invece, rimangono compensate.

Presidente Falaschi - Relatore Marcheis Premesso che L'avvocato Lu.Lo. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano depositata l'8 maggio 2023, che ha parzialmente accolto l'opposizione del ricorrente e ha liquidato in suo favore l'importo di Euro 430,00, oltre accessori, quale compenso per l'attività professionale svolta nella sua qualità di difensore d'ufficio nell'ambito di un processo penale, rigettando il ricorso limitatamente all'istanza di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del credito. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, che sostiene l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dei motivi di ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che I. Il ricorso è basato su due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo contesta violazione degli articolo 82 e 116 del D.P.R. 115/2002: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'attività di recupero sia sostanzialmente priva di spese vive per l'avvocato, in quanto completamente esente da bollo, imposte e spese e poiché egli è perfettamente legittimato a svolgerla in proprio, ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione. Il motivo è fondato. Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza impugnata, si è posto in consapevole contrasto con l'orientamento ormai consolidato di questa Corte che sostiene che le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d'ufficio per l'attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrino nell'ambito dei costi che l'erario è tenuto a rimborsare (cfr. in tal senso, oltre alle pronunce richiamate dal Tribunale di Milano, Cass. n. 22579/2019). 2) Il secondo motivo denuncia violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamente compensato le spese sulla base della parziale soccombenza del ricorrente , ponendosi in contrasto con la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 32061 del 2022. Il motivo è infondato. Ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe violato quanto statuito dalle sezioni unite con la pronuncia n. 32061/2022. Il ricorrente non considera che nel caso in esame non ci troviamo di fronte a una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non dà luogo a reciproca soccombenza, ma a una domanda articolata in più capi, il primo relativo alla richiesta di condanna al pagamento del compenso svolto quale difensore d'ufficio nell'ambito di un processo penale e il secondo capo concernente invece la domanda di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del medesimo credito. Trattandosi di capi diversi ed essendo il ricorrente risultato soccombente rispetto a uno di questi, è giustificata la pronuncia di compensazione parziale delle spese. II. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, liquidando in favore del ricorrente i costi da egli sostenuti in Euro 500 per il recupero del suo credito. Le spese del presente giudizio, a fronte del rigetto di uno dei motivi e dell'accoglimento dell'altro, vanno compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo motivo di ricorso; cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro 500 per i costi di recupero del credito, condannando il Ministero della giustizia al pagamento della predetta somma; compensa le spese del presente giudizio.