Attenzione alla ripresa frontale dei soggetti minorenni

Non basta l'accettazione espressa del minore ultraquattordicenne per diffondere sul web i dati personali catturati nei video delle feste scolastiche. Trattandosi di una finalità che esula da quelle istituzionali, servirà sempre il consenso espresso degli esercenti la potestà genitoriale.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 134 del 13 marzo 2025. Un istituto scolastico ha pubblicato sul web un video riguardante una festa scolastica dove figuravano diversi minorenni. Al ricevimento del reclamo da parte di un genitore l'Autorità ha avviato un'istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di una sanzione amministrativa. Specifica, infatti, il provvedimento che «la pubblicazione di immagini e video sul canale YouTube della scuola non costituisce attività strettamente funzionale alla gestione del rapporto scolastico o al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto, né rientra tra gli obblighi imposti da norme di legge o di regolamento». L'istituto scolastico, secondo quanto accertato nel corso dell'istruttoria, aveva diffuso tramite il proprio canale pubblico un video che ritraeva in maniera riconoscibile alunni minorenni durante una manifestazione di fine anno. In assenza di un'idonea informativa sul trattamento dei dati e, soprattutto, del consenso espresso da parte di entrambi i genitori degli alunni coinvolti, il trattamento è stato ritenuto illecito. L'Autorità sottolinea che «il trattamento dei dati personali effettuato attraverso la pubblicazione del video, contenente l'immagine di un minore riconoscibile, è avvenuto in assenza di idonea informativa e di una valida base giuridica, non potendo ritenersi sufficiente la sola volontà espressa dal minore ultraquattordicenne». L'istituto scolastico, interpellato nel corso del procedimento, ha sostenuto che la pubblicazione era finalizzata a valorizzare le attività educative e didattiche e che alcuni studenti avevano fornito direttamente il proprio consenso. Tuttavia, il Garante ha chiarito che «l'espressione del consenso da parte del minore non può essere considerata valida ai fini del trattamento dei dati personali in un contesto scolastico, essendo comunque necessario acquisire il consenso di almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale». L'Autorità ha inoltre evidenziato che la pubblicazione sul canale ufficiale della scuola ha reso il contenuto accessibile a un pubblico indeterminato, senza alcuna forma di limitazione, aumentando così il potenziale pregiudizio derivante da un uso improprio delle immagini. Alla luce di tali violazioni, il Garante ha ordinato all'Istituto scolastico di rimuovere immediatamente il contenuto in questione e ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento ribadisce che «la divulgazione di immagini di minorenni sui social media o su piattaforme di condivisione video, da parte di soggetti pubblici, richiede una valutazione molto rigorosa della liceità e proporzionalità del trattamento, tenendo conto della vulnerabilità degli interessati e del contesto in cui avviene la raccolta dei dati». Il caso affrontato dal Garante assume rilevanza generale anche in vista del periodo di fine anno scolastico, quando le istituzioni educative organizzano cerimonie, spettacoli e attività celebrative, spesso accompagnate dalla registrazione e diffusione di immagini e video. Il provvedimento chiarisce che la documentazione e la diffusione di tali eventi non può avvenire sulla base di prassi informali o consensi verbali: è invece necessaria una puntuale raccolta del consenso informato, scritto e libero, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

Garante Privacy, provvedimento del 13 marzo 2025, n. 134