Il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 23 maggio 2025, ha risposto al quesito sollevato dal Tribunale di Cosenza in tema di diritto di copia e di rilascio di copie di atti penali in caso di patrocinio a spese dello Stato.
Nello specifico, se «ai fini del rilascio in forma gratuita delle copie degli atti processuali penali in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, le dichiarazioni che le copie sono necessarie per l'esercizio della difesa, ai sensi dell'articolo 107 d.P.R. n. 115 del 2002, debba essere effettuata da chiunque le richieda e, quindi anche da parte dei difensori oppure soltanto dalla parte ammessa al patrocinio». Nel rispondere al quesito, il Ministero menziona la circolare del 14 aprile 2016, prot. DAG n. 67455U, in base alla quale «è necessaria l'attestazione sulle finalità del rilascio di copie ove richiesto dalle parti private (potendo l'istanza essere determinata da diverse ragioni)»; «quando essa promani dal difensore la richiesta di attestazione delle finalità di rilascio si appalesa eccessivo omissis la detta attestazione dovrebbe considerarsi tacita per tutte le richieste provenienti dai difensori in relazione ai procedimenti pendenti, nei quali i medesimi risultano difensori»; «nel caso in cui il procedimento risulti definito con attestazione di irrevocabilità della sentenza, il difensore dovrebbe specificare le motivazioni della richiesta ai sensi dell'articolo 107 d.P.R. n. 115 del 2002 apparendo possibile una richiesta per finalità diverse da quelle meramente difensive». In sintesi, il Ministero ribadisce l'obbligatorietà dell'osservanza della disposizione impartita con la nota prot.n. DAG n. QUES. 228/05 F.I. 016.001.008-10, specificando altresì che la dichiarazione dovrà essere resa dall'interessato indipendentemente dalla qualifica rivestita (parte o difensore). Infine, la Direzione generale concorda con la modalità operativa suggerita per il rilascio di copie dopo che il procedimento sia stato definito con attestazione di irrevocabilità della sentenza: infatti, nella nota prot. DAG n.164624U del 20 agosto 2018, è specificato che «il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia ha voluto indubbiamente garantire nel più ampio modo possibile il diritto di difesa nel processo penale, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto; tuttavia, il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di consentire la difesa in un procedimento penale, non può estendersi oltre tale limite per cui è onere del difensore che richiede la copia, dopo l'esaurimento dei gradi ordinari di giudizio, indicare la ragione della richiesta».