In tema di impugnazioni penali, la dichiarazione o elezione di domicilio è valida se espressamente richiamata e idonea a garantire le notifiche secondo la disciplina vigente al momento dell’atto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si pronuncia sulla validità della dichiarazione o elezione di domicilio negli atti di impugnazione penale, approfondendo le novità introdotte dalla “legge Cartabia”. La questione trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dall'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. La Suprema Corte chiarisce che, per le impugnazioni proposte prima del 24 agosto 2024, rimane applicabile la disciplina vigente al momento del deposito dell'atto (articolo 11 preleggi), in linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 13808/2024). Non è, dunque, necessario che, dopo la sentenza di primo grado, venga effettuata una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, qualora quella già presente e richiamata nell'atto di impugnazione risulti idonea ad assicurare la certezza e la regolarità delle notifiche, specie per quanto riguarda il decreto di citazione a giudizio in appello. Il difensore può quindi limitarsi a richiamare, in modo chiaro, specifico e inequivoco, la dichiarazione o elezione di domicilio già esistente, evitando formalismi che rischierebbero di comprimere il diritto di difesa. Pertanto, la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, riconoscendo la validità dell'atto di appello che, pur non contenendo una “nuova” elezione di domicilio, contiene un chiaro richiamo a quella già effettuata.
Presidente/Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore di M.L. avverso la sentenza del Tribunale di Oristano del 29/03/2023, ordinandone l'esecuzione e condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento si fonda sul rilievo dell'assenza di dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'articolo 581, comma 1-ter cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione M.L., a mezzo dell'avv. Salvatore Carlo Castronovo, deducendo vizio rilevante ex articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento all'articolo 581 comma 1-ter cod. proc. pen., dato che il ricorrente, in primo grado, è stato giudicato in presenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Sono corrette le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello, quanto alla inesistenza della valida elezione di domicilio da parte dell'appellante, anche con riguardo alla massima di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6578 del 24 ottobre 2024, quanto all'applicazione della norma ex articolo 581 comma 1-ter cod. proc. pen., come modificata dalla c.d. legge Cartabia al caso in esame per le impugnazioni presentate sino al 24/08/2024. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. L'atto di appello a firma del difensore del ricorrente reca in esordio l'indicazione che M.L. elegge domicilio in (OMISSIS) nella via (OMISSIS) . La sentenza appellata, a sua volta, reca nell'intestazione l'indicazione del domicilio eletto dall'imputato, che è proprio quello riportato nell'atto di appello dal difensore che ha proposto impugnazione. E nel dare atto dello svolgimento del processo precisa che esso si è svolto in presenza dell'imputato. Nessun dubbio, quindi, può residuare sul fatto, da un lato, che non fosse richiesto un mandato ad impugnare, richiesto nei casi di processo svoltosi in assenza dell'imputato; dall'altro, che l'atto di appello proposto contenga l'espressa puntuale indicazione del domicilio presso il quale compiere le notificazioni previste dalla legge, anzitutto quella del decreto di citazione per il giudizio di appello. 3. L'atto di appello in esame è stato proposto prima del 24 agosto 2024, giorno in cui è entrata in vigore la legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato la disposizione dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in forza della quale con l'atto di impugnazione delle parti privare e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della motivazione del decreto di citazione a giudizio . Nonostante l'abrogazione, di tale disposizione occorre tener conto in riguardo alle impugnazioni proposte prima della entrata in vigore della legge abrogatrice, secondo quanto stabilito da S.U. n. 13808 del 24/10/2024. La sentenza delle Sezioni unite ha chiarito che nella successione temporale delle disposizioni regolatrici dell'atto di impugnazione, e specificamente delle modalità di compimento dell'atto considerato isolatamente nel suo aspetto formale, va fatta applicazione del principio di cui all'articolo 11 preleggi, con la conseguenza che, per la verifica di conformità dell'atto alla fattispecie processuale di riferimento, va fatta applicazione della legge vigente al momento in cui l'atto è stato compiuto. 4. Della disposizione normativa appena richiamata non può esser data una lettura formalistica, e quindi non può ritenersi che la parte impugnante fosse onerata, a pena di inammissibilità, dell'incombente del deposito di una nuova dichiarazione o di una nuova elezione di domicilio, necessariamente proveniente, per il caso in esame, dall'imputato appellante. Come compiutamente argomentato dalla sentenza delle Sezioni unite prima richiamata, non è necessario, per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado, che la dichiarazione o elezione di domicilio si a nuova , che sia cioè formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. La disposizione normativa richiede soltanto che la dichiarazione o l'elezione di domicilio siano idonee al raggiungimento dello scopo voluto dalla legge, appunto da certa e regolare motivazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Di qui, la conclusione, su cui fonda la presente decisione di annullamento, che la dichiarazione o elezione di domicilio non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco ; con l'ulteriore precisazione, utile per il caso in esame in cui è il difensore che con lo stesso atto di impugnazione fa richiamo espresso al domicilio già eletto, che spetta al difensore dell'imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell'atto di impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare ...il decreto di citazione , ove risultino plurime dichiarazioni o elezioni. 5. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari.