La mancata adozione del decreto ministeriale da parte del Ministro della Giustizia rende tuttora non applicabile la cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Pisa ha domandato al Consiglio Nazionale Forense se sia possibile procedere alla cancellazione d'ufficio dall'Albo ex articolo 21 L. 247/2012 nei confronti dell'avvocato che autocertifica l'insussistenza dei requisiti di permanenza (tra cui l'obbligo formativo) previsti dal D.M. 47/2016, come modificato dal D.M. 174/2021, in assenza dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisca le modalità di controllo a campione delle autocertificazioni. Si richiede, inoltre, di chiarire le conseguenze della mancata adozione del suddetto decreto e quali siano i poteri residui del COA. L'articolo 21 L. 247/2012 disciplina la cancellazione dall'Albo degli avvocati in caso di perdita dei requisiti di permanenza, demandando ai regolamenti attuativi (D.M. 47/2016 e successivi) la specificazione delle modalità di accertamento. Il D.M. 47/2016 (come modificato dal D.M. 174/2021) stabilisce i requisiti per la permanenza all'Albo, tra cui l'assolvimento dell'obbligo formativo. Tuttavia, l'articolo 2, comma 5, D.M. 47/2016 subordina l'efficacia dei controlli a campione sulle autocertificazioni all'emanazione di un successivo decreto ministeriale sulle modalità operative di controllo. La mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo impedisce l'operatività della procedura di cancellazione automatica dall'Albo per mancato esercizio continuativo della professione o mancato assolvimento dell'obbligo formativo. La disciplina di cancellazione, in quanto non autosufficiente, resta sospesa, in attesa del provvedimento attuativo. In assenza del citato decreto attuativo dunque, il COA non può avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ex articolo 21 L. 247/2012 per mancato assolvimento dell'obbligo formativo o degli altri requisiti di permanenza previsti dal D.M. 47/2016 e D.M. 174/2021. Rimangono tuttavia in capo al COA i seguenti poteri e obblighi: segnalazione disciplinare al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) per l'apertura di un procedimento nei confronti del professionista inadempiente; possibilità di adottare provvedimenti diversi dalla cancellazione, ove previsti da altre disposizioni regolamentari o disciplinari. Ciò premesso, in risposta al quesito, in CNF rinvia al parere n. 15 del 19 aprile 2024. In assenza del decreto ministeriale che disciplina le modalità di controllo a campione delle autocertificazioni, il COA non può procedere alla cancellazione d'ufficio dall'Albo per mancato assolvimento dei requisiti di permanenza ex D.M. 47/2016, D.M. 174/2021 e articolo 21 L. 247/2012. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, in attesa del decreto attuativo, non può di per sé comportare la cancellazione d'ufficio, ma può comunque giustificare una segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'eventuale apertura di procedimento disciplinare. Cosicché fino all'emanazione e all'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, la disciplina della cancellazione per mancato rispetto dei requisiti di permanenza non trova applicazione, fermo restando il potere del COA di valutare la rilevanza disciplinare dell'inadempimento.