Il mancato pagamento delle spese straordinarie costituisce violazione degli obblighi familiari

Le spese straordinarie, così come definite dalla giurisprudenza civile, assumono rilevanza anche in sede penale, in quanto il mancato pagamento integra il reato di cui all’articolo 570 bis c.p.

La sentenza in commento risulta rilevante per la novità della questione proposta. A seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo 570 bis c.p. poiché inadempiente circa il pagamento di spese c.d. straordinarie, il difensore dell'appellante proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i vari motivi, la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale poiché «la Corte territoriale non aveva esaminato il rapporto intercorrente tra l'articolo 570 bis c.p. e le fattispecie incriminatrici di cui agli articolo 12 sexies, l. n. 898 del 1970 e 3, l. n. 54 del 2006, abrogate dal d.lgs. n. 21 del 2018, la quale aveva comportato l'impossibilità di sussumere nella fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 570 bis c.p. la violazione di obblighi di natura economica diversi da quelli relativi alla separazione dei coniugi e all'affido condiviso dei figli», come invece accadeva nel caso di specie. La Suprema Corte, nel ritenere la tesi difensiva non fondata fornisce alcune precisazioni sottolineando che la giurisprudenza di legittimità ha «generalmente ricompreso l'omesso pagamento delle spese straordinarie nella violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al secondo comma dell'articolo 570 bis c.p., condotta omissiva questa, incentrata sulla mancata corresponsione di mezzi necessari alla sussistenza dei beneficiari che vengono, pertanto, a trovarsi in stato di bisogno». Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nella materia «assuma rilevanza, per la sovrapponibilità della tutela accordata in sede penale all'inadempimento delle statuizioni civili recate dai provvedimenti in materia degli obblighi di assistenza familiare, ai quali rinvia testualmente il precetto penale di cui all'articolo 570 bis c.p., la giurisprudenza civile che si è occupata delle spese straordinarie, che non sono meglio precisate dalla disciplina positiva». La giurisprudenza civile ha fornito, a più riprese, la nozione di spese straordinarie, inquadrandola nel concorso degli oneri derivanti dai diritti e doveri dei coniugi in relazione all'educazione, istruzione e mantenimento della prole in una duplice prospettiva: per definirne la natura e la funzione e per delinearne il regime del rimborso e le conseguenze del mancato pagamento. Così, nell'inquadramento delle spese straordinarie compiuto dai giudici civili discendono elementi di valutazione rilevanti anche per il giudice penale. Infatti, secondo il Collegio, i principi elaborati in materia di spese straordinarie in sede civile ben possono trasporsi in sede penale con la conseguenza che il reato di cui all'articolo 570 bis c.p. è integrato «dal mancato pagamento delle spese straordinarie, le quali trovano la loro fonte nel titolo giudiziario o in un accordo convenzionale tra i coniugi, in quanto spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l'interesse dei figli». Si noti che la formulazione letterale della fattispecie di cui all'articolo 570 bis c.p. rinvia non solo all'assegno, ma più in generale agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, tra cui rientrano, appunto, le spese straordinarie che con l'assegno condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento. Tali premesse permetto quindi, alla Suprema Corte, di ritenere rientranti negli inadempimenti penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 570 bis c.p. anche le spese straordinarie, le quali non costituiscono un mero duplicato dell'assegno di mantenimento. Il Collegio coglie infine, l'occasione per ribadire il principio di diritto secondo cui «la condotta incriminata dall'articolo 570 bis c.p. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire».

Presidente De Amicis - Relatrice Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'8 marzo 2024, ha confermato la condanna di A.C. alla pena di mesi due di reclusione, oltre alle statuizioni in favore della parte civile, per il delitto di cui all'articolo 570-bis cod. pen., perché si rendeva inadempiente all'obbligo di assistenza familiare e si sottraeva all'obbligo di corrispondere alla ex moglie E.G. l'assegno mensile per il mantenimento dei figli, l'assegno divorzile nonché il 50% delle spese straordinarie, da giugno 2013 fino a maggio 2017. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia:  2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'articolo 570-bis cod. pen., perlomeno per le condotte poste in essere nei mesi da gennaio a maggio del 2017, poiché i giudici di merito avevano omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 17 settembre 2020, alla quale erano allegate le contabili dei bonifici con i quali era stato eseguito il pagamento del mantenimento, per le mensilità dal gennaio a maggio 2017; 2.2. nullità della sentenza impugnata poiché i giudici di appello avevano omesso di prendere in considerazione lo specifico motivo di appello sul mancato esame della documentazione dalla quale poteva evincersi il versamento del mantenimento nell'esatta misura prescritta per tutto il periodo, decisione rilevante ai fini della intervenuta prescrizione del reato e, comunque, ai fini della individuazione della concreta rilevanza dell'omissione; 2.3. nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale, poiché era stato ritenuto condotta idonea ad integrare il reato il mancato pagamento delle spese straordinarie. La Corte territoriale non aveva esaminato il rapporto intercorrente tra l'articolo 570-bis cod. pen. e le fattispecie incriminatrici di cui articolo 12-sexies, l. n. 898 del 1970 e 3, l. n. 54 del 2006, abrogate dal d.lgs. n. 21 del 2018, abrogazione che aveva comportato la impossibilità di sussumere nella fattispecie incriminatrice di cui al 570-bis cod. pen. la violazione di obblighi di natura economica diversi da quelli relativi alla separazione dei coniugi e all'affido condiviso dei figli; 2.4. nullità della sentenza per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. sulla base di una valutazione astratta che non ha tenuto conto della concreta dinamica dei rapporti e soprattutto della concreta ricostruzione in fatto della condotta dell'imputato. Considerato in diritto 1. Sono fondati, con le precisazioni che seguono, il primo e secondo motivo di ricorso nella parte in cui il ricorrente denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha esaminato le deduzioni difensive sul punto della insussistenza del reato, come contestato, in relazione all'inadempimento del versamento delle spese di mantenimento, relativo ai mesi da gennaio a maggio 2017. Ne consegue che, in presenza di ricorso non manifestamente infondato, attesa la contestazione chiusa della condotta omissiva (relativa al periodo dal giugno 2013 fino a maggio 2017), deve rilevarsi la intervenuta prescrizione del reato alla data del 1 novembre 2024, non sussistendo alcuna causa di sospensione della prescrizione. 2. Rileva il Collegio che né la sentenza impugnata né quella di primo grado hanno esaminato la documentazione difensiva prodotta all'udienza del 17 settembre 2020, alla quale erano allegate le contabili dei bonifici con i quali era stato eseguito il pagamento delle spese di mantenimento per le mensilità dal mese di gennaio a maggio 2017. La Corte di appello, cui il motivo era stato espressamente devoluto, non lo ha esaminato pur dando atto della sussistenza dell'omissione per un protratto arco temporale (a far data dal 2011, sebbene erroneamente fosse già stata dichiarata la prescrizione delle condotte fino all'anno 2013, osserva la sentenza impugnata), evidenziando il mancato pagamento (totale o, per alcuni periodi, parziale) dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei quattro figli, anche mentre erano minori; dell'assegno divorzile nonché delle spese straordinarie poste a carico dell'imputato nella misura del 50%. La Corte di merito ha anche dato atto della insussistenza di condizioni economiche dell'imputato che rendevano impossibile l'adempimento, poiché non era stata allegata documentazione idonea a comprovare la sussistenza della condizione di incapacità economica, non senza rilevare che anche il giudice civile, adito con la richiesta di riduzione degli assegni, non l'aveva accolta per mancanza di documentazione idonea a comprovare il peggioramento delle condizioni economiche dell'imputato, viceversa ritenute adeguate e sussistenti sia al momento della omologa della separazione (risalente all'anno 2007) sia del divorzio (richiesto dal ricorrente nell'anno 2011). In sede di divorzio, infatti, la decisione aveva comportato la mera riduzione degli importi dovuti a favore dei quattro figli (ridotti a 1.600 euro mensili) e la conferma sia dell'assegno di mantenimento della moglie divorziata, fissato in 400,00 euro mensili, sia della quota, pari al 50%, delle spese straordinarie, posta a carico dell'imputato. L'omesso esame del motivo di appello non determina la nullità della sentenza impugnata, ma, cionondimeno, non può ritenersi che lo stesso non fosse rilevante ai fini della decisione, perché relativo alla perimetrazione temporale della condotta, alla sua esatta portata e, comunque, al giudizio di gravità dei fatti che hanno condotto all'applicazione della pena della detenzione. La presenza delle statuzioni in favore della parte civile impone, peraltro, il rinvio al giudice civile per l'esame delle deduzioni difensive in relazione alla sussistenza dell'illecito, al contenuto della condotta omissiva, come precisata, con riferimento alle spese straordinarie, al punto 4 del Considerato in diritto, e alla sua perimetrazione temporale. E', comunque, assorbito il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. 3. E' infondato il terzo motivo di ricorso. Val bene premettere che, contrariamente all'assunto difensivo, rispetto alla data di commissione dei fatti, costituivano reato, ai sensi dell'articolo 12-sexies della l. 898 del 1970, il mancato pagamento dell'assegno divorzile (Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, P., Rv. 260717) e, ai sensi dell'articolo 3 della l. 54 del 8 febbraio 2006, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affido condiviso dei figli, la violazione degli obblighi di natura economica stabiliti a favore dei figli (Sez. 6, n. 1653 del 24/10/2013, dep. 2014, F., Rv. 258132). La giurisprudenza, immediatamente dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 21 cit., che aveva abrogato formalmente (articolo 7, lett. b) e d) d.lgs. 21 cit.) l'articolo 3 della l. 54 cit. e l'articolo 12-sexies della l. 898 cit. ha chiarito che la fattispecie di cui all'articolo 570-bis cod. pen. si applicava anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge poiché vi era continuità normativa tra tale fattispecie e quelle previste dagli articolo 3, l. 54 e 12-sexies l. 898 cit. (cfr. Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, G., Rv. 274943). L'oggettività giuridica del reato di cui all'articolo 570-bis cod. pen. è stata prevalentemente individuata nella peculiare natura del diritto di credito stabilito in favore dell'ex-coniuge, quale residuo vincolo di solidarietà familiare, nonché in favore dei figli. Anche in caso di separazione o divorzio continua, infatti, a trovare applicazione l'articolo 147 cod. civ. che obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. La parte civile, in dibattimento, aveva precisato che l'inadempimento aveva riguardato anche le spese straordinarie, poste a carico dell'imputato nella misura del 50%, con i provvedimenti adottati in sede di separazione prima e divorzio poi, spese ascendenti ad un importo rilevante e in gran parte riconducibili a spese mediche, sanitarie o scolastiche. Il ricorrente sostiene, invece, che il fatto addebitatogli, con riferimento al mancato pagamento delle spese straordinarie poste a suo carico, non costituisce reato, soprattutto con riferimento all'ultimo periodo (da gennaio a maggio 2017) in cui aveva effettivamente corrisposto l'importo dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile. La tesi difensiva non è fondata ma impone alcune precisazioni per la novità della questione proposta, poiché la giurisprudenza di questa Corte ha generalmente ricompreso l'omesso pagamento delle spese straordinarie (ex multis Sez. 6, n. 10105 del 14/02/2014, C, non mass.) nella violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al secondo comma dell'articolo 570, cod. pen., condotta omissiva, questa, incentrata sulla mancata corresponsione di mezzi necessari alla sussistenza dei beneficiari che vengono, pertanto, a trovarsi in stato di bisogno. 3.1 Ritiene il Collegio che, nella materia, assuma rilevanza, per la sovrapponibilità della tutela accordata in sede penale all'inadempimento delle statuzioni civili recate dai provvedimenti in materia degli obblighi di assistenza familiare, ai quali rinvia testualmente il precetto penale di cui all'articolo 570-bis cod. pen., la giurisprudenza civile che si è occupata delle spese straordinarie, che non sono meglio precisate nella disciplina positiva. La lettura delle sentenze in materia evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha individuato la nozione di spese straordinarie, inquadrandola nel concorso negli oneri derivanti dai diritti e doveri dei coniugi in relazione all'educazione, istruzione e mantenimento della prole, in una duplice prospettiva, ossia per definirne la natura e la funzione e per delinearne il regime del rimborso e le conseguenze del mancato pagamento, con previsioni che rilevano anche sul primo aspetto, poiché concorrono a delineare la nozione di spese straordinarie, in ragione del loro statuto processuale. Sotto il primo aspetto ha affermato che devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo , di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. Civ., Sez. 6, 23/01/2020, n. 1562, Rv. 656805). Con maggiore precisione, ai fini che in questa sede interessano, essendo necessario ricostruire la nozione di spese straordinarie giuridicamente rilevante in quanto corrispondente ad un obbligo, ha, inoltre, aggiunto che occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (Cass. Civ., Sez. 1, 13/01/2021, n. 379, Rv. 660362). Altre sentenze hanno esaminato, in particolare, il tema del rimborso precisando che il genitore collocatario del minore non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'articolo 155, comma 3, cod. civ. (oggi articolo 337-ter cod. civ.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione alle decisioni di maggiore interesse , mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass.Civ., Sez. 6, 12/06/2018, n. 15240, Rv. 649330). 3.2 Come anticipato dall'inquadramento delle spese straordinarie compiuto dalla giurisprudenza civile discendono elementi di valutazione rilevanti anche per il giudice penale. Riguardata sotto il profilo dell'obbligo del genitore, la disciplina civilistica risulta strutturata sul principio di adeguatezza del mantenimento ex articolo 337-ter cod. civ., in cui assumono rilievo, da un lato, l'ordinario regime di vita dei figli, assicurato attraverso la previsione dell'assegno di mantenimento, mantenimento che ricomprende gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, che sono certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, e, dall'altro lato, eventi che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità richiedano l'indispensabile apporto del genitore nell'interesse dei figli. Tirando le fila da questo inquadramento, ad avviso del Collegio, i principi elaborati in materia di spese straordinarie, in sede civile, ben possono trasporsi anche in sede penale, con la conseguenza che il reato di cui all'articolo 570-bis cod. pen. è integrato dal mancato pagamento delle spese straordinarie, che trovano la loro fonte nel titolo giudiziario o in un accordo convenzionale tra i coniugi, in quanto spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l'interesse dei figli. La formulazione letterale della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 570-bis cod. pen. (che «punisce il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità dei matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli»), rinvia, infatti, non solo all'assegno (cioè alla previsione di una corresponsione periodica) ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli che, come le descritte spese straordinarie, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento. L'articolo 147 cod. civ. impone, infatti, ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in modo da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero di separazione. L'obbligo di contribuire alle spese straordinarie non costituisce - per la descritta funzione di tali contributi - un mero duplicato di quello fissato con l'assegno di mantenimento, ma è finalizzato a regolare la misura della partecipazione del genitore anche alle spese, di natura varia, relative ai figli in quanto corrispondono a spese, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ma indispensabili nell'interesse dei figli ovvero a spese certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, contributi che sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento. L'inadempimento degli obblighi di natura economica, è, dunque, riconducibile, senza violare la tipicità della condotta incriminatrice di cui all'articolo 570-bis cod. pen., anche al mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo giudiziario o consensuale, senza che, in questa sede, assumano rilevanza problematiche inerenti al rimborso o all'esercizio di un'azione di accertamento, che rilevano in sede civile, sempre che sia provato l'omesso versamento della quota dovuta e la tipologia delle spese straordinarie che il coniuge ha sostenuto. 4. Va, infine, ribadito il principio secondo cui la condotta incriminata dall'articolo 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire (Sez. 6, n. 47158 del 20/10/2022, M., Rv. 284023). Ne consegue che, nel caso in esame, anche nel caso in cui sia accertato il versamento dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, con riferimento al periodo gennaio/maggio 2017, il mancato pagamento delle spese straordinarie è idoneo ad integrare il reato ascritto all'imputato. 5. E' rimessa al giudice civile, competente per valore in grado di appello, anche la liquidazione delle spese tra le parti nel presente giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.