Il TAR Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2024, che imponeva ai gestori delle strutture ricettive di effettuare l'identificazione degli ospiti faccia a faccia ( de visu ) anziché tramite procedure di check-in da remoto, ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.
La circolare in questione bocciava l'identificazione degli ospiti tramite trasmissione informatica dei documenti e l'accesso agli alloggi con codici di apertura automatica o tramite key boxes all'ingresso: secondo il Ministero dell'Interno, questo tipo di check-in eluderebbe l'identificazione personale degli ospiti all'arrivo nella struttura e non assicurerebbe la corrispondenza del documento al suo portatore, violando così l'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( TULPS ). Per legge, infatti, tutte le strutture ricettive, i locatori e sublocatori di immobili con contratti inferiori a 30 giorni, possono ospitare solo persone con documenti d'identità, e con obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti alle questure per consentire il controllo delle persone sospette o ricercate che potrebbero nascondervisi. Il Ministero ha quindi dichiarato che l'uso automatizzato del check-in contraddice lo scopo della previsione del TULP S , in quanto non può escludersi che, successivamente all'invio dei documenti in via telematica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti, le cui generalità restano ignote alla Questura. Di conseguenza, la circolare ha ribadito l' obbligo per i gestori di tutte le strutture ricettive di controllare l'identità degli ospiti, mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti , con successiva comunicazione alla Questura. Il Tribunale Amministrativo ha motivato la sua decisione con tre argomentazioni. Innanzitutto, il controllo diretto degli ospiti comporterebbe una burocrazia eccessiva , contrariamente al principio di semplificazione amministrativa stabilito dal decreto-legge n. 201/2011 , che ha semplificato la procedura di comunicazione alle questure prevista dall' articolo 109 del TULPS : in effetti, l'obbligo di controllare de visu l'ospite costringerebbe a tenere aperta la reception anche in orari notturni o all'alba. Inoltre, ha evidenziato che il controllo faccia a faccia non garantisce necessariamente una maggiore sicurezza , in quanto altre persone non identificate potrebbero comunque accedere alla struttura. Infine, la circolare non giustifica in modo adeguato l'imposizione di tali procedure burocratiche : non basta parlare genericamente di crisi internazionali o di eventi circoscritti a un solo territorio (per esempio il Giubileo a Roma). Per i giudici, dunque, il Ministero avrebbe dovuto considerare anche la possibilità di verifica dell'identità da remoto : non si tratta di attenuare l'accertamento dell'identità, ma di usare nuove tecnologie per consentirne la verifica a distanza. Per un maggior approfondimento, si veda anche la news: Affitti brevi: stop al check-in online .
Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.