No alla cancellazione dall’albo dell’avvocato senza requisiti

Non è possibile cancellare un avvocato dall'albo d'ufficio, anche nel caso in cui autocertifichi di non possedere i requisiti di permanenza; ciò in quanto lo stallo normativo rende inapplicabile la disciplina ex articolo 21 della legge 247/2012.

È quanto stabilito dal CNF, con il parere n. 4/2025. In risposta alla domanda posta dal COA di Pisa se «in caso di autocertificazione relativa all'insussistenza dei requisiti di permanenza all'Albo previsti dal D.M. 47/2016 (come modificato dal D.M. 174/2021) fosse possibile per il COA procedere alla cancellazione d'ufficioex articolo 21 legge 247/2012, in mancanza di adozione del decreto ministeriale volto a fissare le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione», il CNF ha ribadito che «l'articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione». Pertanto, «la mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell'esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo». Ne consegue che «la cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa», pur residuando in capo al COA «le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell'obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare».