Non è possibile cancellare un avvocato dall'albo d'ufficio, anche nel caso in cui autocertifichi di non possedere i requisiti di permanenza; ciò in quanto lo stallo normativo rende inapplicabile la disciplina ex articolo 21 della legge 247/2012.
È quanto stabilito dal CNF, con il parere n. 4/2025. In risposta alla domanda posta dal COA di Pisa se «in caso di autocertificazione relativa all'insussistenza dei requisiti di permanenza all'Albo previsti dal D.M. 47/2016 (come modificato dal D.M. 174/2021 ) fosse possibile per il COA procedere alla cancellazione d'ufficio ex articolo 21 legge 247/2012, in mancanza di adozione del decreto ministeriale volto a fissare le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione», il CNF ha ribadito che « l' articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua , con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione ». Pertanto, «la mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell'esercizio continuativo della professione , anche ove derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo». Ne consegue che «la cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa », pur residuando in capo al COA «le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell'obbligo in parola , quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare».