Una volta che il Correttivo ha esteso l’ambito di applicazione dell’anticipazione del prezzo anche ai contratti stipulati nei settori speciali, il MIT ha chiarito che la novità non opera retroattivamente ma interessa solo le procedure indette dal 1° gennaio 2025.
Il contesto di riferimento: i dubbi insorti con il Codice del 2023 Con il quesito n. 3303 del 3 aprile 2025, il MIT è stato chiamato a rendere chiarimenti in merito – tra l'altro – alla corretta applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici ai settori speciali, alla luce delle novità introdotte sul punto dal Correttivo (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209). In particolare, il Correttivo ha inserito l'articolo 125 nell'elenco delle disposizioni applicabili anche ai settori speciali di cui al successivo articolo 141. Prima del suo intervento, infatti, la disciplina sull'anticipazione del prezzo recata dall'articolo 125 non risultava applicabile ai settori speciali, poiché non veniva richiamata in nessuna delle norme del Codice (i.e. articolo 141, 153 e 167) deputate all'identificazione, mediante rinvio, delle disposizioni dei settori ordinari applicabili anche ai settori speciali. L'omissione aveva destato non poche perplessità in sede di applicazione del “nuovo” Codice: non si comprendeva, invero, la ratio di una simile scelta da parte del legislatore (delegato) e il dubbio che si trattasse, in realtà, di una “svista” aveva preso piede tra gli addetti ai lavori sin dagli esordi. Infatti, ove l'omissione fosse stata intenzionale, la cesura rispetto al regime normativo precedente sarebbe stata piuttosto dirompente, tenuto conto, peraltro, che, nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, era pacifico che la disciplina sull'anticipazione del prezzo si applicasse senz'altro anche ai settori speciali, stante il richiamo operato dall'articolo 114 (“omologo” dell'attuale articolo 141) nei confronti dell'articolo 35 (“omologo” dell'attuale articolo 125). Posizione, questa, che, oltretutto, il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) aveva anche ribadito di recente, introducendo un regime straordinario transitorio in tema di anticipazione del prezzo applicabile (non solo ai settori ordinari ma) anche ai settori speciali, secondo i chiarimenti forniti sul punto dal MIT con la circolare n. 112 del 11 agosto 2020. Inoltre, l'esclusione dei settori speciali dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo appariva contraria anche agli indirizzi espressi da tempo e in più occasioni dall'ANAC (oltreché dal Giudice Amministrativo, in verità): infatti, già nella delibera n. 1050 del 14 novembre 2018, l'Autorità aveva elevato l'anticipazione del prezzo a una sorta di principio generale, applicabile, in quanto tale, alla generalità degli appalti pubblici. Benché, con l'avvento del Codice del 2023, l'anticipazione del prezzo non venisse più espressamente richiamata tra quelle applicabili ai settori speciali, tuttavia, nella prassi, non di rado le stazioni appaltanti operanti in quei settori si erano auto-vincolate comunque al rispetto della previsione di cui all'articolo 125 del Codice, proprio in virtù della ratio sottesa alla norma (che, incentivando l'imprenditoria, parrebbe declinare in termini pratici il principio costituzionale della libera iniziativa economica). Infatti, l'individuazione delle disposizioni applicabili anche ai settori speciali non esclude la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere comunque all'applicazione anche di altre disposizioni dettate per i soli settori ordinari. L'intervento del Correttivo e i chiarimenti del MIT Il Correttivo ha esplicitato che il mancato richiamo dell'anticipazione del prezzo nei settori speciali altro non fosse che una “dimenticanza”. A chiarirlo è stata la Relazione illustrativa allo schema del Correttivo, ove si legge, nella parte relativa alla sostituzione dell'elenco dell'articolo 141 del Codice delle norme applicabili anche ai settori speciali, che «in sede di consultazione sono emersi diversi disallineamenti testuali che la presente proposta normativa mira a risolvere». Del resto, quella dei disallineamenti testuali è una delle tre “linee direttrici” seguite dal Correttivo per le proposte di modifica al Codice, insieme alle modifiche sostanziali a una serie di istituti di rilievo e alle precisazioni funzionali alla (maggior) chiarezza del dettato normativo. Tuttavia, il dubbio è sorto spontaneo: l'“allineamento” operato dal Correttivo deve ritenersi retroattivo, con conseguente obbligo di applicare l'anticipazione del prezzo ai contratti aggiudicati (nei settori speciali) con procedura indetta dopo il 1° luglio 2023, oppure la sua valenza deve limitarsi ai soli contratti affidati (nei settori speciali) con gara successiva al 1° gennaio 2025? Questo, l'oggetto della richiesta che il MIT si è visto rivolgere nei mesi scorsi. Ebbene, il Ministero ha chiarito che, in assenza di «una disciplina transitoria o di coordinamento ad hoc», l'istituto dell'anticipazione del prezzo si applica soltanto alle procedure avviate (nei settori speciali, s'intende) dopo l'entrata in vigore del Correttivo, ossia dal 1° gennaio 2025. Dunque, non resta che attendere cosa ne dirà, in sede di applicazione, il Giudice Amministrativo.
Quesito MIT del 3 aprile 2025, n. 3303