Gestione e liquidazione delle spese per le intercettazioni disposte dal GIP su richiesta dell’Autorità Giudiziaria straniera

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia si è recentemente espresso sulla questione relativa alla liquidazione delle spese per intercettazioni telefoniche disposte dal GIP su ordine dell'Autorità Giudiziaria straniera, con particolare riferimento alla competenza nell’emissione del decreto di pagamento e alla responsabilità amministrativa e contabile dei soggetti coinvolti.

Il provvedimento in analisi è stato emesso in seguito ad una richiesta di chiarimento avanzata dal Procuratore della Repubblica di Genova circa l'individuazione dell'Autorità giurisdizionale competente a emettere il decreto di liquidazione delle spese per intercettazioni e noleggio delle apparecchiature, nel caso in cui le attività siano state disposte dal GIP su richiesta straniera. La Direzione Generale, richiamando il disposto dell'articolo 168-bis d.P.R. n. 115/2002, ha sottolineato che la liquidazione delle spese relative alle intercettazioni è di competenza del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione alle operazioni. Tuttavia, quando il decreto di pagamento sia emesso da un magistrato diverso da quello individuato dalla norma (nella specie, il GIP), sorgono questioni interpretative sui presupposti processuali e sulla natura giurisdizionale del provvedimento di liquidazione. Tali profili - si precisa - esulano dalle competenze dell'Amministrazione e rientrano nell'ambito dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Quanto al pagamento, la Direzione ribadisce che, indipendentemente dall'ufficio di appartenenza del magistrato che abbia disposto la liquidazione, la competenza per l'esecuzione materiale del pagamento spetta al funzionario delegato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, titolare dei fondi iscritti al capitolo 1363 del bilancio dello Stato destinato alle spese di giustizia per intercettazioni. Si ribadisce inoltre che, una volta decorso il termine per proporre opposizione (ex articolo 170 d.P.R. n. 115/2002), il decreto di pagamento diventa definitivo e non più modificabile; eventuali irregolarità segnalate dal funzionario delegato non possono portare all'annullamento del decreto da parte del magistrato, ma possono essere comunicate alla competente Procura della Corte dei conti, in sede di responsabilità amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 172 d.P.R. n. 115/2002 e della normativa correlata. In conclusione, la Direzione invita l'ufficio competente a procedere al pagamento delle spese liquidate dal GIP, attingendo ai fondi del capitolo 1363, al fine di evitare contenziosi e danni erariali. Tale orientamento mira a garantire certezza nell'ambito delle relazioni tra uffici giudiziari e amministrazione contabile, soprattutto in presenza di provvedimenti giurisdizionali aventi carattere definitivo.