Sì alla retribuzione dello straordinario festivo anche in caso di autorizzazione solo implicita

Il lavoro straordinario festivo dei dipendenti pubblici può essere retribuito anche in assenza di un’esplicita autorizzazione formale, «purché risulti implicita ossia richiesta, conosciuta o accettata tacitamente dal datore di lavoro».

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, torna a pronunciarsi sulla retribuibilità del lavoro straordinario festivo nel pubblico impiego, ponendo particolare attenzione alla questione dell'autorizzazione – espressa o implicita – da parte del datore di lavoro. Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Napoli aveva accolto la domanda dei lavoratori in merito allo straordinario feriale, ma aveva rigettato la richiesta relativa al lavoro straordinario prestato nei giorni festivi, ritenendo mancasse la prova di una specifica autorizzazione datoriale. I ricorrenti hanno, quindi, adito la Cassazione, censurando proprio l'erronea distinzione fra autorizzazione per straordinario feriale e festivo e la mancata valorizzazione della «autorizzazione implicita» desumibile dalla concreta organizzazione del servizio I Giudici, in linea con la giurisprudenza più recente, hanno chiarito che il lavoro straordinario non è retribuibile se deriva da una scelta autonoma del dipendente, ma può essere riconosciuto anche in assenza di un’autorizzazione formale quando la prestazione sia stata richiesta, programmata o comunque conosciuta dal datore di lavoro (Cass. n. 23506/2022, Cass. n. 18063/2023). L'autorizzazione, anche se non formalizzata, sussiste quando il lavoratore non agisca insciente o prohibente domino, ossia senza il consenso – anche tacito – del datore di lavoro.  Alla luce di tali considerazioni, il diniego della retribuzione per assenza di autorizzazione formale risulta, dunque, illegittimo se, in concreto, il servizio è stato svolto per esigenze organizzative e con il consenso del datore. La Suprema Corte ha, dunque, cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello, la quale dovrà stabilire «previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto abbia in concreto integrato una tipologia di straordinario, secondo la disciplina della contrattazione collettiva (v., senza pretesa di esaustività, articolo 26 CCNL di comparto del 16 febbraio 1999 e normativa ivi richiamata) ed attribuendo quindi le differenze retributive in ipotesi maturate quali previste dalla medesima contrattazione».

Presidente Tria -Relatore Bellè Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.