Sì alla retribuzione dello straordinario festivo anche in caso di autorizzazione solo implicita

Il lavoro straordinario festivo dei dipendenti pubblici può essere retribuito anche in assenza di un’esplicita autorizzazione formale, «purché risulti implicita ossia richiesta, conosciuta o accettata tacitamente dal datore di lavoro».

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, torna a pronunciarsi sulla retribuibilità del lavoro straordinario festivo nel pubblico impiego, ponendo particolare attenzione alla questione dell'autorizzazione – espressa o implicita – da parte del datore di lavoro. Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Napoli aveva accolto la domanda dei lavoratori in merito allo straordinario feriale, ma aveva rigettato la richiesta relativa al lavoro straordinario prestato nei giorni festivi, ritenendo mancasse la prova di una specifica autorizzazione datoriale. I ricorrenti hanno, quindi, adito la Cassazione, censurando proprio l'erronea distinzione fra autorizzazione per straordinario feriale e festivo e la mancata valorizzazione della «autorizzazione implicita» desumibile dalla concreta organizzazione del servizio I Giudici, in linea con la giurisprudenza più recente, hanno chiarito che il lavoro straordinario non è retribuibile se deriva da una scelta autonoma del dipendente, ma può essere riconosciuto anche in assenza di un’autorizzazione formale quando la prestazione sia stata richiesta, programmata o comunque conosciuta dal datore di lavoro (Cass. n. 23506/2022, Cass. n. 18063/2023). L'autorizzazione, anche se non formalizzata, sussiste quando il lavoratore non agisca insciente o prohibente domino, ossia senza il consenso – anche tacito – del datore di lavoro.  Alla luce di tali considerazioni, il diniego della retribuzione per assenza di autorizzazione formale risulta, dunque, illegittimo se, in concreto, il servizio è stato svolto per esigenze organizzative e con il consenso del datore. La Suprema Corte ha, dunque, cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello, la quale dovrà stabilire «previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto abbia in concreto integrato una tipologia di straordinario, secondo la disciplina della contrattazione collettiva (v., senza pretesa di esaustività, articolo 26 CCNL di comparto del 16 febbraio 1999 e normativa ivi richiamata) ed attribuendo quindi le differenze retributive in ipotesi maturate quali previste dalla medesima contrattazione».

Presidente Tria -Relatore Bellè Rilevato che 1. – la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, nel confermare l'accoglimento della domanda con la quale i lavoratori meglio indicati in epigrafe, addetti ai servizi di vigilanza presso il Palazzo Reale di Caserta, avevano chiesto il riconoscimento del diritto al pagamento del lavoro straordinario svolto fino al 31.12.2017, ha invece rigettato la domanda di pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto in giorni festivi; – la Corte d'Appello, quanto allo straordinario nei giorni feriali, riteneva che esso fosse provato sulla base dell'inserimento di esso in banca ore e dovesse aversi per autorizzato sulla base dell'ordine di servizio che aveva organizzato il servizio in modo da rendere necessario lo svolgimento di quelle ore eccedenti la misura ordinaria; – altrettanto - assume la Corte territoriale - non poteva invece dirsi per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, rispetto al quale mancava la prova di una specifica autorizzazione; 2. – i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il Ministero della Cultura ha opposto difese con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, è in atti memoria dei ricorrenti principali; Considerato che 1. – il primo motivo di ricorso adduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articolo 437 e 416 c.p.c. (articolo 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe valorizzato la distinzione operata dal Ministero con l'atto di appello tra autorizzazione al lavoro straordinario tout court rispetto all'autorizzazione al lavoro straordinario festivo, così avallando l'introduzione di una nuova eccezione, visto che nessuna distinzione in proposito era contenuta nelle difese di primo grado della parte convenuta; il motivo è infondato, in quanto la questione poi valorizzata in sede di appello, ovverosia la distinzione tra lavoro straordinario feriale e lavoro festivo, anche straordinario, attiene al diritto azionato e non integra un'eccezione in senso stretto; – pertanto, del tutto ritualmente la Corte territoriale ha affrontato quello specifico aspetto, rispetto al quale quanto addotto dal Ministero attiene all'ambito delle mere difese sui fatti costitutivi del diritto azionato ex adverso, poi sviluppate con l'atto di impugnazione in appello e non ad eccezioni in senso stretto delle quali si possa ipotizzare la tardiva introduzione nel processo; 2. – il secondo motivo è rubricato con riferimento alla nullità della sentenza e dl procedimento per violazione degli articolo 115,116 e 416 c.p.c. e dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. (articolo 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si assume che, essendo mancata la contestazione del fatto consistente nell'essenzialità e l'obbligatorietà del servizio e del lavoro festivo, ciò comportasse l'autorizzazione al lavoro in tali giorni, che dunque doveva considerarsi circostanza da espungere dall'ambito degli accertamenti di causa; – anche tale motivo è infondato; – vale in proposito il principio per cui l'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa (Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744; Cass. 5 marzo 2020, n. 6172); – il fatto storico qui consiste nello svolgimento del lavoro nei giorni festivi ed in ipotesi nell'esistenza di un'autorizzazione esplicita al lavoro, anche straordinario, in quegli stessi giorni; il desumere invece implicitamente l'autorizzazione allo straordinario dall'essenzialità od obbligatorietà del lavoro festivo è - per quanto la distinzione sia sottile - deduzione logica che rientra nell'ambito delle valutazioni istruttorie e dunque estranea all'ambito della non contestazione dei fatti storici; – pertanto, il motivo non coglie nel segno, in quanto l'accertamento dell'esistenza o meno di un'autorizzazione implicitamente desumibile dall'accaduto - consistendo in un giudizio - non è in sé profilo suscettibile di valorizzazione sul mero piano della non contestazione; – ciò fermo restando che quell'autorizzazione implicita o comunque il ricorrere dei presupposti per il pagamento rivendicato, può essere desunta dal complessivo esame dei dati istruttori, ma questo è profilo diverso, non interessato dal motivo e da riscontrare sulla base degli elementi di causa, ivi compresa la non contestazione - quella sì riguardanti fatti storici - dello svolgimento del lavoro nei giorni festivi, su cui si va a dire immediatamente di seguito; 3. – il terzo motivo adduce ancora la violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., nonché degli articolo 1375 e 2697 c.c., degli articolo 36 e 111 della Costituzione (articolo 360 n. 3 c.p.c.), oltre ad omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui non si è tenuto conto che le prestazioni festive sono state svolte non insciente o prohibente domino; – il motivo è fondato; – la Corte territoriale non mette in discussione che vi sia stato svolgimento del lavoro nei giorni festivi, ma ritiene che manchi la specifica autorizzazione datoriale rispetto ad esso, che soltanto consentirebbe la remunerazione, anche sotto il profilo dello straordinario; – in tal modo, richiedendosi evidentemente un'autorizzazione formale - ed essendo evidente che i lavoratori di certo non sono andati in servizio nei giorni festivi di loro iniziativa - non possono dirsi osservati i principi recentemente consolidatisi nella giurisprudenza di questa S.C.; – Cass. 27 luglio 2022, n. 23506, in ambito di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l'autorizzazione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile , precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo; – il concetto è stato ulteriormente ribadito da Cass. 23 giugno 2023, n. 18063, nel senso che per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo; consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario; – si tratta di principi che valgono per ogni tipo di straordinario e dunque anche per quanto del lavoro svolto in giornata festiva sia da considerare straordinario, giornaliero o settimanale; 3.1 – ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, perché il lavoro svolto nei giorni festivi va valutato sotto il profilo dell'autorizzazione implicita datoriale, che in sé giustifica il riconoscimento dello straordinario, senza necessità di ulteriori atti formali; – il giudice del rinvio valuterà quindi la pretesa, apprezzando, previo ogni eventuale e necessario accertamento, se il lavoro svolto abbia in concreto integrato una tipologia di straordinario, secondo la disciplina della contrattazione collettiva (v., senza pretesa di esaustività, articolo 26 CCNL di comparto del 16 febbraio 1999 e normativa ivi richiamata) ed attribuendo quindi le differenze retributive in ipotesi maturate quali previste dalla contrattazione dalla medesima contrattazione; 4. – resta assorbito il quarto motivo, con cui si adducono ragioni analoghe a quelle sviluppate con il terzo motivo, ma con particolare riferimento al significato da attribuire all'ordine di servizio n. 18 del 2014 e sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e/o di motivazione apparente; 5. – il motivo di ricorso incidentale - formulato dal Ministero con riferimento alla domanda accolta riguardante lo straordinario feriale - denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 25 e 27 del CCNL di comparto, dell'articolo 2697 c.c. e si incentra altresì sulla valenza probatoria dell'ordine di servizio n. 18 del 2014; – il motivo, articolato richiamando varie norme della contrattazione collettiva di comparto, evidenzia come l'inserimento delle ore nello strumento meramente contabile della banca delle ore non implica in sé la possibilità di remunerare il lavoro straordinario, la quale richiede che esso sia stato debitamente autorizzato, non potendosi nel caso di specie neanche ritenere l'esistenza di un'autorizzazione implicita; – il motivo è inammissibile; – premesso che, rispetto alla valenza dell'autorizzazione implicita, valgono i principi sopra richiamati al punto 3, la valutazione dell'ordine di servizio sui turni e gli orari da osservare come forma di autorizzazione allo svolgimento dei corrispondenti straordinari attiene al merito e non può essere scalfita - al di là della sua evidente plausibilità, non vedendosi come si possa negare un tale carattere alla predisposizione degli orari operata dal datore di lavoro al fine di garantire la prestazione del servizio - dalle generiche e contrarie affermazioni contenute nel motivo; – vale quindi il principio per cui la deduzione di difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505); 6. – in definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e rigettati i primi due, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; – in ragione di ciò la causa va rinviata alla medesima Corte d'Appello, la quale, in diversa composizione, farà applicazione dei principi sopra enucleati. P.Q.M. La Corte – accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due ed assorbito il quarto; –dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.