Il Tribunale di Terni dichiara il non luogo a provvedere in ordine a un’istanza di autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda, escludendo che tale atto rientri nel regime autorizzatorio ex articolo 22, comma 1, lett. d), c.c.i.i.
Nell'ambito di un percorso di composizione negoziata, il tribunale ternano si pronuncia su un'istanza della ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda «senza il previo esperimento di procedure atte a garantire il principio di competitività nella selezione dell'acquirente come richiesto dalla lettera d) dell'articolo 22 c.c.i.i.». Il tribunale ritiene che non vi sia luogo a provvedere in ordine all'istanza, in quanto deve escludersi l'applicabilità del regime autorizzatorio di cui all'articolo 22, comma 1, lett. d), c.c.i.i. all'affitto di ramo d'azienda. Il giudice afferma infatti che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella citata disposizione (“trasferimento”), per quanto da intendere in senso lato (“in qualunque forma”), pare riferibile al solo effetto traslativo tipico dei contratti a effetti reali (sia pur realizzabili mediante forme diverse dalla vendita dell'azienda, come, ad esempio, il conferimento in una newco), tra i quali non rientra certamente l'affitto d'azienda». Confermano tale impostazione le seguenti argomentazioni: 1. «in materia di concordato preventivo, l'articolo 91 CCII estende espressamente la disciplina delle offerte concorrenti anche all'affitto d'azienda, il che non accade nell'articolo 22, co. 1, lett. d), CCII in esame»; 2. «parimenti, in materia di liquidazione giudiziale, il curatore che intenda concedere in affitto l'azienda è chiamato a osservare l'apposita disciplina di cui all'articolo 212 CCII, distinta da quella prevista in caso di vendita dell'azienda dall'articolo 216 CCII». 3. Ancora, in tema di responsabilità solidale ex articolo 2560 c.c., il tribunale ricorda che tale disposizione non è espressamente richiamata in materia di affitto d'azienda. Secondo una pronuncia della Corte di cassazione (Cass. 23581/2017), essa può venire in rilievo, ex articolo 212 c.c.i.i., dettato in tema di liquidazione giudiziale, «unicamente nelle ipotesi di retrocessione dell'azienda affittata dall'affittuario al proprietario, quale conseguenza della cessazione del contratto, mentre non assume alcun ruolo al momento della stipula del contratto d'affitto». E anche laddove si dovesse ritenere che il regime di solidarietà previsto dall'articolo 2560, comma 2, c.c. fosse applicabile all'affitto d'azienda al di là dell'ipotesi di retrocessione sopra indicata, essa rimane «norma inderogabile posta dal legislatore codicistico a tutela del ceto creditorio», con la conseguenza che, in mancanza di una deroga espressa il giudice non potrebbe escluderne gli effetti mediante un provvedimento autorizzativo derivante dall'applicazione analogica dell'articolo 22, comma 1, lett. d), c.c.i.i. In conclusione, l'affitto di ramo d'azienda è atto di straordinaria amministrazione che non rientra in alcuno di quelli previsti dall'articolo 22 c.c.i.i., e in particolare non è riconducibile nella fattispecie prevista dalla lett. d). Fonte: IUS/Crisi d'impresa
Giudice Grotteria Premesso che con ricorso depositato il 14.02.2025, la (omissis), con sede legale in (omissis) dando atto di aver depositato, in data 13.02.2025, presso la Camera Commercio di Terni, istanza per la nomina di un esperto indipendente ai sensi degli articoli 12 e 17 CCII, successivamente indicato dall'ufficio camerale nella persona dell'avv. Francesco Angeli, aveva chiesto ali ‘intestato Tribunale di confermare La concessione delle misure protettive del patrimonio richieste, disponendone, per la durata massima di centoventi giorni, l 'applicazione erga omnes nei confronti di tutti i creditori della (omissis) S.p.a. ; con decreto depositato in data 12/03/2025, il giudice designato confermava, in favore della ricorrente e nei confronti dei creditori tutti le misure protettive di cui all'articolo 18 CCII, fissandone la durata in giorni centoventi decorrenti dal 13.02.2025, data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa richiesta di applicazione; dato atto che: con l'istanza in esame, la ricorrente, nel corso della composizione negoziata già avviata, intendendo stipulare un contratto di affitto di ramo d'azienda, previamente stimato da professionista dalla stessa designato, funzionale al piano di risanamento da presentare ai creditori, chiede di essere autorizzata a procedere in tal senso, senza il previo esperimento di procedure atte a garantire il principio di competitività nella selezione dell'acquirente come richiesto dalla lettera d) dell'articolo 22 CCII, poiché lo stipulando contratto (non allegato all'istanza) non contemplerebbe alcun obbligo di acquisto o diritto di prelazione sull'acquisizione definitiva in capo alla conduttrice (omissis) s.r.l.s.; ritenuto che non v'è luogo a provvedere in ordine all'istanza autorizzativa, in quanto: durante il percorso della composizione negoziata l'imprenditore resta nel pieno possesso delle facoltà gestorie, potendo liberamente porre in essere sia gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salva necessità, in caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione o esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative in corso o alle prospettive di risanamento, di informare preventivamente e per iscritto l'esperto che, ove ritenga tale atto pregiudizievole per i creditori deve segnalarlo all'imprenditore e all'organo di controllo e, nel caso in cui l'atto venga comunque portato a compimento, l'esperto ha la possibilità - o l'obbligo ove si tratti di atto pregiudizievole per i creditori – di iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese nei dieci giorni successivi, segnalandolo anche al Tribunale ove siano state concesse misure protettive, ai sensi dell'articolo 21, co. 2, 3,4 e 5, CCII; l'intervento autorizzativo del Tribunale è previsto nelle limitate e tassative ipotesi indicate nell'articolo 22 CCII, riguardanti sostanzialmente la contrazione di finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6, nelle declinazioni di cui alle lett. a), b) e c) e il trasferimento in qualunque forma dell'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, co. 2, c.c. di cui alla lett. d), CCII; l'autorizzazione richiesta non riguarda alcuno di tali atti, posto che la ricorrente, stando a quanto dichiarato nell'istanza in esame, intende soltanto concedere in affitto a terzi l'azienda e non cederla con esclusione degli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 2560 c.c., vale a dire la solidarietà del cessionario per i debiti afferenti all'azienda(v. Trib. Forlì, 22.10.2024); considerato, in particolare, di dover escludere l'applicabilità del regime autorizzatorio di cui all'articolo 22, co. 1, lett. d), CCII alla determinazione della ricorrente di concedere in affitto l'azienda o un suo ramo, poiché: l'espressione utilizzata dal legislatore nella citata disposizione ( trasferimento ), che, per quanto da intendere in senso lato ( in qualunque forma ), pare riferibile al solo effetto traslativo tipico dei contratti a effetti reali (sia pur realizzabili mediante forme diverse dalla vendita dell'azienda, come, ad esempio, il conferimento in una newco ), tra i quali non rientra certamente l'affitto d'azienda; in materia di concordato preventivo, l'articolo 91 CCII, estende espressamente la disciplina delle offerte concorrenti anche all'affitto d'azienda, il che non accade nell'articolo 22, co. 1, lett. d), CCII in esame; parimenti, in materia di liquidazione giudiziale, il curatore che intenda concedere in affitto l'azienda, è chiamato a osservare l'apposita disciplina di cui all'articolo 212 CCII, distinta da quella prevista in caso di vendita dell'azienda dall'articolo 216 CCII; l'articolo 2560, co. 2, c.c., non è espressamente richiamato in materia d'affitto d'azienda dal Codice civile, posto che l'articolo 2562 c.c. si limita a richiamare le disposizioni dell'articolo 2561 c.c. sull'usufrutto, mentre l'articolo 2558 c.c., applicabile anche all'affitto d'azienda, riguarda i soli contratti a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda e non anche i meri rapporti di debito/credito (v. Cass. 4248/2023; Cass. 32487/2023; Cass. 23581/2017); in materia di liquidazione giudiziale, l'articolo 212 CCII, per il caso in cui il curatore abbia stipulato un contratto d'affitto d'azienda, prevede espressamente (al pari dell'articolo 214 CCII, dettato in materia di vendita dell'azienda) che la retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile ; la giurisprudenza di legittimità, espressasi nel vigore dell'analogo articolo 104-bis, u.c., l.f., ha dedotto da detta disposizione che pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario (così Cass. 23581/2017, cit.); l'articolo 2560 c.c. può, dunque, venire in rilievo unicamente nelle ipotesi di retrocessione dell'azienda affittata dall'affittuario al proprietario, quale conseguenza della cessazione del contratto, mentre non assume alcun ruolo al momento della stipula del contratto d'affitto; in ogni caso, l 'articolo 2560, co. 2, c.c. non è derogabile ad opera delle parti del contratto di cessione, trattandosi di norma imperativa posta a tutela non delle parti stesse, bensì dei terzi creditori; ritenuto, pertanto, che il regime di solidarietà di cui all'articolo 2560, co. 2, c.c., anche qualora ritenuto applicabile all'affitto d'azienda al di là dell'ipotesi di retrocessione presa in esame dalla giurisprudenza di legittimità, è norma inderogabile posta dal legislatore codicistico a tutela del ceto creditorio, con la conseguenza per cui, in difetto di una disposizione che vi deroghi espressamente è precluso al giudicante eliderne gli effetti mediante un provvedimento autorizzatorio derivante dall'applicazione analogica dell'articolo 22, co. 1, lett. d), CCII; ritenuto, quindi, che l'atto di straordinaria amministrazione che la ricorrente intende porre in essere non rientra in alcuno di quelli previsti dall'articolo 22 CCII, e in particolare non è riconducibile nella fattispecie prevista dalla lett. d); ritenuto, allora, che non v'è luogo a provvedere in ordine all'istanza; ritenuto, in ogni caso, di dover invitare la ricorrente ad informare preventivamente l'esperto della propria intenzione di concedere in affitto il ramo d'azienda descritto nell'istanza in esame, trasmettendogli una comunicazione dettagliata, che includa perlomeno una bozza di contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 CCII; P.Q.M. dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di autorizzazione in oggetto; dispone a cura della ricorrente, la comunicazione dell'informativa, corredata dai relativi allegati, all'esperto nominato, dott. Francesco Angeli, ai fini di cui all'articolo 21 CCII manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla pa1te ricorrente e all'esperto nominato.