Ministero della Giustizia: i braccialetti elettronici vanno attivati senza ritardo

Con circolare del 13 maggio 2025, la Direzione generale degli Affari interni sottolinea l'obbligo di attivare i braccialetti elettronici senza ritardi, evidenziando che eventuali ostacoli di natura organizzativa o economica non devono in alcun modo impedire l'avvio del controllo a distanza sui soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Attraverso il canale FiloDiretto, la circolare invita con fermezza i procuratori dei Tribunali e delle Corti d'Appello ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative in vigore, assicurando la piena esecuzione delle misure prescritte. Il documento trae origine dalle segnalazioni provenienti dalla Direzione degli Affari Generali (DAG) sulle criticità nell'utilizzo dei braccialetti elettronici. Le doglianze, in particolare, attengono al fatto che l'autorità giurisdizionale ha riscontrato che «a seguito di monitoraggi operati anche con l'ausilio della polizia giudiziaria la società incaricata dell'installazione dei braccialetti elettronici ha bloccato, per esaurimento della disponibilità, la fissazione di appuntamenti all'uopo necessari e correlativamente non avrebbe indicato un arco temporale entro cui riavviare le operazioni di installazione». Prima di fornire chiarimenti, il provvedimento richiama la normativa in materia, sottolineando che l'utilizzo di dispositivi elettronici o altre tecnologie per controllare le persone agli arresti domiciliari è stato introdotto dall'articolo 16 del dl. n. 341/2000, convertito dalle legge n. 4/2001, in base al quale il giudice può ordinare l'uso del braccialetto elettronico «qualora lo ritenga necessario in base alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, dopo averne accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria, e purché l'interessato abbia espressamente fornito il consenso a sottoporvisi». Inoltre, in attuazione dell'articolo 19 della stessa legge, è stato emanato il Decreto interministeriale del 2 febbraio 2000, il quale assegna alle Questure e ai Comandi provinciali delle altre forze dell'ordine il compito di verificare, su richiesta dell'autorità giudiziaria, la disponibilità effettiva dei dispositivi per il controllo elettronico, nonché le condizioni tecniche necessarie per garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato per l'esecuzione della misura e i tempi tecnici necessari per l'attivazione. Dunque, come specificato nella circolare, «l'impiego dei c.d. braccialetti elettronici è rimesso da un lato alla valutazione insindacabile dell'autorità giurisdizionale, mentre l'accertamento della disponibilità e funzionalità degli stessi all'autorità di polizia, deputata al controllo dei soggetti agli arresti domiciliari, previa acquisizione del consenso della persona da custodire e controllare». A questo quadro normativo si aggiunge l'intervento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 173/2024, ha chiarito che il testo dell'articolo 275-bis «sancisce una presunzione relativa di adeguatezza di tali procedure tecniche (“salvo che il giudice le ritenga non necessarie”), sicché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono adesso la regola e quelli “semplici” l'eccezione» (cfr. Cass. SS.UU. n. 20769/2016). Inoltre, l'articolo 97-ter c.p.p., introdotto dalla legge n. 4/2025 (di conversione del dl. n. 178/2024), sancisce, al comma 1, che «quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis , 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato». Al comma 2, invece, che «la polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi». In conclusione, la circolare ministeriale afferma che «la previsione di termini stringenti rispetto alle operazioni prodromiche all'attivazione del braccialetto elettronico (“senza ritardo e comunque entro quarantotto ore”) induce a ritenere che eventuali profili organizzativi o economici non possano precludere, in presenza dei requisiti fissati dal legislatore e ferme le prerogative insindacabili dell'Autorità giudiziaria, l'attivazione del controllo a distanza del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 275 bis c.p.p., qualora già disposto dall'Autorità giudiziaria».

Circolare del 13 maggio 2025