Il marito che intraprende una relazione extraconiugale sul luogo di lavoro deve risarcire l’ex moglie oggetto di “voci di corridoio”, in quanto la relazione amorosa ha avuto un impatto significativo sulla vita personale e professionale della donna, causandole una condizione di sofferenza e disagio, anche a livello fisico.
Il caso Il presunto tradimento avrebbe avuto inizio nel 2009, quando l'uomo avviava una relazione extraconiugale con un'allieva della scuola di danza gestita insieme alla moglie. Ben presto, la relazione viene scoperta dai colleghi che, in diverse occasioni, avrebbero sorpreso la coppia in atteggiamenti inequivocabili. Insospettita da queste voci, la moglie controlla il telefono del marito, scoprendo la verità: decide quindi di chiedere la separazione e il risarcimento per il danno subito. La donna, durante il processo, ha ricordato la sofferenza patita per la relazione extraconiugale del marito, dolore aggravato anche dalla diffusione della notizia nell'ambiente lavorativo. La decisione del Tribunale Il Tribunale di Treviso, richiamando l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadisce che la violazione degli obblighi coniugali può dar luogo a responsabilità extracontrattuale, qualora il comportamento illecito abbia leso diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, come la salute, la dignità e la reputazione personale. Il giudice, in particolare, sottolinea che non è sufficiente il mero inadempimento dell'obbligo di fedeltà, ma è necessario che l'atteggiamento del coniuge infedele superi la soglia della normale tollerabilità, provocando un pregiudizio “effettivo e apprezzabile”. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la responsabilità civile, in quanto «il tradimento peraltro reiterato si colloca quando la coppia aveva elaborato una solida progettualità di coppia, rappresentata anche dal fatto che l'attrice aveva intrapreso un percorso per avere un figlio». Ancora più significativo in termini risarcitori è l'elemento della diffusività della relazione extraconiugale, nata in un ambiente lavorativo comune ai coniugi (una scuola di danza), coinvolgendo allievi e colleghi e sfociando in una situazione umiliante per la persona offesa: infatti, «le voci che circolavano notoriamente fonte di maggior morboso interessamento con conseguente violazione della privacy e del diritto alla riservatezza dell'attrice». Il giudice evidenzia così il collegamento tra la condotta del convenuto e il pregiudizio alla reputazione e all'equilibrio psicoemotivo della moglie, supportato dalle testimonianze che confermano una condizione di sofferenza e disagio, anche a livello fisico, patita dalla donna: «la relazione amorosa ha ferito l'onore, il decoro, la stima professionale, la riservatezza e la privacy dell'attrice». Per quanto riguarda la valutazione del danno, si esclude l'applicazione analogica delle tabelle del Tribunale di Milano relative al danno derivante dalla perdita del rapporto parentale e dalla diffamazione, in quanto ritenuti inadeguati per il caso in questione: a detta del giudice, infatti, «il parametro risarcitorio non può certamente essere quello della lesione del vincolo parentale né pare pertinente il riferimento al danno da diffamazione». Il danno viene quindi liquidato in via equitativa ex articolo 1226 c.c., considerando l'impatto dell'evento sulla vita personale e professionale della donna, ma anche della sua capacità di reagire positivamente, essendosi in breve tempo ricostruita una nuova realtà affettiva e lavorativa. Insomma: il danno per il tradimento è risarcibile solo se si dimostra un effettivo pregiudizio ai diritti inviolabili della persona, da valutare caso per caso; in questo modo, si garantisce una tutela selettiva ma possibile della dignità coniugale, coerente con l'evoluzione del diritto di famiglia verso la promozione del valore della persona.
Giudice Ronzani Fatto Con atto di citazione ritualmente notificato, (omissis) riferiva che dopo anni di frequentazione, contraeva matrimonio in data 25.8.2007 con (omissis) Che la coppia unita dalla comune passione per la danza, fondava la società sportiva (omissis) che da un significativo successo. Che nel periodo tra settembre e novembre 2011 la deducente scopriva, visionando il cellulare del marito, che quest'ultimo intratteneva una relazione extraconiugale con certa (omissis) allieva della scuola di ballo, circostanza ammessa dal convenuto quando la moglie rinveniva tra la sua biancheria, un biglietto dal contenuto inequivocabile scritto proprio dalla predetta (omissis). Che l'attrice rassicurata dal marito, non interrompeva la relazione nel tentativo di salvare il matrimonio, ma veniva ulteriormente ferita e delusa in quanto il (omissis) non solo non dava corso alla promessa, ma continuava ad intrattenere rapporti amorosi anche nei primi mesi del 2012, circostanza che induceva quindi la (omissis) nell'ottobre del 2022, ad abbandonare la casa coniugale e ad intraprendere il giudizio di separazione con addebito che si concludeva con sentenza n.392/2019 pubblicata il 19.2.2019 di questo Tribunale, che nel riconoscere la colpa in capo all'odierno convenuto, dichiarava, tuttavia, inammissibile la domanda risarcitoria in quella sede dedotta dalla ricorrente. Tale sentenza è divenuta irrevocabile e (omissis) come indicato, adiva l'intestato Ufficio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito la cui liquidazione veniva modulata o facendo riferimento alle tabelle milanesi in tema di danno da perdita del vincolo parentale o con riguardo alle stesse in tema di diffamazione a cui equiparava il caso di specie sulla base di un parametro analogico. Si costituiva in causa (omissis) che contestava la domanda avversaria, in punto an debeatur precisava, infatti, che la violazione dei doveri di fedeltà non era sufficiente per giustificare un risarcimento del danno aquiliano, risultando necessaria la lesione di un diritto costituzionalmente garantito e che l'afflizione doveva superare la soglia della normale tollerabilità, presupposti non ravvisabili nel caso di specie ove la parti avevano alternato periodi di separazione di fatto a cui era seguito l'allontanamento definitivo dell'attrice la quale, comunque, nel 2013 aveva instaurato una nuova relazione e convivenza con certo (omissis) socio finanziatore della nuova attività di impresa intrapresa dalla (omissis) sempre nel settore della danza, circostanza che a detta del deducente, induceva ad escludere la violazione di un diritto alla salute, attesa la capacità palesata dalla stessa attrice di riorganizzare la propria vita sentimentale e lavorativa, escludendo anche la violazione di diritti soggettivi quali l'onore e la dignità personale poiché la relazione non era stata condotta in modo pubblico e/o ostentato. In ordine al quantum, il convenuto considerava i parametri prescelti dall'attrice ai fini liquidatori assolutamente sproporzionati e insuscettibili di applicazione analogica. Infine, poiché (omissis) aveva sostenuto per intero i residui debiti della società snc costituita dagli ex coniugi, per l'ammontare di euro.18.073,00, in via subordinata in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva che la metà di tale importo fosse posto in compensazione. Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva trattenuta in decisione, con modalità cartolari, all'udienza del 26.9.2024, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi. Diritto 1.An debeatur Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità: La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo anche al risarcimento dei danni non patrimoniali ex articolo 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale in ipotesi quello alla salute o all'onore o alla dignità personale (Cassazione civ., ord. 19 novembre 2020, n. 26383) . Orbene, nel caso di specie i predetti presupposti debbono ritenersi integrati, infatti, il tradimento peraltro reiterato dal (omissis) dopo che il medesimo aveva illuso la (omissis) sulla intenzione di interrompere la relazione extraconiugale, si colloca quando la coppia ormai sposata dal 2007, aveva elaborato una solida progettualità di coppia rappresentata non solo dalla costituzione di una società che li univa nella passione per la danza, ma anche dal fatto che l'attrice, da circa un anno, aveva intrapreso un percorso per avere un figlio, infatti, nella sentenza separativa emerge che la (omissis) aveva tentato di rimanere incinta almeno dall'autunno del 2010 e tale progetto era indubbiamente condiviso anche dal marito, quanto meno fino al tradimento, come è emerso anche in questo giudizio. Da qui l'evidente sorpresa connotata da turbamento e sofferenza che può aver patito l'attrice ma al di là di tale sentimento soggettivo, in causa è stato provato come per le modalità in cui si è esternato il predetto tradimento abbia certamente provocato umiliazione e mortificazione in capo all'attrice. Infatti, non può essere trascurata la circostanza che la relazione extraconiugale è maturata nell'ambiente lavorativo e proprio con una allieva della scuola verso la quale il (omissis) prestava particolari attenzioni percepite dagli altri allievi come atteggiamenti diversi dal comune rapporto tra insegnate e discente che favoriva il vociferare nel corridoio (cfr. deposizione della teste (omissis) inoltre, quando il convenuto e l'allieva (omissis) erano entrambi assenti, questa circostanza generava malevolo pettegolezzo (cfr. deposizione del teste (omissis): Gli atteggiamenti suddetti consistevano nel seguire maggiormente se non esclusivamente l'allieva. L'atteggiamento del (omissis) quello di seguire in maniera più particolare l'allieva (omissis) piuttosto che le altre. Se per caso erano assenti entrambi questo generava pettegolezzo). Si aggiunga che la predetta relazione amorosa o meglio le voci che circolavano sulla stessa, notoriamente fonte di maggior morboso interessamento con conseguente violazione della privacy e del diritto alla riservatezza dell'attrice, riguardavano non solo gli allievi e le persone che frequentavano la scuola di danza (omissis) .oltre a me lo sapevano tutte le persone che avevano una maggiore età o sui 17 anni in su che avevano l'occhio per capire qualcosa di più. C'erano voci nell'ambiente che il (omissis) avesse questa relazione extraconiugale. Le voci sella relazione extraconiugale circolavano da quando c'è stata la collaborazione con la scuola di ma anche gli insegnanti di altre scuole come quella di (omissis) che risultava aver interrotto i rapporti con l'associazione (omissis) (cfr. deposizione del teste(omissis)). Significativo anche l'episodio verificatosi in occasione di una competizione all'estero: ...io personalmente nel contesto di una gara all'estero sono entrata nella camera ed ho visto il (omissis) con la signora (omissis) in atteggiamento non da maestro allieva, erano sotto le coperte nel letto non so se fossero privi di vestiti in tale circostanza. Infatti, era consuetudine prepararci e cambiarci insieme nella stanza .. dal momento che nel suddetto episodio erano presenti anche allievi di (omissis) la vicenda è sfociata in un chiacchiericcio confermato dai fatti in seguito (cfr. deposizione della teste (omissis) . Si aggiunga che a seguito di tali condotte che indubbiamente hanno superato la normale tollerabilità, generando un certo strepitus , curiosità e maldicenza di terzi, hanno ferito l'onore, il decoro, la stima professionale, la riservatezza e la privacy dell'attrice la quale all'epoca ha vissuto momenti di depressione, tristezza, umiliazione con conseguente innegabile pregiudizio morale ( ho percepito che la (omissis) era molto a disagio per le voci che giravano sulla relazione extraconiugale del marito e questo aveva determinato anche la rottura a livello lavorativo, con conseguente tensione percepita da tutti gli allievi ...da quello che ho percepito e che vedevo, ciò che ha fatto andare in depressione l'attrice è stato soprattutto la certezza di perdere il marito. Poi è subentrato il disagio per la relazione extraconiugale cfr. deposizione della teste (omissis). Così la teste (omissis) che ha confermato la situazione di tristezza e depressione vissuta dalla cugina in quel periodo a causa del tradimento e dei conseguenti disagi sul lavoro). 2.Quantum Il parametro risarcitorio non può certamente essere quello della lesione del vincolo parentale, in quanto un tradimento quale illecito endofamiliare non può certamente essere equiparato al dolore e alla sofferenza derivante dalla perdita di una persona a cui il danneggiato sia legato da forte vincolo parentale, né pare pertinente il riferimento al danno da diffamazione i cui parametri sono stati elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano perché non applicabili per analogia, riguardando presupposti costitutivi della fattispecie di illecito non ricorrenti nel caso di specie quali la diffusione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione, né risultano pertinenti e quindi utilizzabili gli ulteriori criteri sempre collegati a tali modalità (ad esempio collocazione dell'articolo; mezzo cui viene perpetrata la diffamazione ecc.) Ne consegue che il criterio risarcitorio non può che essere equitativo ex articolo 1226 cc., pertanto, tenuto conto che il discredito subito dall'attrice è stato limitato al settore lavorativo; che la lesione ai diritti soggettivi costituzionalmente rilevanti non ha impedito alla nella seconda metà del 2013, di instaurare un nuovo legame sentimentale e addirittura di costituire una nuova scuola di danza (omissis) sas con il compagno(omissis) finanziatore della predetta società (circostanze mai contestate); che il patimento e la tristezza, come riferito dalla cugina, sono durati per circa due mesi, si ritiene che, all'attualità, il danno possa essere quantificato nella somma di euro.10.000,00. 3.Eccezione di compensazione L'eccezione di compensazione dedotta dal convenuto va respinta. In verità, l'importo preteso dallo stesso quale controcredito non è stato provato, né vi è stato alcun riconoscimento da parte dell'attrice nella memoria del 27.9.2018, dimessa in altro giudizio quale doc.22 parte convenuta, infatti, in tale atto se si riconosce che fu il (omissis) ad effettuare i pagamenti relativi alla chiusura della società, si afferma tuttavia, che di questi si era fatto carico il medesimo in virtù di un accordo raggiunto con l'ex socia e la documentazione dimessa in causa è insufficiente a comprovarne la debenza, di talché, non ricorrono i presupposti di cui all'alt 1243 cc. 4.Spese di lite Nella regolamentazione delle spese di lite che seguono il principio della soccombenza modulate sul liquidato, non può essere sottaciuto che l'attrice non ha aderito alla proposta conciliativa formulata da questo giudice all'udienza del 14.11.2023, di contro, accettata in parte qua dal convenuto che invece ha negato un concorso nella rifusione delle spese di lite, ne consegue che le predette spese processuali vanno compensate in parte qua come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, 1) In accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, respinta l'eccezione di compensazione, condanna (omissis) a pagare a (omissis) la somma complessiva di euro.10.000,00. 1a) Su tale importo deflazionato al momento della commissione dell'illecito, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3% da ottobre 2011 alla data della presente sentenza. 1b) Dalla data della presente sentenza al saldo effettivo sono dovuti ex articolo1282 cc. gli interessi al tasso legale. 2) Liquida le spese di lite nella somma di euro.5.077,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e epa se dovuti per legge e condanna il convenuto a rifonderle all'attrice nella misura di 2/3. Compensa per la restante parte di 1/3.