La liberazione anticipata può essere concessa anche al condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve

«La liberazione anticipata è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in forza del combinato disposto di cui agli articolo 57 e 76 legge n. 689/1981, articolo 47, comma 12-bis e 54, ord. pen.».

Limiti applicativi del beneficio della liberazione anticipata A valle della concessione da parte della Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, della liberazione anticipata al condannato a lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il PG presso la medesima Corte di Appello ha impugnato l'ordinanza, sostenendo, in particolare, l'incompatibilità del beneficio suddetto con la pena sostitutiva non detentiva. I giudici di legittimità hanno confermato l'applicabilità dell'articolo 54 ord. pen. Disciplina delle pene sostitutive e rinvii all'ordinamento penitenziario La Corte di Cassazione ha affrontato la questione della compatibilità partendo dall'art 57, comma 1, legge n. 689/198, in base al quale, ad ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita. I giudici hanno richiamato anche l'articolo 76 legge n. 689/1981, il quale dispone che alle pene sostitutive trova applicazione, “in quanto compatibile”, l'articolo 47, comma 12-bis, ord. pen. Tale ultimo articolo dispone che all'affidato in prova al servizio sociale, il quale ha dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena prevista dall'articolo 54 ord. pen. Ambito applicativo dell'articolo 54 ord. pen. e interpretazione “estensiva” La Corte di Cassazione ha osservato che l'articolo 54 ord. pen. fa espresso riferimento al “condannato a pena detentiva”, sicché il beneficio presupporrebbe lo status detentionis dell'istante, non potendosi altrimenti valutare la personalità e la partecipazione al programma di trattamento, né realizzare l'obiettivo di reinserimento nella società, specialmente ove il condannato risulti, in quanto cessata l'esecuzione della pena ovvero in condizione di libertà, già inserito nel contesto sociale, con frustrazione della finalità premiale. L'ambito applicativo dell'articolo 54 ord. pen. è stato, tuttavia, ampliato in via interpretativa, escludendo la necessità che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, ritenendosi soddisfatta la condizione di pendenza del rapporto esecutivo in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione della pena detentiva (Cass. pen., sez. I, n. 3002 del 06/07/2001).   La formulazione dell'articolo 47, comma 12-bis, come risultante post articolo 3 legge n. 277/2002, ha confermato tale soluzione ermeneutica meno restrittiva. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, esteso l'applicazione dell'istituto anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata  (Cass. pen., sez. I, n. 42468 del 21/10/2009; Cass. pen., sez. I, n. 29843 del 23/06/2009; Cass. pen., sez. I., n. 24925 del 27/05/2009, Cass. pen., sez. I, n. 17343 del 07/04/2009; Cass. pen., sez. I, n. 3852 del 25/11/2008). Il beneficio è concedibile anche se il condannato non sta espiando una pena detentiva Tenuto conto del dato normativo e degli sviluppi ermeneutici sulla questione, la Corte ha escluso che la natura detentiva della misura in espiazione sia un discrimine per la concessione del beneficio, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale, sulla cui protrazione temporale l'istituto incide a favore del condannato. Lavoro di pubblica utilità compatibile con la liberazione anticipata La Corte ha evidenziato che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo comporta anche delle prescrizioni, comuni alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, ed ha una finalità di reinserimento sociale (c.d. pena-programma). Inoltre, in base alla relazione illustrativa allegata al d.lgs. n. 150/2022, il lavoro di pubblica utilità è comparabile all'affidamento in prova al servizio sociale. Il parallelismo conforta ulteriormente la compatibilità del beneficio ex articolo 54 ord. pen. con la pena sostitutiva predetta, ciò rispondendo anche alla ratio ispiratrice delle pene sostitutive (i.e. l'equiparazione ai condannati in espiazione di pena detentiva mediante misure alternative alla detenzione). Incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione  La Corte, infine, ha osservato che l'articolo 69-bis legge n. 354/1975 (come modificato dal dl. n. 92/2024, conv. in l. n. 112/2024) ha ricondotto la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata in capo al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, pertanto, non può emettere l'ordinanza di concessione del suddetto beneficio.

Presidente Casa – Relatore Poscia Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in sede di opposizione, ha concesso a M.D. 45 giorni di liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 Ord. pen., pari a 90 ore di lavori di pubblica utilità (mediante l'equiparazione di due ore di lavoro di pubblica utilità per ogni giorno), così rideterminando il numero di ore di lavori di pubblica utilità da espletare quale pena sostitutiva, da parte del predetto, in 510 ore. 1.1. La domanda di liberazione anticipata era stata originariamente proposta dal condannato al magistrato di sorveglianza di Milano che l'aveva dichiarata inammissibile ritenendo che i lavori di pubblica utilità non sono limitativi della libertà personale; a seguito di opposizione il Tribunale di sorveglianza di Milano si era dichiarato incompetente con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano che ha poi emesso l'ordinanza sopra indicata. 1.2. La pena sostitutiva era stata applicata al M.D., nella misura originaria di 600 ore, in luogo della pena detentiva di mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa inflittagli con sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale in data 14 settembre 2022 (divenuta irrevocabile il 5 maggio 2023), per violazione dell'articolo 570 cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 76 l. 689/81 (come modificato dal d.lgs. 150/2022) per avere ritenuto applicabile l'articolo 54 Ord. pen. ai lavori di pubblica utilità e per avere considerato il beneficio della liberazione anticipata compatibile con la pena sostitutiva in oggetto. 2.2. Con il secondo motivo la pubblica accusa deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 69-bis Ord. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'interesse dell'istante ad ottenere la liberazione anticipata si desumeva dalla documentazione sanitaria allegata alla sua domanda; al riguardo osserva che la norma in questione richiede l'espressa indicazione di detto interesse nella originaria domanda. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge per avere la Corte distrettuale ritenuto che il condannato avesse maturato il periodo necessario per la concessione del beneficio, nonostante lo stesso non fosse ancora compiuto al momento della presentazione della istanza, ma solo successivamente. 3. L'avv. Roberto Rinaldi, difensore di M.D., ha depositato articolata memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, comunque, il suo rigetto. Considerato in diritto 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio per motivi parzialmente differenti rispetto a quelli sollevati dal ricorrente, assumendo carattere assorbente l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione rispetto all'applicazione della liberazione anticipata, come di recente statuito da questa Sezione in fattispecie analoga (n.10302 del 10/01/2025). 2. Il Collegio ritiene, comunque, logicamente prioritario affrontare il profilo dell'applicabilità dell'istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 2.1. L'articolo 20-bis cod. pen. - introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'articolo 1, comma 17, della l. 27 settembre 2021 n. 134, legge delega della cd. Riforma Cartabia - segna il formale ingresso nel codice penale della categoria delle 'pene detentive brevi' - in ottemperanza alla riserva di codice l'articolo 71 del medesimo d.lgs. 150 del 2022 ha poi introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 n. 689, ridisegnando anche il quadro generale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. L'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavoro di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria. L'articolo 57, comma 1, della legge n. 689 del 1981, prevede espressamente che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»; conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 del medesimo articolo 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». Il novellato articolo 76 legge n. 689 del 1981 prevede poi che alle pene sostitutive «previste dal presente capo» si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.2. Rileva, ai fini che qui interessano, l'espresso richiamo operato dal citato articolo 76 all'articolo 47 comma 12-bis Ord. pen., secondo il quale «all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale...può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54». E proprio sull'inciso «in quanto compatibili», contenuto nel citato articolo 76, si annida la quaestio iuris, potenzialmente foriera di diverse opzioni ermeneutiche, essendo compito dell'interprete valutare se sussistano ragioni testuali o sistematiche tali da far ritenere, come sembra suggerire il pubblico ministero ricorrente, che sussista un'incompatibilità strutturale tra l'istituto della liberazione anticipata e la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 3. Alla stregua dell'articolo 54 Ord. pen., recentemente novellato dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 del 2024, convertito in legge 8 agosto 2024 n. 112, la liberazione anticipata consiste in un beneficio penitenziario di carattere premiale, che può essere riconosciuto in favore del condannato a pena detentiva, che abbia dato prova della positiva partecipazione al percorso di rieducazione. Esso comporta la detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Testualmente, la nuova formulazione prescrive che: «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare». La disposizione è stata a lungo interpretata nel senso (cfr., per tutte, Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707 - 01 e la contestuale Sez. U, n. 16 del 18/06/1991, Sacchetto, Rv. 187708 - 01,) che la misura premiale della liberazione anticipata presupponeva, come condizione necessaria per la sua applicabilità, che fosse in corso uno status detentionis in espiazione di pena, senza del quale non sarebbero state possibili l'osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione al programma, né il perseguimento dell'obiettivo di reinserimento nella società; si riteneva, in definitiva, che l'eventuale cessazione dell'esecuzione penale o la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impedissero di realizzare la finalità premiale. Tale restrittiva interpretazione, nel tempo, ha subito un'evoluzione che ha consentito di ampliare la portata applicativa dell'istituto. Si è in particolare affermato che «è ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all'avvenuta integrale espiazione della pena ma all'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, succeduto ad un periodo di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l'eventuale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 1490 del 01/03/2000 Pezzella, Rv. 215936 - 01; ed ancora che «in tema di liberazione anticipata, per l'accoglibilità dell'istanza non è necessario che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'articolo54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Fattispecie in cui l'istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale)». (Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2001, Rossi, Rv. 219554 - 01). 3.1. Siffatta soluzione ermeneutica ha poi trovato positivo riconoscimento normativo con l'introduzione, nel testo dell'articolo 47 Ord. pen., del comma 12-bis ad opera della legge 19 dicembre 2002, n. 277, articolo 3, che ha esplicitamente previsto la concessione della detrazione di pena di cui all'articolo 54 all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel relativo periodo di un «concreto recupero sociale». 3.2. Questa Corte di legittimità ha quindi ulteriormente esteso l'applicabilità dell'istituto, ammettendo la liberazione anticipata anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale (Sez. 1, n. 42458 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547; Sez. 1, n. 29843 del 23/06/2009, Bologna, Rv. 244315; Sez. 1, n. 24925 del 27/05/2009, Contino, Rv. 243818; Sez. 1, n. 17343 del 07/04/2009, Cicciu', Rv. 243368; Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889), sul presupposto della irrazionalità di un sistema che consenta la liberazione anticipata all'affidato in prova e non al libero condizionale ravveduto, sul quale gravano prescrizioni ancor più restrittive, segnatamente la sottoposizione a libertà vigilata, non prevista in caso di affidamento. Tale approdo ermeneutico ha tratto argomenti dalla natura e dalla funzione della liberazione condizionale, che, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prevista dall'articolo 176 cod. pen. tra le cause di sospensione dell'esecuzione che determinano l'estinzione della pena, con la regolamentazione introdotta dalla legge di ordinamento penitenziario, è divenuta una modalità di esecuzione della pena stessa, diversa e di minore afflittività rispetto alla restrizione carceraria e collocata nella fase conclusiva del trattamento rieducativo, ma sempre orientata a conseguire il recupero sociale del condannato (Corte cost., sent. n. 204 del 1974; n. 282 del 1989). In particolare, si è evidenziato che la liberazione condizionale è caratterizzata: dalla sostituzione in costanza di rapporto esecutivo della permanenza del sottoposto in ambito carcerario con la libertà vigilata di cui all'articolo 230, primo comma, n. 2, cod. pen., che parimenti incide con effetti limitativi sulla libertà personale, imponendo l'osservanza di specifiche prescrizioni; dalla finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tendere la pena secondo il principio generale di cui all'articolo 27 Cost., terzo comma, e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuro ravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inutile la protrazione dell'esecuzione (Cost. cost., sent. 204 del 1974; Sez. 1 n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547). Sulla base di tali principi si è quindi affermato che «la liberazione anticipata può essere concessa ai condannati alla pena dell'ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire, ai sensi dell'articolo 177 cod. pen., l'anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell'estinzione della pena» (Sez. 1, n. 13934 del 29/11/2016 - dep. 2017, PG in proc. Russo, Rv. 269940 - 01). 3.3. L'evoluzione normativa e sistematica consente quindi di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter fruire della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione. 4. In tale quadro, deve inserirsi la valutazione demandata oggi a questa Corte, volta a stabilire se sussistano motivi di incompatibilità logica e sistematica che impediscano, come suggerisce il Procuratore ricorrente, l'applicabilità dell'articolo 47 comma 12-bis ord. pen. - e quindi dell'articolo 54 Ord. pen. - alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 4.1. Ebbene, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa sopra indicata, deve innanzitutto osservarsi come la natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisca più elemento dirimente. Peraltro, deve osservarsi come il lavoro di pubblica utilità sostitutiva sia imperniato su attività lavorative - prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato - che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (articolo 56-bis, commi 1 e 2, legge 689 del 1981); comporta delle prescrizioni, comuni anche alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare (articolo 56-ter, legge 689 del 1981), e ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l'UEPE deve riferire al giudice non solo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (articolo 63, comma 3, legge 689 del 1981). 4.2. Appare allora utile richiamare la relazione illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022, laddove (pag. 195) afferma che «Anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare». Se quindi, come visto, la natura non detentiva della pena in oggetto, ribadita nella citata relazione, non appare elemento dirimente, merita invece di essere richiamato il parallelismo testuale effettuato in relazione ai seppur diversi istituti della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, da un lato, e della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, dall'altro. Parallelismo che, a fronte di indici normativi (articolo 57, comma 1, e 76 della legge n. 689 del 1981; articolo 47 comma 12-bis e 54 Ord. pen.) che depongono per l'applicabilità della liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilità sistematica tra i citati istituti, atteso tra l'altro che, come correttamente affermato dal giudice dell'esecuzione in seno all'impugnata ordinanza, l'applicazione dell'istituto in parola ai lavori di pubblica utilità sostitutivi è conforme alla ratio cui si ispira l'intera disciplina delle pene sostitutive, ossia la più ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutive e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione. 4.3. Deve conclusivamente affermarsi il principio che l'istituto della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 Ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli articolo 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 5. Venendo ora al tema della competenza, sul punto il dato normativo è inequivoco: ai sensi dell'articolo 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (articolo 69-bis cit., comma 4: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (articolo 69-bis cit., comma 5: «Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»). Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa. 6. Per tali ragioni il giudice dell'esecuzione deve ritenersi funzionalmente incompetente ad emettere l'ordinanza di concessione della liberazione anticipata; consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano (vertendosi già nella fase di opposizione) per l'ulteriore corso. Devono, infine, ritenersi assorbite le ulteriori censure mosse dal pubblico ministero ricorrente avverso l'impugnato provvedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.