Diritti di copia nel processo penale: i chiarimenti del Dipartimento degli Affari di giustizia

Con circolare del 13 maggio 2025, il Dipartimento per gli Affari di giustizia ha fornito agli Uffici giudiziari chiarimenti in merito alla determinazione dei diritti di copia di atti e documenti nel processo penale come modificati dalla Legge di Bilancio.

A seguito delle modifiche apportate al d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di diritti di copia, in vigore dal primo gennaio 2025, ad opera della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2024 n. 207, sono pervenuti al Dipartimento per gli affari di giustizia, da parte degli uffici giudiziari, diversi quesiti volti ad ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione della novellata disciplina per cui si è ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni: in caso di istanza di rilascio di copia cartacea, si applica la normativa di cui gli articolo 267, 268 e 270 del d.P.R. n. 115 del 2002, con le tariffe indicate per numero di pagine negli allegati 6 e 7 del d.P.R. cit., aumentate del cinquanta per cento, ai sensi dell'art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009; nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici, ai sensi dell'art.269, 1 comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 25,00 euro, che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati riversati sul supporto stesso; l'art.269, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità estratte direttamente dal fascicolo informatico, non si applica al processo penale; in caso di richiesta di trasmissione telematica di cui all'art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 8,00 euro stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., da intendersi dovuto per ogni singolo invio telematico, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse; la scelta della tipologia di supporto, cartaceo o diverso da questo, è rimessa alla volontà della parte richiedente, che deciderà in base a ragioni di convenienza, senza che l'ufficio giudiziario sia tenuto a compiere attività di indirizzo dell'utenza. Nei processi dinanzi al giudice di pace, gli importi dei diritti di copia previsti nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. 115/2002 sono ridotti alla metà, ai sensi dell'art.271 del d.P.R. cit.; in caso di richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti (articolo 267 e 268 del d.P.R. n. 115 del 2002), il costo della copia è fissato negli importi dimezzati di cui alle tabelle contenute negli allegati 6 e 7 del medesimo testo unico, a cui deve essere applicato l'aumento del 50%, in virtù del combinato disposto dell'art.271 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009.

Circolare 13 maggio 2025