Il contumace ha diritto ad una revisione del processo?

La sentenza annotata ha il pregio di chiarire i diritti del contumace e quando possa essere accolta la sua domanda di revisione del processo: ai sensi degli articolo 8 e 9 Direttiva (UE) 2016/343, che rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, è lecito negargliela quando è stato edotto sull’imputazione prima della latitanza, le autorità hanno compiuto ogni sforzo per reperirlo e, dopo essersi reso contumace, è stato difeso in giudizio da un avvocato di ufficio.

In estrema sintesi, è quanto deciso dalla EU:C:2025:366, C-135/25 PPU del 20 maggio. Nel febbraio 2024 al ricorrente ed al suo avvocato d'ufficio era notificato un decreto di rinvio al giudizio contenente l'accusa preliminare per una rapina aggravata e gli obblighi di firma e di dimora, col divieto di lasciare la città e l'invito a restare a disposizione delle autorità in caso di convocazione. Durante le indagini era stato interrogato e contestualmente gli era stato confermato l'atto di accusa preliminare, chiesto di fornire un indirizzo per le notifiche, un recapito telefonico ed informato del dovere di saldare le spese per la difesa d'ufficio in caso di condanna. Pochi giorni dopo gli era stata notificata la convocazione in Tribunale, ma risultava irreperibile all'indirizzo indicato nella fase istruttoria. «L'accusa contenuta in tale atto di imputazione corrispondeva, in fatto e in diritto, all'accusa contenuta nell'atto di accusa preliminare che gli era stato sottoposto durante la fase istruttoria» (neretto, nda). Il giudice, appreso dai parenti che il ricorrente lavorava in Germania (il processo e la dichiarata residenza erano in Bulgaria) aveva cercato di contattarlo per telefono, aveva controllato i suoi spostamenti transfrontalieri ed ordinato alla polizia di cercarlo: tutti sforzi inutili. Alla fine, era emerso che dopo aver appreso l'imputazione si era dato alla fuga, ma durante il processo in contumacia fu difeso dal suo avvocato d'ufficio. In seguito, il ricorrente si rivolse alla Cassazione per ottenere una revisione del processo che lo aveva portato alla condanna in contumacia. Il giudice di rinvio (la Cassazione), forte di alcuni precedenti della CGUE (EU:C:2025:16 e 2022:401), ritenendo che la latitanza dopo aver appreso l'imputazione nella fase istruttoria fosse un comportamento illegittimo che giustificava il diniego di revisione, chiese lumi alla CGUE sulla compatibilità delle norme del diritto interno, che convalidavano tale rifiuto, col diritto comunitario. Chi fugge ha sempre torto? La CGUE ribadisce che la Direttiva 2016/343 «mira a stabilire norme minime comuni relative a taluni elementi del procedimento penale, tra cui il “diritto di presenziare al processo”», parte integrante al diritto fondamentale all'equo processo. È, però, lecito ex articolo 8, che il processo si svolga in contumacia purchè il contumace possa richiedere una revisione dello stesso od abbia a disposizione un altro mezzo di impugnazione ex articolo9, salvo nel caso in cui durante lo stesso sia stato assistito da un legale, di fiducia o d'ufficio e sia stato edotto sull'imputazione prima di darsi alla fuga come nella fattispecie. In breve sono previste tre condizioni cumulative per poter opporre l'eccezione di cui all'articolo8 e negare la revisione del processo celebrato in contumacia: le autorità competenti si sono adoperate per informare il contumace della data e del luogo del suo processo quando quest'ultima si era dato alla fuga, in violazione di una misura di sicurezza che gli era stata inflitta, dopo aver ricevuto un rinvio a giudizio, l'atto di accusa e un documento indicante la data e il luogo di tale processo gli sono stati trasmessi e gli sono stati effettivamente consegnati all'indirizzo che aveva fornito a dette autorità dopo aver ricevuto l'atto di accusa preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell'atto di imputazione ed è stato rappresentato da un avvocato nominato dal giudice ( o di fiducia se era stata rilasciata una procura prima della fuga) durante tutto il procedimento giurisdizionale svoltosi in sua assenza. Ha diritto alla revisione se l'avvocato lo ha difeso nella sola fase preliminare e non durante tutto il procedimento che ha portato alla condanna in contumacia. Per verificare se queste condizioni sono state rispettate, «occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza dimostrata dalle autorità pubbliche nell'informare la persona condannata in contumacia dello svolgimento del suo processo e, dall'altro, alla diligenza dimostrata da tale persona nel ricevere le informazioni che lo riguardano. Di conseguenza, qualsiasi indizio preciso e oggettivo è pertinente ai fini della valutazione della stessa condizione in cui tale persona, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e, sapendo quindi che stava per svolgersi un processo a suo carico, si adoperi deliberatamente per evitare di ricevere ufficialmente informazioni relative alla data e al luogo di tale processo. L'esistenza di tali indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere accertata quando la stessa persona ha deliberatamente comunicato un indirizzo errato alle autorità competenti o non si trova più all'indirizzo che ha comunicato loro» (neretto,nda). In conclusione, l'imputato, che sia reso volontariamente latitante prima del processo, non avrà diritto ad una revisione o ad impugnare la condanna in contumacia solo se dimostra che non è stato informato in tempo utile che sarebbe stato celebrato un processo a suo carico con la relativa imputazione e sulle conseguenze della sua mancata comparizione e durante il processo non sia stato difeso da un legale. Nulla vieta che dette informazioni siano fornite all'imputato durante la fase preliminare al processo. La mera ricezione, prima della latitanza, dell'atto di accusa non implica che sia stato edotto anche delle conseguenze della contumacia; perciò, in questo caso avrà diritto ad una revisione od altro mezzo d'impugnazione della condanna. D'altro canto, le autorità sono obbligate a dover dimostrare di aver fatto il necessario per localizzare il contumace e per convocarlo personalmente o per informarlo ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo. Nella fattispecie era stato cercato all'indirizzo fornito, contattato al recapito telefonico fornito, erano state acquisite anche informazioni dai parenti. La CGUE ricorda che il Regolamento 2008/1862, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, «consente agli Stati membri, ai fini della comunicazione del luogo di dimora o di domicilio delle persone, di inserire nel SIS segnalazioni riguardanti, rispettivamente, da un lato, le persone citate o ricercate a comparire dinanzi alle autorità giudiziarie nell'ambito di un procedimento penale al fine di rispondere per i quali sono perseguiti e, dall'altro, le persone alle quali devono essere notificati atti relativi a un procedimento penale per rispondere di tali fatti». Per la CGUE l'onere di fare ogni sforzo possibile e ragionevole per reperire il contumace è assolto anche facendo tale comunicazione una volta appreso che questi si è trasferito all'estero, come è avvenuto nella fattispecie. Infine, si ricorda che si devono rispettare sempre i principi di effettività e di equivalenza: l'indagato/imputato deve essere informato prima della fuga anche dei suoi diritti processuali oltre che delle conseguenze della contumacia.

Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.