Terzo mandato: il Consiglio dei Ministri impugna la legge del Trentino

Approvati anche il decreto-legge relativo alle Infrastrutture e la delega per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato. Un mese fa il Consiglio provinciale di Trento aveva approvato, con 19 sì e 16 voti contrari, il disegno di legge che aumenta da due a tre i mandati massimi consecutivi per i presidenti della Provincia autonoma. La decisione del Governo si basa anche sulla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la legge regionale della Campania: secondo la Corte, infatti, il limite di due mandati mira a preservare l'equilibrio democratico e non può essere aggirato da normative regionali. Tale pronuncia, tuttavia, riguarda una regione a statuto ordinario, lasciando un margine di interpretazione aperto per le Regioni e Province autonome, come Trento, che godono, invece, di uno statuto speciale con ampie competenze legislative. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e autonomie Roberto Calderoli, ha dato il via libera al disegno di legge Recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Questi livelli «indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali» (articolo 1, comma 2, legge n. 86 del 2024). Il disegno di legge si focalizza sulla possibilità di dare forme di autonomia particolari alle Regioni secondo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, Cost., apportando i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2024 al percorso di determinazione dei LEP già avviato con l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), e proseguito con la legge n. 86 del 2024. Il testo si compone di 33 articoli, ripartiti in tre Titoli. L'articolo 1 delinea il campo di azione della delega al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, descrivendone il procedimento operativo. In particolare, il primo comma conferisce al Governo il compito di emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie indicate dall’articolo 3, comma 3, legge 26 giugno 2024, n. 86, ad eccezione della materia “tutela della salute”. Il Titolo II del disegno di legge contiene i principi e i criteri che guidano la definizione dei LEP relativi ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in relazione alle funzioni attinenti ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie.  Infine, l'articolo 33 nel Titolo III precisa che l'attuazione della delega non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Decreto Infrastrutture Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto misure significative a sostegno del settore dell'autotrasporto con l'approvazione del decreto Infrastrutture. Il provvedimento mira a garantire maggiore equità, tempi di attesa certi e investimenti per la modernizzazione del parco veicolare. Tra le principali novità vi è poi la modifica della disciplina dei tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico merci: il periodo di franchigia è ridotto da due ore a 90 minuti per ogni operazione, e, in caso di superamento, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo, con rivalutazione automatica annuale. Viene inoltre introdotta la responsabilità solidale tra committente e caricatore nel pagamento dell'indennizzo.