Compossesso, astensione dall’uso e usucapione del bene in comproprietà

«Il comproprietario di un bene pro indiviso che intende avere usucapito il bene deve dimostrare come e quando ha spogliato gli altri comproprietari del loro compossesso nonché individuare e dimostrare l’atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile del compossesso altrui».

Nella sentenza in esame punto centrale della questione è il diritto di proprietà affermato dagli attori, di un vano scala e di un androne sito al piano terra di un immobile. Più nel dettaglio affermavano di esserne proprietari e di averlo acquisito a titolo originario per effetto dell'usucapione in quanto lo avevano posseduto, in modo esclusivo, da circa 30 anni. Appurato il compossesso tra attori e convenuti dei “siti” oggetto di causa, si è concluso che i n tema di compossesso non basta il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno o solo di alcuni compossessori per ritenere un atto “ai fini dell'usucapione” , potendo tale stato di fatto essere ricondotto ad un atteggiamento di “mera tolleranza” da parte degli altri compossessori specialmente in questo caso, stante che trattasi di familiari. I convenuti comproprietari vero è che non avevano utilizzato tali spazi, ma è altresì vero che non è sufficiente l'elemento dirimente il fatto secondo cui questi si siano astenuti dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio di tale diritto esclusivo sul bene da parte del comproprietario usucapente (affermato dagli attori) sia idoneo ad escludere il possesso degli altri comproprietari . Il fatto Con atto di citazione gli attori chiamavano in giudizio i convenuti esponendo di essere proprietari di due appartamenti, al primo e al secondo piano di un immobile, e di aver acquistato anche alcune parti comuni tra cui il vano scala dei piani, ed il terrazzo sovrastante il II piano, per metà ciascuno; il vano scala in comproprietà con l'androne di ingresso in comproprietà proporzionale. Gli attori hanno dedotto che dalla planimetria allegata alla domanda di concessione in sanatoria presentata nel 1967 dal dante causa, si ricava che il piano terra comprende solo un androne, una scala ed una gabbia scala e che, dall'atto di compravendita del 2001, si evince che quanto era stato realizzato prima del 1967 e che non ci sono stati successivi lavori che richiedevano permessi e/o autorizzazioni, né risultano trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli nei vent'anni sino al maggio 2021. Aggiungono anche che i convenuti nel 2018 hanno realizzato un'apertura nel muro confinante (nel fabbricato con accesso ad un altro civico) con il vano scala dell'immobile oggetto del giudizio, rendendo possibile solo in quel momento l'accesso da un civico all'altro. In una raccomandata precedente, poi, riconoscevano ai convenuti la servitù di passaggio necessaria per accedere ai loro appartamenti ed intimavano lo sgombro del vano scala. In più, lamentavano un cambio di residenza illegittimo, nel 2021, da parte di uno dei convenuti nell'immobile, di proprietà della madre, precisando che detto appartamento è con accesso ad un civico diverso rispetto a quello oggetto di causa. Costituitisi i chiamati in giudizio, i convenuti resistevano alle domande attoree eccependo l'inammissibilità della domanda di cambio residenza, difettando l'interesse ad agire ed il fondamento giuridico. Contestavano il difetto di legittimazione passiva in considerazione del carattere reale dell' actio negatoria servitutis che comporta che il legittimato passivo sia solo il proprietario confinante ovvero la madre, proprietaria dell'immobile in cui il convenuto abita. Riguardo le turbative e le molestie, i convenuti hanno eccepito la genericità della domanda, non avendo gli attori chiarito quali fossero, e riguardo alla qualificazione della domanda, tra actio negatoria servitutis e azione di rivendicazione, sostenendo che gli attori dovessero agire con la seconda per cui la domanda dovrebbe essere respinta dal giudice. Questi, hanno affermato che dalla lettura combinata dei titoli e delle risultanze catastali, si evince che l'androne ed il vano scala sono di proprietà esclusiva per usucapione di uno dei convenuti, stante il possesso ultraventennale dei locali adibiti a panificio e del magazzino, ove veniva conservato il grano vi erano anche un pozzo e una pila. Detti immobili erano collegati tra di loro. In particolare i due civici erano collegati da una porta (che secondo gli attori sarebbe stata aperta solo nel 2018) esistente almeno dal 1951. Il vano scala è stato oggetto di possesso esclusivo dal 2018 e prima dei suoi dante causa. Orbene, i convenuti deducevano altresì di essere titolari della servitù di passaggio dall'androne e del vano scala entrando dal portone del civico “degli attori” delle cui chiavi affermavano di essere stati sempre detentori, vantando anche un diritto d'uso. Le richieste attoree Al Tribunale di Marsala gli attori chiedevano, in via principale e nel merito : l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza dei diritti affermati dai convenuti (proprietario del piano terra dell'immobile); ordinare la cessazione delle molestie e delle turbative e la rimozione delle opere lesive della proprietà degli attori e che dunque venga murata l'apertura del muro confinante con il loro vano scala; ordinare di provvedere al cambio residenza.   Le richieste dei convenuti I convenuti chiedevano: in via preliminare, l'accertamento del difetto di interesse ex articolo 100 cpc in ordine alla domanda di cambio residenza ed il rigetto della domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto o comunque dichiararla inammissibile e/o improcedibile e/o infondata; sempre in via preliminare accertare che uno dei conventi non è legittimato passivo nel giudizio e disporne l'estromissione; accertare e dichiarare l'eccessiva indeterminatezza della domanda di cessazione delle turbative e molestie e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione limitatamente a detta domanda e comunque rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto o dichiararla inammissibile e/o improcedibile in fatto ed in diritto; in via principale chiedevano l'accertamento e la dichiarazione della legittimità dell'operato dei convenuti ed il rigetto di tutte le domande proposte, infondate in fatto ed in diritto, stante che sfornite di prova; in via subordinata , il rigetto di tutte le domande attoree relativamente al vano scala e dell'androne condominiale per effetto dell'intervenuta usucapione derivante dal possesso continuato, non violento, non clandestino, esercitato sin dagli anni 50 dalla stessa e dai dante causa successivi ed acquistato in buona fede, in forza di un titolo debitamente trascritto; accertare, dichiarare e rigettare tutte le domande attoree relative al diritto di passaggio dal portone di ingresso del civico “degli attori” all'altro attraverso la porta esistente nel muro confinante con il vano scala per intervenuta usucapione per effetto del possesso continuato, non violento o clandestino, sino dagli anni 50, in buona fede ed in forza di un titolo trascritto.   Decisione Il Tribunale di Marsala ha accertato la comproprietà del vano scala e dell'androne dell'immobile e dichiarato legittimo l'operato dei convenuti non integrando le loro azioni turbative e/o molestie, rigettando tutte le altre domande. Action negatoria servitutis o azione di rivendicazione? Il Tribunale di Marsala ha, prima delle altre questioni, proceduto alla corretta qualificazione della domanda formulata dalle parti attrici che hanno espressamente dichiarato di aver proposto l 'actio negatoria servitutis , mentre i convenuti affermavano che si trattava di un'azione di rivendicazione. Il giudice ha accolto la tesi attorea, si tratta di actio negatoria servitutis in quanto si riscontrano tutti gli elementi costitutivi. Riportando la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. 27564/2014 ) ha richiamato il suo “insegnamento” in quanto si deve ritenere che la « negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità di azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio». Ebbene, con tale azione la parte attrice si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiarendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, e deve dimostrare, con ogni mezzo valido anche in via presuntiva, di possedere in forza di un titolo valido , con la conseguenza che la parte convenuta, che chieda in via riconvenzionale l'accertamento della servitù, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù stessa che la avvantaggia. Orbene, nella fattispecie oggetto di questo commento, la domanda della servitù di passaggio sulla base di titolo derivativi o in via originaria in forza dell'usucapione è stata chiesta dai convenuti in via subordinata. Invero, dice il Tribunale «occorre rilevare che in via principale sono stati i convenuti ad aver formulato una domanda riconvenzionale di rivendica della proprietà esclusiva dell'androne e del vano» per cui, ne discende, che su di essi incombeva l'onere di provare la proprietà del bene producendo tutti i titoli compresi quelli degli originari proprietari. L'eccezione del difetto di legittimazione passiva del convenuto Tale eccezione è da intendersi come un difetto di interesse a resistere, stante che la legittimazione passiva è data dall'essere, il convenuto, destinatario delle domande attoree di cessazione delle molestie e turbative e, la riduzione in pristino, è stata avversata dagli attori che, con le successive difese, hanno fatto richiamo al cumulo soggettivo ex articolo 103 c.p.c. Il Tribunale ha dichiarato tale eccezione infondata. Il convenuto, abitando nell'appartamento di proprietà della madre, esercita il passaggio dall'androne e fa uso della porta di ingresso e tale condotta costituisce l'esatto oggetto dell'accertamento del diritto attoreo, la cui pretesa è che tale condotta venga inibita a mezzo di un ordine giudiziale che espressamente richiedono. Egli, non ha negato di esercitare tale diritto e di far uso della porta di ingresso né, di essere disposto a cessare la condotta contestata; mentre altra parte convenuta ha sostenuto la tesi dell'insussistenza del diritto azionato in giudizio. Il cambio di residenza Dichiarata inammissibile la domanda attorea di cambio residenza del convenuto, il Tribunale ha ritenuto che i documenti presentati dai primi, a sostegno della domanda, riguarderebbero il cambio di domicilio del chiamato in giudizio. Si evince che questo ha reso dichiarazione di cambio di abitazione indicando come nuova, quella di proprietà della madre che a sua volta aveva dichiarato di concedere al figlio, a titolo gratuito, il godimento del bene. Il difetto di interesse ad agire è fondato. Il ragionamento sotto indicato, ha portato il Tribunale di Marsala a decidere per l'i nsussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori, anche perché la domanda è risultata priva di utilità ed inerenza alle altre. Il diritto di residenza anagrafica , spiega il Tribunale, trova fondamento nell' articolo 43 c.c. ed in materia, il principio formatosi nella giurisprudenza di legittimità, è quello secondo cui “enuncleati della dimora abituale un elemento oggettivo ed uno soggettivo, la residenza di una persona, secondo la previsione degli articolo 43 c.c. e 3 del DPR 223/1989, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo , che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimenti delle normali relazioni sociali. (Cass. s ent. n. 13141/2018 ) Al contrario, soggetti terzi non possono vantare, né azionare in giudizio, alcun diritto di opposizione alla registrazione dell'altrui residenza in quel luogo, al massimo potrebbe ravvisarsi la facoltà di sollecitare gli uffici comunali competenti al corretto esercizio delle pubbliche potestà connesse alla tenuta dell'anagrafe, eventualmente evidenziando l'insussistenza dell'elemento oggettivo, dato dalla dimora abituale, o di quello soggettivo, fermo restando sempre la valutazione di quest'ultima. Orbene, la L. 18/2014 ha previsto che chi occupa abusivamente un immobile, non può chiedere la residenza e, ai fini della registrazione della stessa, l'occupazione dell'immobile (in cui si dichiara di avere la dimora abituale), deve essere legittima e tale qualità dell'occupazione deve essere dichiarata e documentata con il titolo del godimento o in alternativa corredata con la dichiarazione del diverso soggetto che attribuisce all'istante il godimento, come nel caso in esame. Resta fermo che la residenza di un soggetto dipende da un mero fatto : la fissazione della dimora abituale e la rappresentanza di un diritto soggettivo. Gli uffici preposti possono solo accertare l'effettività del diritto civilistico di un soggetto di godere dell'immobile e di abitarlo, dovendosi limitare alla verifica dell'esistenza o meno del titolo. Ebbene, nel giudizio in esame il Tribunale ha dichiarato che «non esiste alcuna dipendenza della residenza anagrafica del convenuto dalla proprietà del piano terra/androne alla madre, posto che l'unico requisito richiesto è quello della dimora abituale del convenuto il cui accertamento non può essere richiesto da un soggetto diverso da lui stesso ed esula dai poteri del giudice adito. Né può scorgersi il carattere strumentale della residenza anagrafica di esso rispetto alla disputa, oggetto del giudizio, sulla proprietà di detti beni». Anche nel caso contrario, la disputa sulla proprietà dell'androne non condurrebbe mai alla cessazione automatica di dimora abituale (anche nel caso di vittoria attorea) del convenuto in quell'appartamento. Occorrerebbe, invece, ipotizzare un ordine di cessazione dell'attraversamento dell'androne e dell'uso della porta, di competenza degli uffici comunali preposti. Le turbative e le molestie  sulla proprietà dell'immobile I convenuti hanno eccepito la nullità della domanda attorea di ordine di cessazione delle turbative e delle molestie, non essendo stato addotto in cosa consistano le stesse. Il Tribunale ha dichiarato tale eccezione infondata. Incaricato CTU, si è proceduto alla rappresentazione grafica dei beni ricompresi nel foglio particella e alla descrizione dell'appartamento del piano terra. Risultava confermata la circostanza che quest'ultimo fosse adiacente al cortile interno e all'androne e che l'accesso dalla strada pubblica avvenisse attraversando l'androne stesso. Riguardo la determinazione delle quote di divisione (sollevate da parti convenute), non è rilevante ai fini del giudizio. Una parte convenuta, per effetto della divisione stipulata con i fratelli, ha acquisito la proprietà delle unità immobiliari a seguito della morte del padre e della madre, al piano terra. Nel rogito di trasferimento sono descritti una parte dell'unità ereditata, come “magazzino facente parte di uno stabile di maggiore consistenza” e l'altra come “unità immobiliare avente destinazione attività commerciale.” Ciò trova conferma dell'atto di compravendita del 1967 e nel decreto di trasferimento del Comune di Marsala risalente allo stesso anno, nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, con cui il medesimo si rese aggiudicatario della proprietà. Dal rogito e dai titoli esaminati, si è escluso che le parti comuni contese fossero oggetto di comproprietà tra soli due soggetti (parti del giudizio) poiché se così fosse stato, sarebbero state menzionate le altre parti insieme alla scala che dal piano terra conduce al primo piano. Esse, invero ed al contrario, sono oggetto di comproprietà proporzionale includente anche la convenuta in quanto, come detto, proprietario dell'immobile al piano terra avente entrata in un altro civico rispetto a quello attoreo, con destinazione ad attività commerciale. Orbene, non tutti i titoli menzionati dal CTU sono stati prodotti dalle parti ed il Tribunale ha osservato che la ricostruzione storica dei titoli conduce all'accertamento della natura comune del bene conteso e non ad una proprietà esclusiva per come richiesto da entrambe le parti. Infondata è, poi, la l'eccezione di nullità dell'atto di divisione del 2018, sollevata dagli attori in comparsa conclusionale, e dunque inammissibile. Il possesso, compossesso, comproprietà ed usucapione: il punto centrale della fattispecie Risultava smentita la tesi attorea. Infatti, nell'istruttoria tutti i testi di parte attrice hanno confermato che esisteva un varco di collegamento tra i locali del forno e l'androne e vano scala, che la porta non è stata mai murata ma che c'era del compensato davanti. Per come è emerso dalle risultanze istruttorie tali beni comuni hanno formato oggetto di compossesso, più di uno risultando essere stati i soggetti che ne hanno avuto uso. E allora, i danti causa sono stati oltre che comproprietari anche certamente compossessori dei beni per cui è causa e che nel detto compossesso è succeduta la stessa. Poi, il contestato mancato esercizio per un lungo lasso di tempo non è idoneo a determinare la perdita del possesso pro quota. A tale riguardo, l' articolo 1158 c.c. prevede che per l'acquisto della proprietà ovvero di un altro diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale, sono necessari alcuni requisiti, tra cui l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che sia manifestato in maniera inequivocabile all'esercizio del diritto di proprietà, l' animus possidendi , che non sia esercitato con violenza o clandestinità e, infine, che si protragga per 20 anni senza interruzioni . Ma, dice il Tribunale, tale regola non può trovare applicazione nella fattispecie in esame giacchè nella fase istruttoria è emerso che la convenuta esercitava il possesso, con altri soggetti, e che gli attori non hanno neppure dedotto di aver escluso i convenuti dal godimento di tali beni. Al contrario, trova applicazione l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui «il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare non solo di averne goduto in via d'esclusività, ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari , cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere più uti condominus » (Corte di Cass. Sent. n. 17141/2022 - 10734/2018 - 24781/2017 ). E allora, si è reso necessario l'accertamento, oltre che dei requisiti e i presupposti del possesso ai fini dell'usucapione, anche che il comproprietario usucapente abbia posto in essere atti univoci diretti contro gli altri compossessori in modo da rendere evidente l'intenzione di possedere. Si tratta comunque di compossesso e per tale ragione alla regola ex articolo 1164 c.c. sull'interversione del possesso, si deroga ex articolo 1102 c.c. in quanto il compossessore che intende estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto degli altri compossessori. E in tema di comunione, quando decorre l'usucapione? Ai fini della decorrenza del termine per usucapire occorre la sussistenza di un elemento qualificato ovvero un atto, un comportamento compiuto da parte di uno dei comproprietari, che realizzi l'impossibilità assoluta degli altri partecipanti alla proprietà di proseguire un rapporto materiale con il bene e, ovviamente, tale comportamento deve denotare inequivocabilmente l'intenzione di possedere in maniera esclusiva e totalitaria. La conseguenza è che ove si crea un “ragionevole dubbio” sul significato dell'atto materiale, non inizia a decorrere il termine per l'usucapione se non sia stata comunicata la volontà gli altri partecipanti e la volontà di possedere deve comunque manifestarsi in modo inequivoco. In tema di compossesso non basta il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno o solo di alcuni compossessori per ritenere un atto “ai fini dell'usucapione”, potendo tale stato di fatto essere ricondotto ad un atteggiamento di “mera tolleranza” da parte degli altri compossessori (specie se sono parenti e familiari di chi invoca l'usucapione). Cosa è indispensabile per l'usucapione di un bene cointestato a più soggetti? Praticamente è necessaria la «manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed impugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene» (Corte di Cass. Sent. n. 24214/2014 - 19478/2007 ) Sostanzialmente è necessario che il possessore “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, ove intenda usucapire la quota degli altri comunisti comproprietari, deve estendere tale possesso in termini di esclusività , che si concretizza nel godimento del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, così da rendere inequivoca ed evidente la volontà di possedere uti dominis e non più uti condominus . E allora, non è sufficiente né l'elemento dirimente il fatto che gli altri comproprietari partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte del comproprietario usucapente sia idoneo ad escludere il possesso degli altri comproprietari. In conclusione, il Tribunale di Marsala ha affermato che « il comproprietario di un bene pro indiviso che intende avere usucapito il bene deve dimostrare come e quando ha spogliato gli altri comproprietari del loro compossesso nonché individuare e dimostrare l'atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile del compossesso altrui».  Applicazione della regola al caso di specie Il mero non uso che gli attori hanno dedotto è irrilevante in quanto trattasi di un fatto non idoneo a determinare la perdita di compossesso o della comproprietà. Ciò ha trovato conferma nella considerazione che, il possesso su un bene (o compossesso), non richiede il contatto permanente con il bene. Invero, il possesso perdura anche per effetto della sola conservazione dell'animus se il mancato esercizio del godimento sulla cosa non dipende da fatto estraneo alla volontà del possessore, tale da impedire che l'elemento del corpus possa essere ripristinato quando lo si voglia, salvo la manifestazione dell' animus derelinquendi . Richiamando orientamenti del Palazzaccio, il Tribunale ha concluso che da quanto detto, ne discende che i convenuti hanno ripristinato l'apertura esistente in precedenza ed hanno operato legittimamente, atteso che gli stessi risultano proprietari dell'androne e del vano scala insieme agli attori. Relativamente alla domanda sull'azione di rivendicazione avanzata dalla convenuta il Tribunale l'ha accolta relativamente all'accertata proprietà e respinta con riferimento alla proprietà esclusiva. Superfluo l'esame delle domande di usucapione e di accertamento del diritto di passaggio a titolo originario o derivativo. L'ordine di demolizione Il carattere abusivo delle opere di ristrutturazione dell'unità immobiliare della convenuta (da attività commerciale a civile abitazione), non è rilevante ai fini della risoluzione della controversia e comunque le norme che ne definiscono la regolarità edilizia dei fabbricati, sono dirette a tutelare interessi generali la cui rilevanza è solo in ottica risarcitoria e, nel caso di specie, nessuna domanda risarcitoria è stata avanzata dagli attori.

Fatto Con atto di citazione regolarmente notificato, (omissis) e (omissis) hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo (omissis) e (omissis) esponendo: - di esser proprietari giusta atto in (omissis) dell'8.11.2001: l'una, dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato sito in (omissis) (in catasto al fg. .., p.lla .., sub 10) e l'altro, dell'appartamento al secondo piano del detto fabbricato sito in (omissis) (in catasto al fg. .., p.lla .., sub 11); - di averle acquistate da potere di (omissis) - che il citato rogito include, tra i beni trasferiti, anche alcune parti comuni, delle quali: * il vano scala (dal primo al secondo piano) ed il vano scala ed il terrazzo sovrastante il secondo piano, in ragione di metà per ciascuno; * il vano scala (dal piano terra fino al primo piano) in comproprietà con (omissis) * l'androne di ingresso al piano terra sulla via S. (omissis), in comproprietà proporzionale. Hanno dedotto che dalla planimetria allegata alla domanda di concessione in sanatoria presentata dalla dante causa (omissis) nel 1967 si ricava che il piano terra di via S. comprende solamente un androne, una scala ed una gabbia scala. Altresì, che dall'atto di compravendita del 2001 si evince che quanto venduto è stato realizzato in epoca anteriore all'1.9.1967 e che non sono stati successivamente realizzati lavori richiedenti permessi e/o autorizzazioni. Neppure risultano trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli nel ventennio sino alla data del 24 maggio 2021. Hanno aggiunto gli attori che nell'anno 2018 i convenuti (omissis) e (omissis) proprietari del fabbricato con accesso dal civico n. 13, hanno realizzato un'apertura nel muro confinante con il vano scala dell'immobile, sopra detto, sito al civico n. 15, rendendo così possibile, e solo da quel momento, l'accesso dall'immobile sito al civico n. 13. Hanno proseguito esponendo di aver quindi inviato nota raccomandata con cui intimavano alle controparti di sgomberare l'androne ed il terrazzo e la chiusura della porta di collegamento dell'appartamento dei convenuti sito al civico n. 13 con l'immobile di proprietà degli attori stessi; che detta missiva è stata riscontrata dai convenuti che affermavano essere (omissis) proprietaria esclusiva dell'androne in questione, giusta atto di divisione del 25.10.2018 in (omissis) riconoscendo agli attori la sola servitù di passaggio necessaria per accedere ai loro appartamenti ed a loro volta intimando lo sgombero del vano scala. Hanno lamentato che (omissis) ha effettuato un cambio di residenza, illegittimamente nel 2021 avendo dichiarato di trasferirla nell'immobile (di proprietà della madre, (omissis) convenuta), sito al piano terra di via S. (omissis) n. 15 in catasto al fg. .., p.lla 36.. sub 2. Hanno precisato che però il sub 2 è quello con accesso dal n. 13 e non quello con accesso dal civico n. 15. Hanno inoltre dato conto di aver avviato apposita procedura di mediazione, conclusa con verbale negativo in cui le parti si davano atto dell'impossibilità di addivenire alla soluzione bonaria della controversia. Hanno pertanto formulato le seguenti domande: “(omissis) ogni contraria istanza, eccezione e difesa, In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dalla sig.ra (omissis) sul piano terra di via S.n.15; - Ordinare la cessazione di turbative e molestie poste in essere dai sigg. (omissis) e (omissis) - Ordinare la rimozione di opere lesive della proprietà realizzate dai sigg. (omissis) e (omissis) e dunque che venga murata l'apertura realizzata nel muro confinante con il vano scala di proprietà degli istanti con spese a totale carico dei convenuti; - Ordinare al sig. (omissis) di provvedere al cambio di residenza”. Si sono costituiti con comparsa i convenuti, resistendo alle domande proposte dagli attori ed avanzando domanda riconvenzionale. Hanno in primis eccepito l'inammissibilità della domanda degli attori relativa al cambio di residenza del convenuto (omissis) difettando l'interesse ad agire nonché il fondamento giuridico. Hanno contestato anche il difetto di legittimazione passiva dello stesso (omissis) in considerazione del carattere ‘reale' dell'actio negatoria servitutis che comporta che legittimato passivo sia il solo proprietario confinante, quindi la madre, proprietaria dell'immobile in cui egli abita. In relazione alla domanda attorea di cessazione delle turbative e molestie, ne hanno eccepito la genericità, non avendo gli attori chiarito in cosa consisterebbero, con conseguente nullità sul punto della citazione e reiezione della domanda. Quanto alla qualificazione della domanda, tenuto conto della distinzione tra actio negatoria servitutis e di rivendicazione, i convenuti hanno sostenuto che, stante il prospettato conflitto tra titoli di proprietà, gli attori dovevano agire con la seconda, con la conseguenza che, avendo proposto la prima, essa dovrà essere respinta. In ogni caso, hanno sostenuto che il bene conteso appartiene alla convenuta (omissis) come si evince dall'atto di divisione del 2018 in (omissis) che le ha attribuito, in via esclusiva, il magazzino ubicato al piano terra di Via S. (omissis) n. 15, in catasto al fg. .., p.lla .., sub 6. Ciò è confermato dal titolo di provenienza (atto del 26.6.1967). Dalla lettura combinata dei titoli e delle risultanze catastali, si evince che l'androne ed il vano scala sono in proprietà esclusiva di (omissis) anche per usucapione, stante il possesso ultraventennale dei locali adibiti a panificio e del contiguo magazzino, ove veniva conservato il grano e vi erano anche un pozzo ed una pila. Questi immobili erano collegati tra loro ed in particolare lo erano quelli posti al civico n. 13 (corrispondente al sub 2) e quello posto al civico n. 15 Pagina 3 di 28 (corrispondente al sub 6). Il collegamento era dato dalla porta, quella che secondo gli attori è stata aperta solo nell'anno 2018 mentre esisteva almeno dal 1951. Il vano scala è stato oggetto di possesso esclusivo della (omissis) dal 2018 e prima dai suoi danti causa. In via subordinata, hanno dedotto di essere titolari della servitù di passaggio dall'androne e dal vano scala entrando dal portone del civico n. 15, delle cui chiavi affermano essere sempre stati detentori, e che del vano scala la (omissis) può vantare anche il diritto di uso. Hanno pertanto concluso chiedendo che: “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa; In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di interesse ex articolo 100 cpc in capo ai signori (omissis) e (omissis) in ordine alla proposta domanda di ordinare al sig. (omissis) di provvedere al cambio di residenza e per l'effetto rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra statuizione porla nel nulla in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata sia in fatto che in diritto; - accertare e dichiarare che il convenuto signor (omissis) non ha la disponibilità giuridica del bene e, pertanto, non legittimato passivo del giudizio e, per l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio; - accertare e dichiarare l'eccessiva indeterminatezza della domanda di cessazione di turbative e molestie poste in essere dai convenuti e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione quanto meno limitatamente alla predetta domanda e/o comunque rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra statuizione porla nel nulla in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata sia in fatto che in diritto; In via principale: - Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dei convenuti e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte dai signori (omissis) e (omissis) perché infondate in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o generiche e/o indeterminate e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per essere la signora (omissis) proprietaria, o quanto meno comproprietaria, giusti titoli dell'immobile sito a (omissis) del (omissis) nella via S. (omissis) n. 15, censito in (omissis) alla particella .. sub 6 per tutti i motivi esposti in narrativa; in via subordinata: - Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dei convenuti e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte dai signori (omissis) e (omissis) perché infondate in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o generiche e/o indeterminate e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per essere la signora (omissis) proprietaria o, quanto meno comproprietaria, del vano scala e dell'androne condominiale sito a (omissis) del (omissis) nella via S. (omissis) n. 15, censito in (omissis) alla particella .. sub 6 per intervenuta usucapione, che oggi si eccepisce, derivante dal possesso continuato, non violento, non clandestino, esercitato sin dagli anni 50 dalla stessa e dai suoi danti causa ed acquistato in buona fede, in forza di un titolo debitamente trascritto, per tutti i motivi esposti in narrativa; in via ulteriormente subordinata e gradatamente: - Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dei convenuti e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte dai signori (omissis) e (omissis) perché infondate in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o generiche e/o indeterminate e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per essere la signora (omissis) titolare del diritto di passaggio dal portone di ingresso posto al civico n. 15 nonché dall'androne e dal vano scala per accedere all'immobile posto al civico n. 13, attraverso la porta esistente nella parete di muratura portante nel muro strutturale confinante con il vano scala del predetto immobile sito nella via S. (omissis) n. 15, giusti titoli e per tutti i motivi esposti in narrativa; ovvero: - (omissis) e dichiarare la legittimità dell'operato dei convenuti e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte dai signori (omissis) e (omissis) perché infondate in fatto e in diritto, o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o generiche e/o indeterminate e/o infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova, per essere la signora (omissis) titolare del diritto di passaggio oggi negato, dal portone di ingresso posto al civico n. 15 nonché dall'androne e dal vano Pagina 5 di 28 scala per accedere all'immobile posto al civico n. 13, attraverso la porta esistente nella parete di muratura portante nel muro strutturale confinante con il vano scala del predetto immobile sito nella via S. (omissis) n. 15, per intervenuta usucapione, che oggi si eccepisce, derivante dal possesso continuato, non violento, non clandestino, esercitato sin dagli anni 50 dalla stessa e dai suoi danti causa ed acquistato in buona fede, in forza di un titolo debitamente trascritto e per tutti i motivi esposti in narrativa; In ogni caso: - (omissis) e (omissis) al pagamento delle spese ed onorari di causa.” Motivi della decisione 1. Nel presente giudizio si controverte sulla proprietà dell'androne sito al piano terra del fabbricato ubicato in (omissis) del (omissis) via S. (omissis) n. 15, di cui gli attori si affermano proprietari, per avere acquistato gli appartamenti di primo e secondo piano con alcune parti comuni, ed anche a titolo originario, per averlo posseduto in modo esclusivo, senza pesi, né diritti di terzi, da trenta anni circa. Negano in particolare che i convenuti, che per lungo tempo non ne hanno fatto uso, abbiano il diritto di attraversare l'androne, entrando dal portone che si trova al detto civico n. 15 della via S. (omissis) per accedere al loro appartamento di piano terra, che ha ingresso dal n. 13, facendo uso di una porta che dall'appartamento stesso si affaccia nel vano scala, adiacente a detto androne. 2. Tanto premesso, deve preliminarmente procedersi alla corretta qualificazione giuridica della domanda formulata dagli attori che hanno espressamente dichiarato di aver proposto l'actio negatoria servitutis mentre i convenuti affermano che si tratterebbe della diversa azione di rivendicazione. Dall'esame degli atti è possibile ricavare che gli attori hanno chiesto l'accertamento della comproprietà dell'androne per cui è causa, tra loro e con (omissis) con esclusione dei convenuti, ai quali ne dovrebbe essere anche inibito l'attraversamento, cosa che invece fanno accedendo dal portone sito al civico n. 15 della via S. (omissis) (in (omissis) del (omissis) fino alla porta di ingresso dell'appartamento, sorto a seguito di ristrutturazione e trasformazione dei locali nel passato adibiti a panificio dei quali è stata anche sostituita la porta. Sul punto si deve condividere la tesi attorea per cui l'azione proposta da (omissis) e (omissis) deve essere qualificata in termini di actio negatoria servitutis di cui si riscontrano tutti gli elementi costitutivi. Ed invero, nel dar seguito agli insegnamenti della Corte suprema di Cassazione, si deve ritenere che la “(omissis) negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa, ma non l'ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell'azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio” (cfr. Cass. n. 27564/2014 ). Detto in altri termini, con tale azione l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, e deve dimostrare, con ogni mezzo valido e anche in via presuntiva, di possede (omissis) forza di un titolo valido. Di converso, la parte convenuta che chieda in via riconvenzionale l'accertamento di una servitù, sul fondo che pretende servente, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 472 del 11/01/2017 , Rv. 642212 - 01; 2, Sentenza n. 8694 del 28/03/2019, Rv. 653164 - 01; 2, Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023, Rv. 666800 - 01). Nel caso in esame peraltro la domanda di accertamento della servitù di passaggio in base ai titoli derivativi di acquisto o in via originaria in forza dell'asserita usucapione è avanzata dai convenuti in via subordinata. Occorre infatti rilevare che in via principale sono stati i convenuti ad aver formulato una domanda riconvenzionale di rivendica della proprietà esclusiva (o quantomeno della comproprietà) dell'androne e del vano scala a cui si accede dal civico n. 15 della via S. (omissis) Ne discende che su di essi incombeva l'onere di provare la proprietà del bene producendo tutti i titoli compresi quelli degli originari proprietari. Quanto richiesto dagli attori ben si conforma dunque al paradigma dell'actio negatoria servitutis che deve pertanto essere scrutinata, non prima di esaminare altra questione preliminare sollevata dalla difesa dei convenuti. 3. Con la comparsa di costituzione e risposta è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva di (omissis) non proprietario del bene immobile confinante con quello degli attori, di proprietà esclusiva della madre e sul quale egli non vanta, né esercita, diritti reali. Detta eccezione, da intendere - atteso il tenore della sua formulazione - quale eccezione di difetto di interesse a resistere, stante che invece la legittimazione passiva è data dall'esser il nominato convenuto destinatario delle domande attoree di cessazione di molestie e turbative e di riduzione in pristino, è stata avversata dagli attori che, con le successive difese, hanno fatto richiamo al cumulo soggettivo, ex articolo 103 c.p.c. (omissis) dei convenuti è infondata. Invero, (omissis) abitando l'appartamento di proprietà della madre, esercita il passaggio dall'androne e fa uso della porta di ingresso del detto appartamento. Condotte che - rinviando al prosieguo la valutazione della loro legittimità o meno per asserita violazione del diritto degli attori - costituiscono l'esatto oggetto dell'accertamento del diritto degli attori, la cui pretesa è, come chiarito, che dette condotte vengano inibite, a mezzo di ordine giudiziale che espressamente richiedono. Il convenuto, che non ha negato di esercitare il passaggio dall'androne, né di fare uso della porta d'ingresso, e neppure ha dichiarato di essere disposto a cessare la condotta contestata ha, pur nella diversa posizione rispetto alla madre, altra convenuta (unica proprietaria), sostenuto la tesi dell'insussistenza del diritto azionato in giudizio dagli attori, resistendo alle loro domande: dalla lettura dell'atto difensivo non emerge infatti che si sia dissociato dalle difese di (omissis) Pertanto, in capo al convenuto (omissis) sussistono tanto la legittimazione passiva, quanto l'interesse a resistere. 4. Deve essere dichiarata invece inammissibile la domanda con cui gli attori hanno chiesto ordinarsi giudizialmente al convenuto (omissis) di provvedere al cambio di residenza. (omissis) disparte ogni valutazione circa la sussistenza della giurisdizione, in relazione alla quale parte convenuta non ne ha eccepito il difetto assoluto ex articolo 37, secondo comma, c.p.c. , va premesso che gli attori hanno dedotto che il nominato convenuto non avrebbe diritto di fissare la residenza nell'appartamento sito al piano terra della via S. (omissis) n. 15 in (omissis) del (omissis) A sostegno di tale allegazione hanno prodotto in copia, depositandolo in allegato all'atto introduttivo, l'incartamento ottenuto a seguito di accesso agli atti presso i competenti uffici del Comune di (omissis) del (omissis) riguardante il cambio di domicilio del convenuto (omissis) (doc. 9). Dai documenti esaminati si evince che quest'ultimo in data (omissis) ha reso dichiarazione di cambio abitazione (e, insieme con lui, lo stesso risulta abbia fatto il coniuge) indicando la nuova nell'unità immobiliare sita in (omissis) del (omissis) n. 15, piano terra, annotata in (omissis) al Fg. .., p.lla 3.6, sub 2, di proprietà della madre, (omissis) Quest'ultima ha a sua volta dichiarato di aver concesso al figlio il godimento del bene a titolo gratuito. Dal certificato di residenza anagrafica, ugualmente prodotto dagli attori (sub 8), si ricava che l'evento dichiarato dal (omissis) (cambio di abitazione) è poi stato regolarmente registrato all'(omissis) in quanto (omissis) vi risulta inscritto come residente all'indirizzo dichiarato di via S. (omissis) n. 15. Su tali premesse gli attori hanno chiarito di aver interesse all'ordine giudiziale di spostamento della residenza del convenuto in quanto proprietari e per questa ragione titolati “... ad impedire che soggetti terzi, quale il (omissis) possano stabilirvi la propria dimora abituale senza il loro previo consenso” (cfr. memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 1, replicando all'eccezione dei convenuti di difetto di interesse). (omissis) di difetto di interesse ad agire è tuttavia fondata, non potendo gli attori - neppure nel caso di accoglimento di detta domanda - ottenere alcun vantaggio, né la tutela di alcun interesse meritevole di protezione secondo l'ordinamento giuridico. Il diritto alla residenza anagrafica trova fondamento nell' articolo 43 c. c. il cui testo recita: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. In materia, il principio formatosi nella giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui, enucleati della dimora abituale un elemento oggettivo (la permanenza in una data dimora) ed uno soggettivo (la volontà di abitarvi stabilmente), la residenza di una persona, secondo la previsione degli articolo 43 c.c. e 3 del dPR n. 223 del 1989, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n. 25726 del 2011) (13241/2018). Di contro, terzi soggetti - quale potrebbe essere il proprietario dell'immobile confinante con l'appartamento che il vicino ha dichiarato esser la sua dimora abituale - non possono vantare, né tanto meno azionare in giudizio, alcun diritto in opposizione alla registrazione dell'altrui residenza in quel luogo. Può al più ravvisarsi la facoltà di sollecitare gli uffici comunali competenti al corretto esercizio delle pubbliche potestà connesse alla tenuta dell'anagrafe, eventualmente evidenziando l'insussistenza dell'elemento oggettivo, dato dalla dimora abituale (ma non certo questioni sulla proprietà o sulla correttezza dei dati catastali o del numeri civico) o di quello soggettivo, fermo restando che la P. A. rimane vincolata nella valutazione del solo profilo della dimora abituale. È ben vero che, ai sensi dell' articolo 5, primo comma, del D. L. 47/2014 , convertito nella L. 80/2014 , chi occupa abusivamente (id est: senza titolo) un immobile, non può chiedere la residenza (e neppure gli allacciamenti alle reti dei servizi di erogazione di energia elettrica, gas, acqua e telefonia fissa) ma la norma, finalizzata a contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva di immobili, non modifica la previgente disciplina sull'anagrafe, se non aggiungendo la precisazione che, ai fini della registrazione della residenza, l'occupazione dell'immobile, in cui si dichiara di avere la dimora abituale, deve essere legittima e tale qualità dell'occupazione deve essere dichiarata e documentata con il titolo del godimento o in alternativa corredata con la dichiarazione del diverso soggetto che attribuisce all'istante il godimento (come accaduto nel caso di specie, nel quale (omissis) ha dichiarato di aver concesso in uso gratuito al figlio l'appartamento in questione). Resta comunque fermo che la residenza di un soggetto dipende, come si è visto, dal mero fatto di aver questi fissato in quel luogo la dimora abituale e rappresenta un diritto soggettivo. Gli uffici preposti all'accertamento non possono accertare la effettività del diritto civilistico di quella persona di godere dell'immobile e di abitarlo, dovendosi limitare alla verifica dell'esistenza di un titolo e prescindendo da ogni valutazione sulla relativa validità e/o sull'ipotetica violazione della proprietà od altri diritti di terzi soggetti, tanto che gli atti e provvedimenti amministrativi fanno sempre salvi i diritti dei terzi. Le superiori conclusioni trovano senz'altro applicazione nella presente controversia, in cui gli attori hanno argomentato l'interesse ad agire relativamente alla loro domanda proposta contro il convenuto (omissis) con l'asserzione che “.. La possibilità che lo stesso possa stabilire la propria residenza anagrafica nella Via Sn.15 dipendono dalla circostanza che il piano terra/androne sia di proprietà della madre (omissis) ovvero dei (omissis) e ..” (memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 1). (omissis) non può essere condiviso: nel giudizio devoluto a questo (omissis) non sussiste alcuna ‘dipendenza' della residenza anagrafica del convenuto dalla proprietà del piano terra/androne alla madre, posto che l'unico requisito richiesto è quello della dimora abituale del convenuto (omissis) il cui accertamento - si ribadisce - non può essere richiesto da soggetto diverso da lui stesso ed esula dai poteri del giudice adìto. Né può scorgersi il carattere strumentale della residenza anagrafica del (omissis) rispetto alla disputa, oggetto del presente giudizio, sulla proprietà dei detti beni, come se, non avendo il convenuto più la residenza al piano terra di Via S. n. 15, la proprietà dei beni contesi andrebbe, per ciò solo, riconosciuta agli attori. Anche all'inverso, la disputa sulla proprietà dell'androne non condurrebbe mai, neppure in caso di esito favorevole agli attori, alla cessazione automatica della dimora abituale del convenuto (e della sua famiglia) in quell'appartamento. Occorrerebbe invece che l'ipotizzabile ordine di cessazione dell'attraversamento dell'androne e di uso della porta dell'appartamento trovassero esecuzione (spontanea o coattiva) e solo a partire da allora l'appartamento rilasciato non costituirebbe più la dimora abituale del convenuto ed emergerebbero i presupposti per un nuovo cambio di abitazione e per la relativa registrazione nell'anagrafe; attività di competenza esclusiva degli uffici comunali preposti. Del resto, gli attori hanno contestato che l‘appartamento di proprietà di (omissis) sia posto al civico n. 15 (anziché al n. 13) della Via S. (omissis) e quindi l'inesattezza, sotto tale profilo, della residenza dichiarata e registrata. Non hanno di contro contestato che (omissis) abbia in quell'appartamento la dimora abituale, né che la sua occupazione sia legittima, adombrando dubbi sul suo diritto di godere nell'unità immobiliare. Pertanto, è priva di ogni utilità ed inerenza alle altre domande, la contestazione, afferente a dati (numero civico ed estremi catastali) meramente presupposti in questo giudizio e non suscettibili di diretta ed automatica rettifica a mezzo dell'auspicato pronunciamento giudiziale, con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli attori. 5. I convenuti hanno eccepito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la nullità della domanda nei loro confronti rivolta dagli attori che hanno chiesto ordinarsi la cessazione delle turbative e delle molestie. (omissis) è argomentata evidenziando il carattere vago ed indeterminato della domanda, non essendo stato addotto in cosa consistano le turbative e le molestie, con compromissione del diritto di difesa dei convenuti. Tale eccezione è infondata. Dall'esame dell'atto di citazione è, invero, possibile ricavare la descrizione compiuta delle condotte tenute dai convenuti di cui gli attori hanno chiesto ordinarsi giudizialmente la cessazione: creazione dell'apertura, occupazione illegittima dell'androne e del vano scala, della fissazione della residenza anagrafica del convenuto (omissis) (pag. 6 citazione, mediante il richiamo alle richieste, da intendersi ribadite in quanto ricomprese nelle conclusioni, formulate in seno al procedimento di mediazione preventivamente esperito). Ne consegue la ritualità della domanda, che assieme alle altre, deve essere esaminata nel merito. 6. Ciò posto, va osservato che il C.T.U. incaricato degli accertamenti, arch. Antonino Coppola, ha relazionato procedendo, sulla base delle indagini e dei rilievi eseguiti, alla descrizione dei luoghi, nel loro stato attuale (pag. 27 della relazione, paragrafo denominato ‘(omissis) dei luoghi e della tipologia'), supportando detta descrizione con l'allegata specifica rappresentazione grafica (all. 18 alla Relazione) dei beni ricompresi nella p.lla .., inclusi l'appartamento di piano terra di proprietà (omissis) e l'adiacente androne, aventi accesso dal numero civico 15 della Via S. e rimandando ad alcune fotografie (di cui all'all. 16). (omissis) è descritto nei termini che si riportano: “(omissis) data di sopralluogo, l'unità abitativa (non conforme catastalmente), avente superficie utile di mq. 68,26 circa, in sufficienti condizioni statiche e manutentive, presentava con una distribuzione tipologica caratterizzata da n°02 vani utili (soggiorno-cucina, letto matrimoniale) e da n°03 vani accessori (w.c., riposto, vano armadi) - (vedi 16, foto nn°19, 20, 21, 25, 26, 27, 28). (omissis), la cui apertura è stata contestata dalla parte attrice, avviene tramite vano porta (vedi 16, foto nn°22, 23, 24, 15, 16, 17) prospettante sul cortile interno a cielo aperto (vedi 16, foto nn°11, 12, 13, 15) che è collegato ad un androne da cui si diparte una rampa scala (vedi 16, foto nn°5, 6, 7, 8) che successivamente si sviluppa sullo stesso cortile” (pag. 27). Viene altresì chiarito che il vano scala e l'androne sono catastalmente identificati con la p.lla 36.. sub 6, fatto salvo che le planimetrie allegate all'atto di divisione dell'anno 2018 non corrispondono allo stato reale dei luoghi. Riguardo l'androne, l'ausiliario inoltre afferma che la sua classificazione come bene comune non è corretta, dovendo ritenersi più appropriata quella di bene comune non censibile, stante la sua non autonoma utilizzabilità. Il consulente ha anche proceduto alla descrizione dell'appartamento di proprietà (omissis) riferendo che esso corrisponde alla p.lla .., sub 2, e che questa ultima costituisce il risultato della fusione della particolo .., sub 1, e di parte della p.lla .., sub 2 (pag. 27 relazione). Risulta pertanto confermata la circostanza che l'appartamento di piano terra, di proprietà della convenuta (omissis) è adiacente ad un cortile interno ed all'androne e che l'accesso dalla pubblica strada avviene tramite il portone del civico n. 15, attraversando l'androne stesso (grafico, all. 18, nonché fotografie, all. 16). Giova osservare che l'accertamento della proprietà dell'androne e del vano scala presenti al piano terra del fabbricato avente accesso dal civico n. 15 della Via S. in (omissis) viene da ciascuna delle parti prospettato in base sia ai titoli derivativi che sul possesso ultraventennale che avrebbe fatto maturare l'usucapione. Quanto al primo argomento, gli attori citano ed allegano il rogito in (omissis) dell'8.11.2001 che ha loro trasferito la comproprietà proporzionale dell'androne d'ingresso al piano terra sulla Via S. (omissis) n. 15. (omissis) disamina del citato atto traslativo si ricava anche che l'androne ed il vano scala, per cui è causa, non sono le uniche parti comuni. Infatti, vengono indicate: - la scala a partire dal primo piano e vano scala (e del terrazzo sovrastante il detto secondo piano) in comproprietà in ragione di metà per ciascuno tra gli attori; - la scala che da piano terra porta al primo piano in comproprietà tra gli attori unitamente a (omissis) - l'androne d'ingresso al piano terra sulla via S. (omissis) n. 15, in comproprietà proporzionale. Tre parti comuni indicate con quote differenti di comproprietà. In relazione alla terza di esse, non è chiaro cosa debba intendersi per proporzionale. Sembra però che con l'avverbio ‘poi' si sia voluto separare l'androne, quanto alle quote di proprietà comune, dalle altre due parti comuni. Tuttavia, la determinazione dell'esatta consistenza delle quote non è rilevante nella presente controversia, essendo invece decisiva la questione relativa alla verificata sussistenza di una comproprietà tra tutte le parti del presente giudizio sulla scorta delle emergenze istruttorie acquisite nel presente processo. E, invero, deve osservarsi che la convenuta (omissis) - per effetto della divisione stipulata, a mezzo di atto in (omissis) del 25.10.2018, con i fratelli (omissis) e (omissis) (con cui le parti hanno proceduto allo scioglimento della comunione sorta tra loro germani a seguito della morte della madre, (omissis) e del padre (omissis) ha acquisito la proprietà delle unità immobiliari sita al piano terra di Via S. (omissis) n. 15, in catasto al fg. .., p.lla 3..6, sub 6 e sub 2. Nel citato rogito i detti cespiti sono descritti il primo come ‘magazzino facente parte di uno stabile di maggiore consistenza' e come “unità immobiliare avente destinazione di attività commerciale”. Ciò trova conferma negli atti di provenienza (prodotti agli atti) ovverosia la compravendita del 24.5.1967 in (omissis) con cui (omissis) padre della convenuta (omissis) ebbe ad acquistarne i 4/5, nonché il decreto di trasferimento del (omissis) di Marsala, risalente pure all'anno 1967, nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, con cui il medesimo si rese aggiudicatario del rimanente quinto della proprietà esclusiva. Nel primo dei detti titoli la descrizione del bene oggetto di compravendita risulta essere la seguente: “le quattro quinte parti, indivise - sintanto che l'altra quinta parte in divisa si appartiene al signor (omissis) - di un fabbricato sito in (omissis) del (omissis) composto nell'intero di un magazzino, un piccolo vano, una cucina a piano terreno e formati per successive modifiche; numero quattro vani terreni ed accessori, sottostanti in parte a fabbrica di (omissis) e in parte a fabbriche di (omissis) e di (omissis) E ciò con la comunione di cortile, pozzo, pila, latrina e tutti altri diritti ed accessioni che legittimamente vi competono, confinanti con la (omissis) col cortile comune e con fabbriche di (omissis) Annotato l'intero immobile nel nuovo catasto edilizio di (omissis) del (omissis) all'articolo numero 1384 a nome di (omissis) (ecc.) Foglio di mappa .. particella .. via S. (omissis) 17…, particolo .. via S. (omissis) n. 15 cat . C/2 cl. 2 mq. 47 ,… particolo ..1 via S. (omissis) p.t…. e particolo .. via S, (omissis) n. 13”. Orbene, tra i beni comuni vengono menzionati il cortile e la pila dei quali il primo, come si ricava dalla relazione di CTU e dalle dichiarazioni testimoniali, comunicante con l'androne ed il vano scala che risultano interposti tra il portone d'ingresso e l'appartamento di proprietà di (omissis) Del resto, tale rappresentazione non risulta impedita dalla circostanza, rimarcata dal Consulente d'ufficio, della mancanza di corrispondenza della planimetria allegata all'atto di divisione dell'anno 2018 sopra citato con lo stato reale dei luoghi, né dalla descrizione, sopra riportata, dei beni acquistati dagli attori in virtù del rogito dell'anno 2001, nel quale a proposito dell'androne di ingresso viene detto essere trasferito agli acquirenti in comproprietà proporzionale, distinguendo detto bene comune da altri beni pure comuni. Va sul punto tenuto in debito conto che la ragione della separata menzione può essere rilevata solamente nella diversità delle quote di comproprietà, diversità a sua volta discendente dal numero dei comproprietari, tra i quali certamente, in virtù dei titoli sopra descritti, (omissis) Infatti, ribadita la menzione, nel rogito del 2001, delle parti comuni in tre diversi gruppi, può certamente escludersi che i beni della cui proprietà si discute (l'androne ed il vano scala), formino oggetto di comproprietà tra i soli (omissis) e (omissis) In tal caso, le parti comuni contese sarebbero state menzionate in uno con la scala a partire dal primo piano e vano scala ed il terrazzo sovrastante il secondo piano. Va ugualmente escluso che i beni contesi siano in comproprietà solamente tra i medesimi e (omissis) Se così fosse stato, sarebbero state menzionate assieme della scala che da piano terra conduce a primo piano. Al contrario, esse sono oggetto di comproprietà proporzionale, comproprietà includente anche - tra i suoi titolari - la convenuta (omissis) in quanto proprietaria del bene immobile di piano terra che aveva accesso dal civico n. 13 della Via S. con destinazione di attività commerciale, in passato adibito a panificio e corrispondente al primo dei cespiti oggetto dell'atto di divisione dell'anno 2018. Deve evidenziarsi che non tutti i titoli menzionati dal CTU sono stati prodotti dalle parti nonostante la prova della proprietà esclusiva dell'androne e del vano scala richiesta da entrambi avrebbe imposto l'assolvimento di tale onere. Pur tuttavia deve osservarsi che la ricostruzione storica dei vari titoli, effettuata d'ufficio dal CTU nominato, sulla base delle informazioni acquisite da terzi a norma dell' articolo 194 c.p.c. , non smentita da risultanze istruttorie di segno contrario prodotte dalle parti, conduce all'accertamento della natura comune del bene conteso e non già ad una proprietà esclusiva per come richiesto da entrambe le parti, ossia dagli attori, al fine di consentire l'accoglimento della negatoria servitutis proposta e dalla parte convenuta ai fini della domanda di rivendica (questa sì qualificabile come tale) avanzata in via subordinata. Tale natura comune emerge dall'atto di vendita stipulato il (omissis) in favore di (omissis) contro (omissis) e (omissis) vedova (omissis) “(omissis) viene venduta e trasferita con tutti i diritti, gli usi, le comunità, le servitù, le accessioni e le pertinenze…..ed in particolare: a) con la comproprietà dell'entrata segnata col n°15 civico della via S. del cortile coi relativi accessori e della scala di accesso….” (pag. 22 relazione tecnica (omissis). Il CTU ha riferito infatti: “In codesto atto (non depositato agli atti, ma visionato dal (omissis), sin dal 1945 al 1951 e dal 1960 in poi, figura già il diritto di comproprietà dell'entrata segnata con il n.15 civico della via S. e il diritto di comproprietà del cortile, e della scala di accesso (al primo piano). Ugualmente tale comproprietà è confermata nell'atto di divisione del 08.11.2001. Si cita che il piano secondo (particololla .. sub 8 originaria, in seguito sub 11) deriva in precedenza dall'atto di vendita stipulato il (omissis) in favore di (omissis) (procuratrice speciale della sorella D'(omissis) contro germani (omissis) e (omissis) Afferma il (omissis) “In codesto atto di acquisto (non depositato agli atti, ma visionato dal (omissis), già dal 1930 sino al 1950 ed alla data certa del 1963 in poi, figura il diritto di comproprietà dell'entrata segnata con il n.15 civico della via S. e il diritto di comproprietà del cortile, retrostante all'entrata, e della scala di accesso (al piano secondo)” (pag. 24 relazione perizia). Nell'atto di compravendita in favore di (omissis) fu (omissis) contro (omissis) di (omissis) stipulato in data (omissis) (non allegato agli atti depositati, ma visionato dal (omissis), rep. 4739, reg. in (omissis) 17.02.1930, n.312, Vol. 49, si cita che nella vendita del secondo piano è compresa la comunione dell'entrata e della scala di accesso al secondo piano, oltre ad indicare la costruzione di una scala di accesso al lastrico solare, edificata esternamente dal secondo piano a spese comune fra venditore e compratore (pag. 45 relazione tecnica (omissis). 6.1. Del resto, infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di divisione del 25.10.2018, sollevata per la prima volta dagli attori in comparsa conclusionale e dunque in modo inammissibile. Infatti, per come correttamente rilevato dalla parte convenuta nella memoria di replica finale, ove anche si dovesse ritenere tale atto di divisione nullo, non per questo la (omissis) perderebbe la comproprietà dell'androne e del vano scala dei quali si discute atteso che la stessa ha ereditato questi beni da (omissis) e, dunque, sarebbe comunque come erede comproprietaria di tutti i beni lasciati dal (omissis) che sono stati oggetto della divisione prospettata come nulla. 6.2. Quanto al possesso del vano scala e dell'androne, esso risulta essere stato esercitato dai danti causa di (omissis) in concorso con altri soggetti e dunque come comproprietari, possesso sorretto dai titoli di acquisto ricostruiti dal CTU nominato. Le prove testimoniali assunte, peraltro, confermano l'esistenza della porta di collegamento tra il panificio ed un vano ad esso adiacente e comunicante con l'androne di ingresso, e l'uso che ne è stato fatto nel tempo. (omissis) (teste di parte attrice) che ha vissuto nell'abitazione poi acquistata dagli attori, ha riferito quanto appreso dalla madre, cioè che i (omissis) non avevano abitazione, ma solo il forno (il panificio). Nonostante la stessa abbia reso per lo più una testimonianza de relato, riferendo di fatti di cui ha preso conoscenza tramite la madre, e valutazioni giuridiche circa la spettanza del diritto da parte degli attori, non ammissibili, deve evidenziarsi che la stessa ha confermato l'esistenza della porta di collegamento tra i locali del forno e l'androne avendo chiarito che i danti causa dei convenuti per pulizia del forno accedevano attraverso l'apertura che c'era “ma non veniva utilizzata per abitazione”. Per pulire il forno, entravano “dalla porta del garage accanto al portone di ingresso n. 15; si entrava nel portone di ingresso e poi dopo la scala a sinistra c'era questa porticina; io l'ho vista aperta quando i (omissis) pulivano il forno, loro aprivano questa porticina per pulire davanti la porta, pulivano un pezzo dell'entrata e se ne andavano” (cfr. verbale di udienza del 29/05/2023). Il teste (omissis) ha dichiarato che il padre ed il fratello consegnavano legna al panificio, a volte “alcuni cesti di legno lo zio (omissis) e poi anche don (omissis) li volevano portati all'interno del portone n. 15 dove c'era un sottoscala, una pila antica perché poi lo zio (omissis) se li portava dentro utilizzando la porticina, era una porta di legno a vetro color celestino“; che lui ci andava quando era libero di pomeriggio, ma “di solito lo facevano i miei fratelli, a volte era lo zio (omissis) a dirmi di aiutarlo a portare la cassetta che era sotto la scala dentro il forno”; di aver “continuato a frequentare questi luoghi anche dopo la morte di zio (omissis) anche quando c'erano i (omissis) portavamo la legna per il forno; confermo che questa porta esisteva, non l'ho mai vista murata”; di essere stato l'ultima volta sui luoghi “non ricordo bene l'anno, può essere stato 2015 o 2016, (omissis) mi ha chiamato che stava facendo dei lavori, e mi ha fatto vedere i lavori e sono entrato dal portone n. 15 e da lì sono entrato dentro il forno; questa porta è esistita sempre da quando ero piccolo fino a quando sono entrato l'ultima volta”; “preciso che questa porta nel periodo estivo veniva lasciata aperta Pagina 18 di 28 forse per arieggiare”; “preciso che fino al 2016 c'era la porta vecchia e poi ne è stata messa nuova dopo i lavori; io sono andato lì pure qualche mese fa; io con (omissis) mi vedo al bar ogni giorno, io gli ho regalato una vaschetta di gamberetti, mi ha fatto vedere la casa e poi sono andato”; e che “è vero, avevano le chiavi del portone di ingresso”; e che “io ho visto (omissis) che apriva il portone n. 15 con le chiavi; io vedevo queste cose guardando da casa mia che si trova a circa tre-quattro metri dai luoghi di causa”. Il teste indica l'abitazione rappresentata nella foto che si trova in fondo alla strada, affermando essere vero che era utilizzato come deposito di farina: “Io quando c'era il minimarket andavo a comprare quello che mi serviva”; “Io qualche volta mi è capitato quando la bottega aveva chiuso che la sig.ra (omissis) mi dava quello che mi serviva dal portone n.15, perché lei usciva dà lì, perciò apriva la porticina sotto la scala e mi favoriva”; “non ricordo quando ha chiuso la bottega perché io me ne sono andato da quella zona e sono andato a vivere in via (omissis) C.da Serroni; in quella zona sono ritornato poi nel 2013 a luglio dopo che mi sono separato; sono andato a vivere lì nel 2013 perché ho scontato lì gli arresti domiciliari”; “quando io ero da mia sorella, io vedevo la signora (omissis) se entrava o meno dal portone solo quando andavo a trovare mio padre” (cfr. verbale citato del 29/05/2023). Il teste (omissis) collega di lavoro di (omissis) e anche padrino di battesimo della figlia, pur avendo anche in questo caso reso in parte dichiarazioni de relato, ha dichiarato di frequentare la sua casa dal 2001 e ha confermato che c'era l'apertura di collegamento tra i locali del forno e l'androne per cui è causa: “(omissis) che nel 2001 c'era un foglio di compensato che tappava il punto dove adesso c'è la porta. Questa porta so che è stata aperta nel 2018 in cui sono stati fatti i lavori di muratura. Posso dirlo perché quando passavo c'era questa apertura. Io non ero presente quando è stata aperta la porta. Io me ne sono accorto dopo perché il compensato era stato tolto. Sicuramente è stato tolto quando sono iniziati i lavori. Questi lavori sono stati fatti dai vicini, credo (omissis) e (omissis) penso siano i padroni di questo garage”; “Mi è stato riferito dal (omissis) che quando finivano i lavori avrebbero chiuso la porta. Il compensato non è stato tolto da (omissis) ma per quanto io so è stato tolto dai proprietari vicini…davanti al compensato c'erano dei tufi che servivano a mantenere il compensato. Non ricordo quanti tufi ci fossero”. Riferendosi ai convenuti, “non ho visto che accedevano dal portone di ingresso in via S. (omissis) 15”; “che io ricordi non accedevano da lì”; “è vero c'è una porta che collega il vano scala, questa porta nel corso degli anni l'ho vista aprire; non so dire chi l'ha aperta prima, prima c'era un forno gestito dai (omissis) e ricordo che loro aprivano questa porta di tanto in tanto”; “non l'ho mai vista murata”; - “da quando (omissis) si è trasferito lì lo vedo entrare dal portone di ingresso di via S (omissis) 15”; - “certo la porta sotto il vano scala l'aprivano di tanto in tanto ma non so chi l'apriva, io non stavo attenta a queste cose, non so dire chi passava, ricordo c'era il forno, veniva utilizzata la pila per pulire scope etc.. ma non so chi passava”; - “non ho mai visto utilizzare il vano scala in questione come deposito di farina”; - “la pila mi pare è stata rimossa quando è stato aggiustato il forno alcuni anni fa, non ricordo l'anno, non so chi utilizzava questa pila, erano persone che lavoravano nel forno”; - “non so se detenevano le chiavi; “non mi sono state chieste le chiavi da (omissis) Antonina”; - “io detengo queste chiavi perché è l'altro mio ingresso”; - “posso dire che dall'androne io vedevo la porta, non ho visto la famiglia (omissis) accedere da lì; dall'esterno si presentava come porta normale, dall'interno non so dire come fosse”; - “i locali di proprietà (omissis) sono stati adibiti a panificio e bottega, non ricordo da quando perché le date non le ricordo”; - “per come ho detto sopra, non so chi usava la pila in questione”. (omissis) domanda se avesse mai visto il padre della sig.ra (omissis) una delle figlie del (omissis) o il genero o il cognato, passare da (omissis) 15 e accedere al vano scala, ha dichiarato “non me lo ricordo”. Anche la teste (omissis) ha confermato l'esistenza del collegamento tra il vano scala e i locali del forno. Ha dichiarato infatti di aver visto i convenuti accedere al piano terra della via S. n. 15 attraverso il relativo portone d'ingresso (riferendosi a (omissis) ed ai suoi aiutanti prima e, successivamente, anche alla signora (omissis) ed i suoi familiari); - di ricordare che “nel vano scala davanti alla porticina che collega la bottega io fumavo la sigaretta; preciso che facevo da baby sitter nel palazzo di fronte al n. 15 circa di via (omissis) questo nel 1983, io andavo spesso a casa dei (omissis) la porticina era aperta perché io non potevo stare dentro la bottega e fumavo nel vano scala; io ho continuato a frequentare questi luoghi anche dopo sino al 2023; e anche prima del 1983”; “questa porta sempre aperta specie quando c'era il forno e la bottega, poi dopo la chiusura della bottega, la porta veniva sempre utilizzata anche davanti a me”; “La porta non è stata mai murata”; - “sia loro che io accedevamo sia dal portone di ingresso al n. 15 sia dalla porticina del vano scala”; di essere “successo fino al 2022 quando è nata la figlia di (omissis) lui stava facendo i lavori per sistemare l'appartamento, siamo entrati dalla porticina sotto il vano scala per farmi vedere il piano di sotto che stava ristrutturando”; e di aver visto, nel corso degli anni, il signor (omissis) ed i suoi aiutanti prima e, successivamente, la signora (omissis) ed i suoi familiari, accedere al piano terra della via S. n. 15, oltre che dal portone, anche attraverso la porta che dà accesso ai locali di proprietà (omissis) un tempo adibiti a panificio, poi a bottega ed oggi ad abitazione del (omissis)- “avevano le chiavi, li ho visti accedere con le chiavi da lì”; - a proposito della pila, posta nel vano che si trovava sul retro della scala al piano terra della via S. 15, che era utilizzata dalla famiglia (omissis) e che è stata da loro rimossa solo nel 2019. La suddetta testimone ha precisato che i locali di via S. (omissis) n.13, di proprietà (omissis) “erano concessi in locazione a (omissis) confermo che il periodo era questo dal 1968 al 1980; era adibito pure a panificio”; - “dal 1981 c'era (omissis) e (omissis) sono stati adibiti a bottega panificio”; - che “nel 1990 è stata chiusa la bottega”; - “Io sono andata anche dopo il 1990, (omissis) ((omissis) abitava sopra nel civico 13, uscivamo dal n. 13 ed entravamo nel n. 15. Avevamo intenzione di creare un'attività, un bed and breakfast, non succedeva giornalmente ma capitava”; “(omissis) che c'era un altro ingresso dalla n. 13 al locale bottega, però capitava che usavamo anche l'ingresso del portone 15. È successo che io ho avuto bisogno che venissero tenuti dei pacchi e loro li hanno messi all'interno della bottega passando dalla porticina. Questo è successo credo nel 2008-2009. Erano delle scatole che erano a casa mia e che dovevo liberare per fare alcuni lavori, loro mi hanno fatto questo piacere di metterli dentro i locali della bottega. Ricordo siamo passati dal portone 15 e poi dalla porticina del vano scala”. Meno rilevante è invece la testimonianza resa da (omissis) atteso che, pur avendo dichiarato che la (omissis) e il di lei figlio (omissis) avevano ripristinato l'apertura che metteva in collegamento gli immobili di Via S. (omissis) n. 15 e Via S. (omissis) n. 13, senza il consenso dei sigg. (omissis) ha poi precisato “ma non ricordo la data precisa in cui è stata ripristinata l'apertura”. Tutti i testi sopra menzionati e perfino i testi di parte attrice hanno confermato che esisteva questo varco di collegamento tra i locali del forno e l'androne e vano scala, che la porta non è stata mai murata ma che c'era del compensato davanti. Risulta perciò smentita la tesi attorea. Invero quanto sostenuto dagli attori con la memoria n. 1 ex articolo 183 VI cpc , cioè che tale porta, esistente negli anni '50, sia stata chiusa negli anni 60' prima che si procedesse alla vendita degli immobili ai rispettivi danti causa, (omissis) e (omissis) non ha trovato alcuna conferma nell'istruttoria espletata avendo anzi gli stessi testi di parte attrice e comunque anche i testi di parte convenuta dichiarato che la predetta porta è stata utilizzata anche successivamente. A fronte delle chiare emergenze processuali sopra descritte, non può attribuirsi alcun rilievo alla mancata indicazione dell'esistenza della porta nella planimetria allegata alla concessione edilizia in sanatoria del 1967 richiamata dagli attori in citazione (pag. 3 citazione). Sul punto si richiamano integralmente le considerazioni espresse dal CTU nominato (pagine 26 e 27 della relazione tecnica) condividendole integralmente. Deve evidenziarsi peraltro, per come chiarito, che già dai titoli degli originari danti causa delle parti ricostruiti dal CTU emerge la chiara natura comune del bene in contestazione. In ogni caso, per come si evince dalle risultanze istruttorie, i suddetti beni comuni hanno formato oggetto di compossesso, più di uno risultando essere stati i soggetti che ne hanno avuto uso. Tra essi, coloro che - proprietari o conduttori del locale di piano terra adibito a panificio - hanno usato la porta adiacente alla detta unità immobiliare ed attraversato l'androne. Se ne ricava pertanto che i danti causa di (omissis) sono stati oltre che comproprietari anche certamente compossessori dei beni per cui è causa e che nel detto compossesso è succeduta la stessa. Il contestato mancato esercizio per un lungo lasso di tempo non è idoneo a determinare la perdita del possesso pro quota. Occorre infatti precisare al riguardo che, ai sensi dell' articolo 1158 c.c. , per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985 ). Ma il principio sopra esposto non può trovare applicazione nella presente controversia, atteso che dall'istruttoria è emerso che anche la convenuta (omissis) - e prima di lei i suoi danti causa - esercitava il possesso, in concorso con altri soggetti, e che gli attori non hanno neppure dedotto di aver escluso i convenuti dal godimento dei beni suddetti. Trova pertanto applicazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, riferito all'ipotesi in cui il bene che si intende usucapire sia oggetto di una situazione di comproprietà pro indiviso - qual è quella del presente giudizio, secondo la prospettazione della medesima parte attrice “Il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta, concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possede (omissis)più uti condominus”(cfr. Cass. civ., sez. II, 12260/2002 ; Cass. civ. sez. II, n. 9903/2006 ; Cass. civ. sez. II, n. 19478/2007 ; Cass. civ. sez. II, 17462/2009 ; Cass. civ. sez. VI, n. 24781/2017 ; Cass. civ. sez. II, n. 10734/2018 ; Cass. civ. sez. VI, n. 17141/2022 ). Sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema Corte, si rende pertanto necessario accertare, oltre ai requisiti e ai presupposti del possesso utile per l'usucapione, che il comproprietario usucapente abbia posto in essere atti univoci diretti contro gli altri compossessori in modo da rendere a questi ultimi evidente l'intenzione di possedere (omissis) via esclusiva l'intera proprietà indivisa, con conseguente loro “esclusione” dal possesso (“Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività, dimostrando l'intenzione di possedere (omissis) a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge, senza necessità di compiere atti di interversione del possesso” (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 28346/2013 ). Infatti, trattandosi di “compossesso”, alla pur valida regola dell'interversio possessionis di cui all' articolo 1164 c.c. , è posta una espressa deroga dall' articolo 1102 c.c. in quanto il “compossessore”, che intenda estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto degli altri compossessori. In tema di bene in comunione, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre dunque la sussistenza di un elemento qualificato: un atto ovvero un comportamento compiuto da parte di uno dei comproprietari che realizzi sia l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti (omissis) di proseguire un rapporto materiale con il bene, sia che l'anzidetto comportamento denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere (omissis) maniera totalitaria ed esclusiva. Ne consegue che, ove si ponga un “ragionevole dubbio” sul significato dell'atto materiale, non inizia a decorrere il termine per l'usucapione se non sia stata comunicata agli altri partecipanti (anche senza formali modalità), la volontà di possedere (omissis) via esclusiva che deve comunque evidenziarsi “in modo univoco” (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 11903/2015 ; Cass. civ. sez. II, n 2944/1990 ). In tema di compossesso, non basta il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno o alcuni dei compossessori al fine di far ritenere tale stato di fatto “funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem”, potendo tale “stato di fatto” essere ricondotto e conseguire ad un atteggiamento di “mera tolleranza” da parte degli altri compossessori, soprattutto qualora questi ultimi siano familiari e/o parenti di chi invoca l'usucapione. Ciò che invece si rende indispensabile ai fini dell'usucapione di un bene cointestato a più soggetti è “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (cfr. Cass. civ. sez. II, 24214/2014 ; Cass. civ. sez. II, n. 19478/2007 ). In sostanza, è necessario che il possessore “animo proprio” ed a titolo di “comproprietà”, ove intenda usucapire la quota degli alti comunisti comproprietari, estenda tale possesso in termini di esclusività, che si concretizza nel godimento del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, così da rendere inequivoca ed evidente “la volontà di possedere (omissis) “uti dominus” e non più “uti condominus”. Non è, quindi, sufficiente né è elemento dirimente il fatto che gli altri comproprietari partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte del comproprietario usucapente sia idoneo ad escludere il possesso degli altri comproprietari. In conclusione, il comproprietario di un bene pro indiviso che pretende di avere usucapito il bene deve dimostrare come e quando ha spogliato gli altri comproprietari del loro compossesso nonché individuare e dimostrare l'atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile con il perdurare del compossesso altrui. Applicando tali principi al caso di specie, si ravvisa che il mero non uso, dedotto degli attori, è irrilevante in quanto trattasi di fatto non idoneo a determinare la perdita del compossesso e della comproprietà. Tale conclusione trova conferma nella ulteriore considerazione che il possesso su un bene, e lo stesso dicasi per il compossesso, non richiede il contatto permanente con il bene. Infatti “Il possesso perdura anche per effetto della conservazione del solo animus se il mancato esercizio del godimento sulla cosa non dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore, tale da impedire che l'elemento del corpus possa essere ripristinato quando lo si voglia, salvo che la parte non abbia univocamente manifestato l' animus derelinquendi ( Cass. 9396/2005 ). Nello stesso senso, più di recente è stato affermato che “Per la conservazione del possesso non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa anche in relazione alla sua natura e destinazione economico - sociale possa ritenersi rimasta alla virtuale disponibilità del possessore potendo il possesso essere mantenuto anche solo animo , purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus , quando la voglia, essendo irrilevante la diversa utilizzazione del bene da parte del possessore, costituendo questa pur sempre l'estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentite al proprietario (2, Sentenza n. 11119 del 11/11/1997, Rv. 509734). Nello stesso senso può richiamarsi anche il seguente principio di diritto: “È possibile conservare il possesso mediante il solo animus possidendi e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del corpus , quando il possessore, che abbia cominciato a possedere animo et corpore , pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della res , in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il corpus , senza far ricorso ad azioni violente o clandestine” (2, Sentenza n. 1253 del 04/02/2000, Rv. 533494) ( Cass. 28875/2023 ). Ne discende che quando i convenuti hanno ripristinato l'apertura precedentemente esistente hanno operato legittimamente atteso che gli stessi risultano comproprietari dell'androne e del vano scala unitamente agli attori. Quanto alla domanda di rivendica avanzata dalla convenuta, mirante ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva o quanto meno della comproprietà dell'androne e del vano scala, essa va accolta quanto all'accertata comproprietà e respinta con riferimento al chiesto accertamento della proprietà esclusiva. (omissis) della domanda avanzata in via principale rende superfluo l'esame e una statuizione in merito alle domande di usucapione e di accertamento del diritto di passaggio a titolo originario o derivativo, avanzate in via subordinata e ulteriormente subordinata dai convenuti in comparsa. 7. Quanto, infine, all'ordine di demolizione prodotto in copia dagli attori in allegato alla comparsa conclusionale, i convenuti ne hanno eccepito la non utilizzabilità in quanto depositato oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni. La questione della tardività, o meno, della produzione però non è decisiva, essendo stato in precedenza prodotto in copia (con deposito del 5.12.2023, previamente autorizzato) il diniego della (omissis) a suo tempo presentata da (omissis) Tuttavia, il carattere abusivo delle opere di ristrutturazione dell'unità immobiliare della convenuta, tra l'altro trasformato da attività commerciale a civile abitazione, che dall'uno o dall'altro dei documenti prodotti dagli attori sarebbe dato ricavare, non è rilevante ai fini della risoluzione della controversia, non dando fondamento alle domande attoree che, anche sotto tale profilo, ne rimangono prive. Al riguardo si osserva che le norme che definiscono la regolarità edilizia dei fabbricati, poste da leggi speciali e dai regolamenti comunali, son dirette a tutelare interessi generali, la cui violazione può assumere rilevanza solo in ottica risarcitoria (escluso comunque il diritto del vicino danneggiato di chiedere la riduzione in pristino, facoltà attribuita solo nella diversa fattispecie di violazione delle distanze legali, ex articolo 872 c. c. : Cass. 5605/2019 ). Nel caso di specie, nessuna domanda risarcitoria è stata formulata dagli attori e pertanto la questione della dedotta abusività della trasformazione dell'unità immobiliare di (omissis) e della discordanza tra risultanze catastali e stato reale dei luoghi, non è rilevante nel presente giudizio. In conclusione, devono respingersi le domande avanzate dagli attori. 8. (omissis) sussistenza della legittimazione passiva del convenuto (omissis) osta alla condanna degli attori ex articolo 96 c.p.c. per come richiesta in comparsa. 9. Per quanto riguarda le spese del giudizio esse seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate con applicazione dei parametri medi cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore indeterminabile della causa. 10. Le spese di (omissis) liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti nei rapporti con il consulente tecnico d'ufficio e nei rapporti interni tra le parti vengono poste a carico degli attori, tenuto conto della loro integrale soccombenza. P.Q.M. (omissis) ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando nella controversia, nel contraddittorio delle parti, così provvede: - rigetta le domande proposte da (omissis) e (omissis) contro (omissis) e (omissis) - accerta la comproprietà del vano scala e dell'androne dell'immobile per cui è causa siti in (omissis) del (omissis) in via S. (omissis) n. 15 in capo a (omissis) e, per l'effetto, dichiara legittimo l'operato dei convenuti contestato in citazione non integrando le condotte ivi lamentate molestie o turbative; - rigetta la domanda di condanna degli attori ai sensi dell 'articolo 96 c.p.c .; - condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 7.616,00 per competenze oltre rimborso spese generali, C.P. A ed Iva come per legge; - pone le spese di (omissis) liquidate con separato decreto, in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il (omissis) e a carico degli attori, nei rapporti interni tra le parti.