Al socio fideiussore si applicano le tutele del Codice del Consumo

La pronuncia del Tribunale di Nola, oggetto del presente contributo, affronta il tema cruciale della tutela del consumatore in ambito processuale: condivisi e recepiti i recenti arresti giurisprudenziali comunitari e nazionali in ordine alla qualificazione o meno del fideiussore persona fisica come consumatore, il Giudice ha confermato l’inderogabilità del foro del consumatore anche nel caso specifico del fideiussore persona fisica socio della società garantita.

Qualificabilità del fideiussore, socio della società garantita, come consumatore: ulteriore conferma del superamento della tesi c.d. del professionista di rimbalzo Passaggio cruciale della pronuncia in commento è quello relativo alla qualificazione autonoma del fideiussore come consumatore, anche se ha prestato la garanzia per una società. Infatti, il Tribunale afferma che «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di una società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, e non già con riguardo a quelle del distinto contratto principale». Il Giudice, accogliendo la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Cassazione, ha confermato il superamento della tesi c.d. “del professionista di rimbalzo” (secondo cui l'accessorietà fideiussoria implicherebbe che la qualificazione soggettiva - consumatore o meno - della persona fisica che presta la garanzia debba modellarsi su quella del debitore principale) atteso che «nel connotare la struttura disciplinare dell'impegno e della obbligazione fideiussoria, l'accessorietà non può essere spinta fuori da tale ambito fino al punto di incidere sulla qualificazione dell'agire - professionale o meno - del garante». Pertanto, in base al criterio generale e comune fissato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), cod. cons., deve qualificarsi come consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipula un contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività bensì estranee alla stessa, «nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)» (cfr. Cass. Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 742 del 16.01.2020). Il Tribunale di Nola, poi, sulla scorta dei recenti arresti comunitari (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) e nazionali (Cass. Civile, Sez. VI, sentenza n. 1666 del 24.1.2020; Cass. Civile, Sez. I, Ordinanza n. 20633 del 19.7.2021), sottolinea che i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina del Codice del consumo relativamente ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, «devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore». Inderogabilità del Foro del consumatore: vessatoria la clausola del Foro convenzionale La sentenza analizza il caso di una clausola contrattuale che prevede una deroga convenzionale al foro del consumatore: il Tribunale di Nola ribadisce che nei contratti con i consumatori una clausola che deroghi la competenza territoriale in favore del foro del professionista è quasi sempre considerata vessatoria e, quindi, nulla. Sul punto, la pronuncia precisa che in presenza dei presupposti ex articolo 3 cod. cons. «non è consentita l'applicazione né del foro della causa principale rispetto a quella di garanzia ex articolo 32 c.p.c., né del cumulo soggettivo di cui all'articolo 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'articolo 66 bis cod. consumo [norma di protezione del consumatore, che stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore], quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti». Quanto, poi, alla presunzione di vessatorietà (ex articolo 33 cod. cons.), questa può essere superata solo se il professionista – su cui incombe l'onere probatorio - prova che la clausola non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, oppure se la clausola o gli elementi di clausola sono stati oggetto di trattativa individuale o che – se contenuta in moduli o formulari “standard” – sono stati oggetto di specifica trattativa individuale «caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività» (così anche Cass. Civ., Sez. 6-1, Ordinanza n. 742 del 16.01.2020). Nel caso in esame, il professionista (la parte opposta) non ha fornito tale prova: conseguentemente, la clausola di deroga è stata considerata nulla.

Giudice Astarita Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.