Condominio: possono essere installate le tende parasole e pergotende retrattili sui balconi?

Non costituiscono opere illegittime le tende parasole e le pergotende retrattili installate sui balconi di proprietà esclusiva quando siano realizzate con strutture leggere e removibili, conformi per colore e forma alla facciata dell’edificio, e non determinino una alterazione apprezzabile del decoro architettonico, né una lesione concreta dei diritti degli altri condòmini all’aria, alla luce o all’integrità della proprietà.

È irrilevante, in tale contesto, la mancanza del permesso di costruire trattandosi di profilo urbanistico di competenza del giudice amministrativo. L’attore che invochi la rimozione delle opere o il risarcimento del danno è tenuto a fornire prova specifica del pregiudizio subìto. La vicenda processuale L'odierno contenzioso ha visto contrapposti proprietari di unità immobiliari immediatamente sovrastanti ricomprese in un edificio condominiale. L'attore conveniva in giudizio il proprietario dell'alloggio soprastante deducendo che aveva chiuso il balcone al primo piano mediante pannello con profilo di metallo e al piano secondo installato una tenda parasole con prolungamento della ringhiera del balcone sporgente rispetto al profilo dell'edificio. Si trattava di opere illegittime dal punto di vista urbanistico perché realizzate senza permesso di costruire e tali da alterare il decoro architettonico del fabbricato, oltre ad essere causa di infiltrazioni e riduzione di aria e luce. Perciò domandava all'adìto tribunale che la convenuta venisse condannata al ripristino mediante demolizione delle opere, oltre al risarcimento del danno. Il decidente rigettava tutte le domande attoree. Irrilevanza del permesso di costruire tra condòmini Uno dei punti centrali della decisione riguarda l'invocata mancanza del titolo edilizio per l'installazione delle tende parasole. Il giudicante ha forgiato la propria linea motiva richiamando un consolidato orientamento nomofilattico (da ultimo, per tutte, Cass. n. 29166/2021), secondo cui «la presenza o l'assenza di permesso di costruire rileva solo nei rapporti tra il privato e la Pubblica Amministrazione, non nei rapporti tra privati». Quale conseguenza? Anche se un'opera edilizia è priva di titolo abilitativo, non può automaticamente fondare una pretesa di rimozione tra vicini, a meno che non violi disposizioni codiscistiche (come, ad esempio, immissioni, distanze, luci e vedute, etc.). Accertamento del decoro architettonico L'attore invocava la lesione del decoro architettonico ex articolo 1120 c.c. L'argomentazione è stata ritenuta infondata e il tribunale ha fatto corretta applicazione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza. Il decoro va valutato concretamente, tenendo conto dell'aspetto complessivo della facciata al momento dell'accertamento (Cass. n. 4679/2009). L'opera contestata (tende retrattili di colore bianco con supporti metallici leggeri e poco visibili) non altera la linea architettonica dell'edificio e non turba l'armonia delle strutture esistenti. Rilevante il fatto che anche l'attore avesse già installato una tenda similare confermando che tali interventi non erano eccezionali né disarmonici. Il Tribunale rafforza il principio secondo cui non serve che l'edificio abbia valore storico o artistico. Anche l'estetica di un fabbricato comune può essere tutelata, ma solo in presenza di effettiva alterazione percepibile. Nessuna prova di danno concreto L'attore si lamentava della riduzione di aria e luce e delle infiltrazioni di acqua meteorica causate dalle tende solari. Tuttavia, la consulenza tecnica d'ufficio ha escluso ogni interferenza: le tende non generano ombreggiature rilevanti né riduzioni dei rapporti aero-illuminanti. I manufatti sono rimovibili e non chiudono ermeticamente. Nessuna alterazione dei flussi pluviometrici o delle superfici di deflusso delle acque è stata rilevata. Inoltre, è assente la prova del danno: a tal riguardo il giudicante ha sottolineato che l'attore ha allegato un pregiudizio patrimoniale generico senza tuttavia provarlo. Conclusioni La decisione si innesta nel solco di un nitido orientamento giurisprudenziale. Nei rapporti tra privati, il solo abuso edilizio non è sufficiente per ottenere la rimozione di un'opera. Le modifiche alle parti di proprietà esclusiva devono essere valutate con criteri oggettivi, tenendo conto della effettiva incidenza estetica sull'edificio e sui diritti altrui. Le doglianze generiche, o prive di supporto tecnico o probatorio, non possono trovare accoglimento. La pronuncia sottolinea l'importanza della valutazione tecnica e della prova del danno concreto. In definitiva, il Tribunale pesarese aderisce all'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui la legittimità edilizia delle opere rileva esclusivamente nei rapporti con la P.A., mentre ai fini civilistici è decisiva la verifica dell'effettivo pregiudizio arrecato a diritti soggettivi. Viene esclusa ogni lesione del decoro architettonico, valorizzando l'omogeneità delle strutture rispetto alla facciata e la presenza di tende simili in altri balconi e la loro natura non permanente. L'assenza di danno concreto - in termini di infiltrazioni o riduzione di aria e luce - è suffragata dalla CTU e dalla assenza di allegazioni specifiche da parte dell'attore. La decisione si segnala per la chiarezza nella applicazione del principio di irrilevanza del titolo edilizio nei giudizi tra privati e per l'approccio oggettivo all'accertamento del decoro architettonico.

Giudice Melucci Fatto/Diritto 1 - Con atto di citazione notificato il 3.11.2021 Parte_1, premesso d'essere proprietario di un appartamento sito in Montelabbate via (omissis), conveniva in giudizio Controparte_1, proprietaria dell'appartamento soprastante, distribuito su due livelli al civico n. 59, deducendo che la stessa convenuta aveva chiuso il balcone al primo piano mediante panello con profilo di metallo ed al piano secondo aveva installato una tenda parasole con prolungamento della ringhiera del balcone sporgente rispetto al profilo dell'edificio; che si trattava di opere illegittime perché realizzate senza permesso di costruire e tali da alterare il decoro architettonico del fabbricato, oltre ad essere causa di infiltrazioni e riduzione di aria e luce. Tanto premesso, domandava che la convenuta fosse condannata al ripristino mediante demolizione delle opere, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva Controparte_1, la quale contestava le domande, eccependo che le strutture non erano chiuse né fisse, ma solo tende parasole non producenti alcuna infiltrazione, né aumento di volumetria, e neppure alterazione del decoro architettonico. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle spese. In istruttoria erano escussi alcuni testimoni e si dava corso ad una consulenza tecnica. La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 21.11.2024. 2 – La realizzazione dei manufatti è fatto incontestato, e di essi è data rappresentazione fotografia e descrittiva nella consulenza tecnica. Si tratta di tende in tessuto o in PVC retrattili e avvolgibili con strutture di supporto metalliche leggere ancorate alla costruzione con viti e bulloni di limitate dimensioni. In particolare: 1) al primo piano vi è una tenta parasole in corrispondenza dell'apertura finestrata del soggiorno, di tessuto bianco e struttura metallica retrattile vincolata alla parete perimetrale del fabbricato con estensione dalla facciata fino al parapetto in direzione obliqua; 2) sempre al primo piano, vi è una seconda tenda parasole avvolgibile in corrispondenza della loggia esterna alla camera da letto, realizzata in PVC e struttura metallica laterale vincolata con viti alla parete perimetrale del fabbricato con estensione verticale (dall'alto al basso); 3) al piano secondo è presente una pergotenda con tenda in tessuto e struttura metallica vincolata da un lato alla parete del fabbricato e dal lato opposto alla ringhiera del parapetto mediante staffe metalliche e bulloni, con estensione obliqua che segue la pendenza della copertura ed in minima parte verticale per l'ultimo tratto in corrispondenza del parapetto. Di tali opere parte attrice deduce la illegittimità: a) per violazione della normativa urbanistica, siccome realizzate in difetto di permesso di costruire; b) per alterazione del decorso architettonico del fabbricato; c) perché asseritamente produttive, in danno della proprietà dello stesso attore, di infiltrazioni, nonché riduzione di aria e luce. 2.1 – Il primo profilo è irrilevante ai fini della controversia. Costituisce invero ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che “la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate” (Cass. 2021 n. 29166; conformi Cass. 2007 n. 12405; Cass. 2000 n. 6038). Le (diffuse) considerazioni di parte attrice sulla mancanza del permesso a costruire sono, dunque, del tutto irrilevanti, da esse non potendo comunque conseguire il diritto alla rimozione delle opere. 2.2 – Quanto alla lamentata alterazione del decoro architettonico del fabbricato, è risalente l'affermazione secondo cui per «decoro architettonico del fabbricato», ai fini della tutela prevista dall'articolo 1120 c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (cfr., ex multis, Cass. 2013 n. 18350). Nella specie, come si trae dalle fotografie allegate alla relazione del consulente tecnico, le strutture poste dalla convenuta sui balconi di proprietà esclusiva consistono in tende retrattili e avvolgibili, e, dunque, non destinate ad essere aperte in modo permanente, né idonee a creare un incremento di volume; sono sostenute da strutture di supporto metalliche leggere appena visibili dal fronte del fabbricato; hanno tutte colore bianco compatibile, come pure rilevato dal c.t.u., con la cromia della facciata, al pari dell'intelaiatura di colore neutro; le tende sono in coerenza con le linee strutturali del fabbricato, perché non debordano dalla sagoma del fabbricato e non interrompono la continuità delle linee anche prospettiche dei balconi, seguendone il profilo lineare. Le tende non provocano, dunque, alcun danno all'estetica ed euritmia della facciata condominiale, tenuto anche conto che in altri balconi della medesima facciata, segnatamente in quello dell'attore (v. doc. 2 attore, foto n. 2), è stata apposta – in epoca anteriore alle tende della convenuta (v. terza memoria attore; dep. Testimone_1 ) - una tenda parasole del tutto simile per aspetto e dimensioni, elemento questo di rilievo ai fini de quibus, atteso che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di decoro architettonico dell'edificio, è necessario condurre il relativo apprezzamento in concreto, prendendo anche in considerazione la situazione complessiva di fatto dell'edificio esistente nel momento in cui l'accertamento è compiuto (cfr. Cass. 2009 n. 4679; Cass. 2007 n. 21835). Anche sotto il profilo in esame, i manufatti realizzati dalla convenuta non costituiscono, dunque, opere illegittime (ex articolo 1122 c.c.). 2.3 – Quanto infine, alla lamentata riduzione di aria e luce, si tratta di doglianza palesemente destituita di fondamento, giacché le tende non gettano ombra, né creano riduzioni di aria sulla proprietà sottostante dell'attore, come pure su quella comune, aspetto considerato anche dal c.t.u. (“Dal punto di vista della riduzione della luce e dell'aria, tali manufatti, considerata la flessibilità e la rimovibilità degli stessi e non costituendo ambiente chiuso ermeticamente quando serrate od estese, non vanno ad inficiare sui rapporti aero-illuminanti di cui al D.M. 05/07/1975, sia per la parte attrice che per la parte convenuta”). Il consulente d'ufficio ha anche rilevato che “i manufatti oggetto di causa, considerati anche i relativi ancoraggi al fabbricato delle loro strutture leggere di supporto, non possono essere causa di infiltrazioni in danno della proprietà dell'attore, in quanto le stesse non vanno ad inficiare sulla possibilità pluviometrica, sulle superfici di deflusso del balcone, sull'integrità delle superfici stesse, né tanto meno sulla stratigrafia del balcone”. Non vi è, in ogni caso, prova alcuna che le tende in questione siano la causa delle pregresse (e cessate) infiltrazioni nella proprietà attrice. 3 – Per quanto esposto le domande di parte attrice vanno disattese, inclusa quella di risarcimento anche in ragione della mancata prova del danno, oggetto di generica allegazione. 4 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (al minimo quelle della fase decisionale stante il mancato deposito delle conclusionali), seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte_1 contro Controparte_1, così provvede: 1) respinge le domande proposte da Parte_1; 2) condanna Parte_1 a rifondere a Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in €.6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15 per cento delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 3) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 20.8.2024, definitivamente a carico di Parte_1.