Esecuzione della pena presso il domicilio: applicabile a prescindere dalla valutazione di meritevolezza

«L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole poste dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura».

La sentenza in commento trae origine dall'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza respingeva l'istanza con la quale la condannata chiedeva che la pena, inferiore a diciotto mesi, venisse eseguita presso il domicilio, ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 199/2010. Il Tribunale giustificava il diniego rilevando che la condannata, ammessa alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, si rendeva irreperibile ancor prima di sottoscrivere il verbale contenente le relative prescrizioni, cosicché il Giudice dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza ammissiva all'indicata misura. In seguito inoltre, la stessa si sottraeva all'ordine di carcerazione. Il difensore, con unico motivo, proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'articolo 1, L. n. 199/2010 a causa della ritenuta, erronea, insussistenza dei presupposti per l'accesso detenzione domiciliare. La Suprema Corte, vagliata la situazione, rigettava il ricorso. I giudici, preliminarmente, sottolineano che la L. n. 199/2010 non ha previsto una misura alternativa alla detenzione diversa e ulteriore da quella disciplinata dall'articolo 47-ter Ord. pen. avendo inteso, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario, introdurre una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa della finalità rieducativa di cui all'articolo 27 Cost., allo scopo di rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere. Cosicché «l'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole poste dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura». Ciò posto, il ricorso è infondato. In quanto speciale modalità di esecuzione della pena, è rivolta ai condannai a pene brevi, anche se parte di pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità. Non rilevano, quindi, ai fini della sua concessione i parametri della misura alternativa alla detenzione di cui all'articolo 47-ter Ord. pen., ma il Magistrato di Sorveglianza deve verificare se vi siano cause di esclusione. Nel caso di specie, il provvedimento di diniego trova la sua giustificazione nell'arbitraria e reiterata sottrazione da parte della ricorrente all'esecuzione della pena, dapprima sub specie di misura alternativa alla detenzione affidamento in prova al servizio sociale, quindi all'ordine di carcerazione emesso nei suoi riguardi. A buona ragione secondo il Collegio, il Giudice del reclamo ha valorizzato il pericolo di fuga (lett. d) dell'articolo 1 della L. n. 199/2010, laddove il Magistrato di Sorveglianza, la cui motivazione è stata richiamata nel provvedimento oggetto di ricorso, aveva posto altresì in risalto il profilo del pericolo di reiterazione di altri reati.

Presidente De Marzo - Relatore Toscani Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto il reclamo di C.C.D. avverso il precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, in data 1° agosto 2024, aveva respinto l'istanza dalla stessa formulata di esecuzione della pena detentiva inferiore a diciotto mesi presso il proprio domicilio, ai sensi dell'articolo 1 della 26 novembre 2010, n. 199. A ragione della decisione ha, in primo luogo, richiamato la circostanza – attestata dallo stato di esecuzione della pena – che la condannata, ammessa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza in data 22 ottobre 2021 alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, si era resa irreperibile ancor prima ancora di sottoscrivere il verbale contenente le relative prescrizioni, sicché, in data 18 marzo 2022, il Giudice specializzato aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza ammissiva alla indicata misura alternativa. Ha, poi, osservato che, in seguito a detto provvedimento, la condannata si era sottratta all'ordine di carcerazione emesso dal Procuratore della repubblica di Caltanissetta in data 22 marzo 2022, sicché nei suoi riguardi era stato emesso, in data 28 marzo 2022, il verbale di vane ricerche. Il Giudice specializzato ha, dunque, osservato che detti elementi rendevano evidente il pericolo di fuga e la conseguente pericolosità della condannata. 2. Ricorre per cassazione C.C.D., tramite il difensore di fiducia, avv. Vincenzo Ricotta, e deduce – con un unico motivo – la violazione dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 e il correlato vizio di motivazione, in punto di ritenuta insussistenza dei presupposti per l'accesso all'invocata modalità di esecuzione della pena. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, con conclusioni scritte pervenute il 15 gennaio 2025, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, che deduce censure infondate, dev'essere rigettato. 2. Nel caso di specie si verte in tema di applicazione dell'esecuzione della pena a domicilio disciplinata dall'articolo 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 in base al quale è previsto che «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)». Non è superfluo premettere che le cause di esclusione da tale particolare modalità esecutiva della pena riguardano: i condannati a taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articolo 102,105 e 108 cod. pen., i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex articolo 14-bis Ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall'articolo 14-ter Ord. pen., il caso in cui vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, o ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti ovvero quando non vi sia l'idoneità e l'effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato. La legge n. 199 del 2010 non ha previsto, quindi, una misura alternativa alla detenzione diversa e ulteriore da quella disciplinata dall'articolo 47-ter Ord. pen. avendo inteso, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario, introdurre una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa della finalità rieducativa di cui all'articolo 27 Cost., allo scopo di rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere. L'applicazione è stata, peraltro, limitata ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità. La differente disciplina e ratio sottesa dalla norma in esame rispetto alla menzionata misura alternativa, risulta ancor più evidente se si considera la previsione di cui all'articolo 1, comma 8, legge n. 199 del 2010 che, invero, prevede l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 47-ter Ord. pen. solo ove compatibile con quella introdotta nel 2010, con la conseguenza che è da escludere la mera sovrapposizione della disciplina prevista dall'Ordinamento penitenziario con quella di cui alla norma in esame. Va quindi condiviso e ribadito l'arresto secondo cui «l'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole poste dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura» (Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, dep. 2014, Caldarozzi, Rv. 259469). 3. Tanto premesso, è evidente l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse della condannata. Come detto, l'esecuzione della pena inferiore a diciotto mesi presso il domicilio è una speciale modalità di esecuzione della pena che il legislatore, con l'evidente intento di sopperire al sovraffollamento carcerario, ha limitato ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità. Non rilevano, quindi, ai fini della sua concessione i parametri della misura alternativa alla detenzione di cui all'articolo 47-ter Ord. pen., ma il magistrato di sorveglianza deve verificare se vi siano cause di esclusione. Il provvedimento impugnato trova la sua giustificazione – per nulla illogica – nell'arbitraria e reiterata sottrazione da parte della ricorrente all'esecuzione della pena, dapprima sub specie di misura alternativa alla detenzione affidamento in prova al servizio sociale, quindi all'ordine di carcerazione emesso nei suoi riguardi. A buona ragione, pertanto, il Giudice del reclamo ha valorizzato il pericolo di fuga (lett. d) dell'art 1 della legge n. 199 del 2010), laddove il Magistrato di sorveglianza, la cui motivazione è stata richiamata nel provvedimento oggetto di ricorso, aveva posto altresì in risalto il profilo del pericolo di reiterazione di altri reati. Si tratta di una motivazione che resiste alle giustificazioni addotte nel ricorso (il presunto allontanamento all'estero della condannata per ragioni personali), del tutto generiche e assertive. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.