Il ricorso per cassazione depositato in forma cartacea è improcedibile

A partire dal 1° gennaio 2023, l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è stato esteso anche al giudizio di cassazione, con la conseguenza che il ricorso non depositato telematicamente comporta la preclusione alla procedibilità del processo.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un giudizio promosso da un avvocato, avente ad oggetto la sua cancellazione definitiva dall'Ordine degli Avvocati di Livorno. Nello specifico, la comunicazione di rinuncia al mandato difensivo pervenuta alla Cancelleria delle Sezioni Unite civili, a mezzo mail, non era stata effettuata con il deposito telematico. Il ricorso, pertanto, è improcedibile. I Giudici ricordano che l'obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è stato esteso anche al giudizio di cassazione a partire dal 1° gennaio 2023. L'articolo 196-quater delle disposizioni d'attuazione del Codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, impone infatti il deposito degli atti processuali «esclusivamente con modalità telematiche». La norma contempla una sola eccezione, circoscritta tassativamente al solo caso in cui «il giudice [ordini] il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche», nella logica di imporre la «generalizzata digitalizzazione del sistema». Nel caso di specie, tale istanza non è intervenuta: ne deriva che il contenuto letterale della norma, la sua finalità e l'introduzione di una sola ipotesi di deroga imposta motivatamente (“per ragioni specifiche”) fanno escludere efficacia al deposito cartaceo. Di conseguenza, il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica comporta la preclusione alla procedibilità del processo.

Presidente D'Ascola – Relatore Tricomi Fatti di causa 1. Il 12 novembre 2024 all'Ufficio Protocollo della Corte è pervenuto, a mezzo del servizio postale, ricorso nell'interesse di G.B. redatto dalla stessa nella asserita qualità di avvocato, con il quale si illustrano varie vicende processuali e provvedimenti disciplinari che avrebbero interessato l'istante, tra cui la pronuncia da parte del CNF della sentenza n. 288 del 2023 avente ad oggetto la cancellazione definitiva dall'Ordine degli Avvocati di (OMISSIS) di essa ricorrente. 2. Il CNF è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. il ricorso presenta più ragioni di inammissibilità, come di seguito indicato. 1.1. La ricorrente G.B. si duole e dà atto della propria cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ordine di (OMISSIS), disposta nella seduta del 14 settembre 2022 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (OMISSIS), nonché della sentenza del CNF n. 288/23 riguardante la cancellazione definitiva dal medesimo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Tuttavia, l'avvocato che propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia emessa dal CNF in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alle Sezioni Unite della Corte, anche qualora non risulti iscritto allo speciale Albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, purchè possa esercitare le funzioni di avvocato, in ragione del principio enunciato nell'articolo 2 della legge n. 247 del 2012, secondo cui “l'iscrizione ad un Albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato” (v., Cass., S.U., n. 22246 del 2022, che Cass., S.U., n. 20697 del 2013, n. 23022 del 2011). Per contro la ricorrente, nonostante la cancellazione sottoscrive il ricorso nella qualità di avvocato e nell'intestazione dichiara di difendersi in proprio in tale qualità, pur in mancanza di “ius postulandi”, con conseguente inammissibilità dello stesso. Ed infatti, oltre quanto testè rilevato, non risulta allegata al ricorso, nel rispetto del principio di specialità (cfr., Cass., S.U., n. 2075 del 2024) rituale procura conferita ad altro avvocato. La comunicazione pervenuta alla Cancelleria delle Sezioni Unite civili, a mezzo mail, in data 29 gennaio 2025, di “rinuncia mandato difensivo ricorso iscritto al n. 23506/2024 RG della Suprema Corte di cassazione, Sezioni Unite udienza 11.3.25”, datata 28 gennaio 2025, sottoscritta dall'avv. Cristiano Spadoni, indirizzata alla sig.ra G.B., non offre alcun elemento per circostanziare il rilascio di rituale procura alle liti per la proposizione del ricorso in esame, oltre ad essere anch'essa irrituale in quanto non effettuata con il deposito telematico. 1.2. Non risulta allegata (ma solo indicata nel corpo del ricorso, a pag. 2, come doc. 4, a cui corrisponde tuttavia nel foliario altro documento) al ricorso la sentenza del CNF n. 288/23, di conferma della cancellazione dall'Albo dell'Ordine degli avvocati di (OMISSIS), che si deve ritenere oggetto dell'impugnazione in ragione del tenore complessivo del ricorso, per quanto intellegibile. 1.3 Il ricorso non rispetta i requisiti di cui all'articolo 366, n. 3, cod. proc. civ., in quanto presenta la mancanza di specificità redazionale e riassuntiva dei fatti processuali, in particolare laddove si consideri che, in maniera generica e non circostanziata (pag. 1, primo capoverso, pag. 6 del ricorso), si assume la connessione con altro contenzioso, riferito a liquidazione competenze professionali, pendente presso la Corte con RG n. 7978/2022, a cui peraltro corrisponde decreto di estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata (decreto n. 5266 del 2025). Inoltre, le censure stesse, articolate in due punti (rubricati rispettivamente: “Natura sindacale/amministrativa del provvedimento opposto”; “Incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge”), risultano prive di specificità, venendo meno, a cagione dell'oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, il giudizio di cassazione costituisce un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'articolo 360, cod. proc. civ. (cfr., Cass., n. 4905 del 2020). 1.4. Il ricorso reca in calce la sola relata di notifica al CNF, rimasto intimato, mentre non risulta la notificazione dello stesso al Procuratore Generale e al C.O.A. di appartenenza della ricorrente. 2. Rispetto a tutte queste ragioni di inammissibilità del ricorso, è però prevalente il vaglio di procedibilità del ricorso. Il ricorso è improcedibile. L'obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è stato esteso anche al giudizio di cassazione a partire dal 1° gennaio 2023. L'articolo 196-quater delle disposizioni d'attuazione del cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 149, siccome modificato dalla legge 29/12/2022, n. 197, impone il deposito degli atti processuali “esclusivamente con modalità telematiche”. La norma contempla una sola eccezione (ultima parte del già menzionato comma), circoscritta tassativamente al solo caso in cui “Il giudice [ordini] il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”, nella logica, da tempo perseguita dal legislatore, di imporre la generalizzata digitalizzazione del sistema. In proposito si osserva che nella specie, tale istanza, a prescindere dalla sussistenza di eventuali ragioni per proporla, non è intervenuta. Il contenuto letterale della norma, la sua finalità e l'introduzione di una sola ipotesi di deroga imposta motivatamente (“per ragioni specifiche”) fanno escludere efficacia al deposito cartaceo. Di conseguenza, il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica, come nella fattispecie in esame, importa la preclusione alla procedibilità del processo (in tal senso, S.U. n. 22074 del 2023, n. 33959 del 2023). 3. Alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso non segue il governo delle spese di lite, atteso che il CNF è rimasto intimato. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.