La sospensione amministrativa per l'avvocato che non invia il “Modello 5” alla Cassa Forense costituisce un provvedimento autonomo rispetto al procedimento disciplinare all’esito del quale può essere comminata un’ulteriore sanzione.
Lo ha stabilito il CNF, con sentenza n. 382/2024. La decisione riguardava un avvocato sospeso amministrativamente per non aver inviato il Modello 5 all'ente previdenziale e per non aver pagato i contributi dovuti, oltre ad essere sospeso per tre mesi dall'esercizio della professione in seguito a un procedimento disciplinare. Nel ricorso presentato contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano presso il CNF, l'avvocato contestava la severità della sanzione, sottolineando di aver aderito a un programma di definizione agevolata per rateizzare i pagamenti, dimostrando così la volontà di adempiere al proprio debito verso la Cassa Forense: chiedeva pertanto di convertire la sanzione in un avvertimento o, in alternativa, in una censura . Il CNF, tuttavia, respinge il ricorso, ritenendo la sanzione adeguata alla gravità delle violazioni commesse dall'avvocato e reiterate nel tempo e all'accumulo di un significativo debito nei confronti dell'ente previdenziale. Inoltre, riguardo alla revoca della sospensione amministrativa per il mancato invio del Modello 5, il Consiglio ha ribadito che tale condotta «comporta la sospensione (non disciplinare) dell'iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell'Ordine (articolo 17, comma 5, legge n. 576/1980), ferma restando l'autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (articolo 70 cdf)».
CNF, sentenza n. 382/2024