Deposito a mezzo PEC: l’atto deve essere sottoscritto dal difensore nonostante il valido mandato

Nel caso di deposito a mezzo PEC, l’impugnazione è inammissibile, ai sensi del comma 7, lett. a), dell’articolo 87-bis d.lgs. n. 150/2022 quando il relativo atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore.

La presenza di un valido mandato, infatti, non incide sulla valutazione di inammissibilità per il difetto formale rilevato, non suscettibile di regolarizzazione dopo la scadenza del termine per l’impugnazione. Il caso La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affrontato il caso di un imputato che aveva depositato telematicamente l'atto di appello oltre il termine previsto dall'articolo 585 c.p.p., come integrato dall'articolo 87-bis D.Lgs. n. 150/2022. Inoltre, seppur il deposito conteneva il mandato conferito dall'imputato ad impugnare, alcuni dei file non risultavano firmati digitalmente, presentavano delle irregolarità e difettavano di alcune pagine. Nello specifico, il tema centrale riguarda la rilevanza della tempestività nel deposito telematico degli atti processuali penali e le conseguenze di eventuali irregolarità formali sanate successivamente alla scadenza del termine. La decisione della Corte La Corte ribadisce che, ai sensi dell'articolo 87-bis D.Lgs. n. 150/2022, il deposito telematico è considerato tempestivo solo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine processuale, con accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario. In particolare, il caso in esame ha visto il deposito valido e firmato digitalmente dell'atto di appello avvenire il 16 ottobre 2024, mentre il termine utile era il 15 ottobre 2024, rendendo il deposito tardivo e dunque inammissibile. Inoltre, la Corte rafforza il principio secondo cui la presenza di un valido mandato difensivo non sana il vizio di tardività, poiché la regolarizzazione dell'atto dopo la scadenza del termine non è ammessa. La decisione della Suprema Corte si fonda su un consolidato orientamento interpretativo con il quale viene chiarito come la tempestività dell'impugnazione sia strettamente collegata all'orario di ricezione e accettazione dell'atto da parte del sistema informatico giudiziario. La Corte sottolinea la funzione garantista della disciplina dei termini processuali, posti a tutela del giusto processo e della certezza delle situazioni giuridiche. Infine, il Collegio rileva che nel caso di deposito a mezzo PEC, l'impugnazione è comunque inammissibile, ai sensi del comma 7, lett. a), dell'articolo 87-bis D.Lgs. n. 150/2022, quando il relativo atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore. La presenza di un valido mandato, infatti, non incide sulla valutazione di inammissibilità per il difetto formale rilevato, non suscettibile di regolarizzazione dopo la scadenza del termine per l'impugnazione.

Presidente Guardiano - Relatore Muscarella Ritenuto in fatto Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto a mezzo di posta elettronica certificata dal difensore del difensore di G.D. avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 22.05.2024. 2. Avverso la suindicata ordinanza, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, Avv. G.T., affidato ad un unico motivo con il quale lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'articolo581 cod. proc. pen., deducendo di avere inviato, in via telematica, tre file, di cui, i primi due nei termini, ma contenenti irregolarità, che, nel primo, mancava una pagina dell'atto di appello ma il file era firmato digitalmente, conteneva il mandato conferito dall'imputato, che la difesa aveva sanato il giorno successivo, alla scadenza del termine, l'irregolarità dei primi due depositi, e che una rigorosa applicazione della norma determinerebbe una violazione del diritto di difesa dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile ai sensi dell'articolo87-bis D. Lgs. n. 150/2022 l'appello proposto nell'interesse dell'imputato a mezzo di posta elettronica certificata, in quanto l'unico documento, validamente firmato, e dunque l'unico deposito ammissibile, perveniva alla cancelleria, nelle forme di cui all'articolo87 bis, comma 7 e 8, D. Lgs. 150/2022, in data 16/10/2024, al di fuori dei termini di cui all'articolo585 cod. proc. pen., che scadevano il 15/10/2024. 2. Il ricorso non contesta il deposito del ricorso, firmato digitalmente, oltre i termini di cui all'articolo585 cod. proc. pen., ma l'applicazione rigorosa delle norme processuali a fronte di un mandato difensivo conferito da cui emergeva la volontà di impugnare la sentenza nei termini. L'articolo 87-bis comma 1 d.lgs. n. 150/2022 prevede che il deposito telematico di un atto difensivo è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno in cui scade il termine fissato dalla legge per la sua presentazione, rimanendo inteso che la condizione è rispettata qualora nel termine orario indicato avviene l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario cui l'atto è indirizzato (Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, Rv. 284854). Non è poi in dubbio secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità - che qui si intende ribadire - che, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame ex articolo 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'articolo 172, comma 4, c.p.p., cui non deroga il predetto articolo585 (ex multis Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Di Blasi, Rv. 283273). Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Catania, appellata dal ricorrente, aveva fissato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'articolo 544 cod. proc. pen., e il giudice lo ha rispettato. Conseguentemente il termine per proporre l'impugnazione con decorrenza dall'l settembre 2024, tenuto conto della sospensione feriale dei termini ad impugnare, scadeva alle ore 24 del 15 ottobre 2024, mentre l'invio dell'atto di appello a mezzo pec è avvenuto il giorno successivo, il 16.10.2024 e, dunque oltre il quarantacinquesimo giorno indicato nel citato articolo 585 comma 2 lett. c) c.p.p., risultando dunque incontrovertibilmente tardivo il suo deposito (Sez. 5, Sentenza n. 50474 del 09/11/2023, Rv. 285595 - 01). Nel caso di deposito a mezzo PEC, l'impugnazione è, dunque, inammissibile, ai sensi del comma 7, lett. a), dell'articolo 87-bis D. lgs. n.150 del 2022 quando il relativo atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore. La presenza di un valido mandato non incide sulla valutazione di inammissibilità per il difetto formale rilevato, non suscettibile di regolarizzazione dopo la scadenza del termine per l'impugnazione. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.