La Legge di Bilancio del 30 dicembre 2024, n. 207, ha modificato la disciplina prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo. Con la Circolare in esame, il DAG ne chiarisce l’ambito applicativo.
Con circolare del 13 maggio 2025, il Dipartimento per gli Affari di giustizia ha fornito risposta al quesito relativo all'ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al Testo Unico delle spese di giustizia in materia di diritti di copia, articolo 269 bis d.P.R. n.115 del 2002. Nello specifico, è stato chiesto di chiarire «se stante l'indisponibilità del fascicolo informatico del procedimento penale ex articolo 111 bis c.p.p. e 111 ter c.p.p. e del relativo applicativo gestionale, almeno in secondo grado debba continuare a trovare applicazione per il rilascio in via telematica di copie di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio, il criterio del calcolo dei diritti di copia a pagine, previsto dall'articolo 4, comma 5, d.l. n. 193 del 2009, convertito in legge n. 24 del 2010 e dagli articolo 267e 268 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo le tabelle 6 e 7 allegate al TUSG». Il Dipartimento rileva che dal 1° gennaio 2025 la disciplina dei diritti di copia è stata modificata, differenziando il costo dei i diritti di copia informatici da quelli cartacei: infatti, per copie su strumenti di memorizzazione di massa fisici (USB, CD, DVD) è previsto un costo forfettario di 25 euro per ogni supporto utilizzato dal richiedente, a prescindere dal numero di pagine o dalla tipologia dei dati scaricati, superando così il precedente criterio di calcolo basato, appunto, sul numero di pagine memorizzate sul supporto informatico. Non è previsto però, l'esonero dal pagamento del diritto di copia per chi estrae autonomamente documenti, privi di attestazione di conformità, dal fascicolo informatico. Nel processo penale infatti, chiarisce la circolare, a differenza del processo civile, anche il download degli atti tramite portale richiede l'intervento della cancelleria o segreteria. La nuova norma, articolo 269 bis d.P.R. n.115 del 2002, inoltre, introduce un diritto forfettario di 8 euro per ogni invio telematico di copie o duplicati informatici nel processo penale, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse. L'accesso semplice agli atti informatici non comporta, invece, alcun costo: dovuto solo in caso di effettiva richiesta di copia o trasmissione. Non è consentito acquisire copie con dispositivi privati (cellulari, scanner) per eludere il pagamento dei diritti. Per le copie cartacee infine, restano valide le tariffe per pagina degli allegati 6 e 7 del d.P.R. 115/2002, aumentate del 50%. Nei giudizi davanti al giudice di pace gli importi sono ridotti della metà, con ulteriori specifiche per le copie cartacee. La circolare fornisce dunque, agli uffici giudiziari istruzioni operative chiare sulla determinazione dei costi e sulle nuove procedure, con l'obiettivo di semplificare e uniformare la gestione delle richieste di copia nel processo penale, favorendo la digitalizzazione ma garantendo la copertura dei costi amministrativi.
Circolare DAG del 13 maggio 2025