La novella che impone l’interrogatorio preventivo nei casi di assenza delle esigenze cautelari di inquinamento probatorio e di pericolo di fuga si applica nel caso di misure coercitive prima dell’entrata in vigore dello ius novum ma disposte successivamente e il Gip, qualora ritenga sussistente solo l’esigenza del pericolo di reiterazione, deve procedere all’interrogatorio prima dell’adozione della misura cautelare. Inoltre, la conseguente nullità, a regime intermedio, va dedotta nell’istanza di riesame.
Questi alcuni degli importanti principi di diritto affermati dalla Sesta sezione di legittimità, ponendosi nel solco interpretativo che inizia a formarsi attorno alle tanto discusse novità previste dalla legge n. 114/2024 e che ruotano attorno all'introdotto interrogatorio preventivo. La fattispecie concreta e gli anelli procedimentali Un dipendente di una Camera di commercio, addetto al front office (e quindi incaricato di pubblico servizio) viene indagato per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione(articolo 318 e 321 c.p.) perché su richiesta di vari professionisti o di rappresenti di impresa che si rivolgevano a lui per la specifica competenza acquisita nell'esercizio delle funzioni pubbliche svolte e per il ruolo occupato all'interno della Camera di commercio in tempi celeri seguiva, dietro compenso in denaro, le richieste che gli venivano fatto per l'esecuzione di varie operazioni (richieste di cessione quote; cambio di sede legale). Il PM chiedeva applicarsi la misura cautelare degli arresti domiciliari il 30 maggio 2024. L'ordinanza cautelare veniva adottata il 25 ottobre 2024. Nelle more entrava in vigore la legge n. 114/2024 che ha introdotto l'interrogatorio preventivo dell'indagato, prima dell'emissione della misura cautelare «salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lett. a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lett. a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con l'uso delle armi o con altri mezzi di violenza personale» (articolo 291, comma 1-quater, c.p.p.). Il provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari non è stato preceduto dal neo interrogatorio preventivo e il giudice riteneva sussistenti le esigenze cautelari di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. I motivi di gravame Proprio sulla mancata effettuazione dell'interrogatorio dell'indagato “prima” dell'emissione della misura cautelare si appuntavano le doglianze del difensore che già in sede di richiesta di riesame eccepiva la nullità dell'ordinanza per mancanza dell'interrogatorio preventivo. Il Tribunale del riesame rigettava l'eccezione ritenendo che dal provvedimento cautelare del GIP potesse ricavarsi in alcuni passaggi l'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio di cui all'articolo 274, comma 1, lett. a), c.p.p. L'indagato ricorre allora in Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del riesame del tribunale della libertà, lamentando la violazione di legge e carenza di motivazione in quanto l'ordinanza impositiva era priva di un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e da carenze argomentative in quanto non erano state esaminate le censure difensive connesse all'insussistenza del pericolo per la genuinità dell'apparato probatorio genericamente ricondotto alle modalità commissive dei fatti. Di conseguenza, si assumeva la nullità derivata dell'ordinanza ricorsa per omesso interrogatorio preventivo, proprio per mancanza delle esigenze cautelari ex articolo 274, comma 1, lett. c), c.p.p. La novella del 2024 si applica anche per le misure cautelari richieste prima della legge n. 114/2024 ma disposte successivamente? La risposta della sentenza in commento è positiva: in assenza di una norma transitoria, ai fini della regolamentazione del fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, rileva la disciplina del procedimento di applicazione della misura e, quindi, di quella nel frattempo introdotta nelle more della decisione del giudice cautelare. In ogni caso, il giudice non è vincolato dalla richiesta ma, ai sensi dell'articolo 292, comma 2, lett. c), c.p.p., pena la nullità dell'ordinanza, è tenuto a svolgere l'esposizione e l'autonoma valutazione degli indizi e delle specifiche esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura disposta. La funzione di garanzia del GIP, fin dal momento dell'emissione della misura, comporta, dunque, che questi non è vincolato alla individuazione delle esigenze cautelari individuate dal PM, ma può prescinderne o perché le ritenga insussistenti ovvero perché ritenga sussistenti, sebbene non indicate nella richiesta del PM, esigenze cautelari diverse, anche ostative all'interrogatorio preventivo. Ebbene, nel caso di specie, il GIP, avendo ritenuto sussistenti solo le esigenze cauteri di pericolo di “recidiva”, era tenuto a procedere all'interrogatorio preventivo dell'indagato. Si cita, all'uopo, il recente arresto di Cass. pen., sez. II, n. 9113/2025, per il quale il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio devono sussistere oggettivamente, cosi che la sua mancanza, rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione, provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva emessa sulla base di tali esigenze cautelari erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico. Nullità a regime intermedio Il passaggio successivo del percorso argomentativo della pronuncia in commento è quello di stabilire la natura della nullità dell'ordinanza genetica nel caso in cui, ove necessario, l'interrogatorio preventivo non sia stato eseguito. In questi casi, trattandosi di un vizio che incide sulla validità del provvedimento genetico, per i giudici della sesta sezione di legittimità tale vizio è da collegarsi strettamente all'intervento dell'indagato (articolo 178, lett. c, c.p.p.), attraverso una nullità che va qualificata come a regime intermedio e che deve essere fatta valere con la richiesta di riesame. Ciò in quanto il contatto anticipato tra il giudice e il potenziale destinatario del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, dell'esercizio del potere cautelare e la sua omissione costituisce un vulnus all'esercizio del diritto di difesa poiché priva l'indagato del diritto di esporre quanto utile a sua difesa. Pertanto, non si è in presenza di una causa di inefficacia della misura, eventualmente sopravvenuta, ma della inesistenza originaria di un presupposto del titolo. Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte annulla senza rinvio l'ordinanza generica e quella del tribunale del riesame disponendo la remissione in libertà dell'indagato se non detenuto per altra causa.
Presidente De Amicis Relatrice Giordano Ritenuto in fatto 1. Lu.Gi. chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2024 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli articolo 318 e 321 cod. pen., che gli sono ascritti ai capi 1) e 2) della rubrica, nonché al reato di cui agli articolo 81 cod. pen. e 55-quinquies del D.Lgs. 165 del 2001 (ascrittogli al capo 11), reato, questo, per il quale, con ordinanza del 20 gennaio 2025, è stata dichiarata cessata la misura per scadenza del termine. Il ricorrente, dipendente della Camera di Commercio Industria e Artigianato in servizio presso la sede di L e addetto al front office, e, quindi incaricato di pubblico servizio, è sottoposto ad indagini perché su richiesta di vari professionisti o di rappresentanti di impresa che si rivolgevano a lui per la specifica competenza acquisita nell'esercizio delle funzioni pubbliche svolte e per il ruolo occupato all'interno della Camera di Commercio, con solerzia e in tempi celeri seguiva, dietro compenso in denaro, le richieste che gli venivano fatte per la esecuzione di varie operazioni (richieste cessione di quote; cambio di sede legale), come emerse, anche con la ripresa delle consegne di denaro, dalle indagini in separati procedimenti, concernenti le cc.dd. frodi carosello, che vedevano agire vari faccendieri impegnati nel trasferimento di numerose imprese con sede in Roma presso la Camera di Commercio di L e F. 2. Con i motivi di ricorso sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione, per carenza e manifesta illogicità, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelare di cui all'articolo 274, lett. a) cod. proc. pen. nonché concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Rileva, in particolare, che l'ordinanza impositiva era priva di autonoma valutazione delle esigenze cautelari ed era, altresì, inficiata da carenze argomentative che non sono state superate dall'ordinanza impugnata che non ha esaminato le censure difensive connesse alla insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio genericamente ricondotto alle modalità commissive dei fatti evidenziando che gli indagati sono avvezzi all'uso della simulazione che costituisce una delle possibili condotte di inquinamento probatorio e sottolineando le modalità concorsuali della condotta poste in essere, così facendo rifluire sulla posizione dell'indagato elementi che non sono stati ricostruiti con riferimento alla sua specifica posizione processuale; 2.2. nullità derivata dell'ordinanza per mancanza dell'interrogatorio preventivo previsto dall'articolo 291, comma 1-quater cod. proc. pen. Il Tribunale ha respinto, travisandone la portata, l'eccezione difensiva proposta in sede di riesame in cui sosteneva che la insussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. a) dell'articolo 274 cod. proc. pen., che il giudice avrebbe dovuto valutare al momento dell'adozione della misura, avrebbe comportato la necessità di esperire prima dell'adozione della misura l'interrogatorio. Il Tribunale si è limitato a rilevare l'autoevidenza delle condotte contestate ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari sul rilievo che i fatti sono di epoca recente, risalendo le ultime condotte all'aprile 2022, trascurando, altresì, la necessità di valutare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere e le ragioni per le quali non possano essere tutelate ricorrendo ad una misura quale quella interdittiva; 2.3. nullità derivata dell'ordinanza per omesso interrogatorio ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., reso necessario dalla mancanza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lett. a) cod. proc. pen. Considerato in diritto 1.I motivi di ricorso che eccepiscono la nullità dell'ordinanza impositiva per omesso interrogatorio preventivo dell'indagato e dell'ordinanza del Tribunale del riesame, sono fondati. 2.Con la legge n. 114 del 9 agosto 2024 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) è stato modificato l'articolo 291 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari. L'articolo 2, comma 1, lett. e) I. n. 114 cit. ha introdotto, la disposizione di cui all'articolo 291, comma 1-quater secondo la quale Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale . La disciplina transitoria della L. 114 cit. (con l'articolo 9, comma 1), ha previsto che si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge solo Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1 -quinquies, g), numero 2), h), I) e m), e di cui all'articolo 4 : in sintesi, si applicano alla materia che qui interessa le sole disposizioni che regolano l'attribuzione dell'applicazione delle misure al giudice collegiale e la correlativa disciplina. L'articolo 2, comma 1, lett. e), I. 114 cit. ha regolato contenuto e modalità dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, che oggi sono disciplinati dall'articolo 291, commi 1-sexies e 1-septies; dell'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, prevedendo la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia (articolo 291-comma 1-octies, cod. proc. pen.); le modalità di documentazione (integrale, a pena di inutilizzabilità secondo le modalità di cui all'art 141-bis) dell'interrogatorio (articolo 291, comma 1-novies cod. proc. pen.). L'articolo 2, comma 1, lett. f), n. 1 ha integrato l'articolo 292 cod. proc. pen. disponendo che dopo le parole articolo 327-bis sono aggiunte le seguenti e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio e, al n. 3, ha aggiunto, dopo il comma 3, il comma 3-bis secondo cui L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo . La lettera g), n. 1 dell'articolo 2, L. 114 cit. ha inserito all'articolo 294° al comma 1, dopo le parole ha proceduto le seguenti ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater oppure . Infine, la lettera i), ha previsto che all'articolo 309, comma 5, dopo le parole alle indagini sono aggiunte le seguenti e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater . 2.1. La lettura complessiva della disposizione del novellato articolo 291 cod. proc. pen. consente di rilevare che, al di là di rilievi critici già formulati dalla dottrina sulla effettiva praticabilità del sistema e sulla sua concreta estensione, è stato profondamente innovato il procedimento applicativo delle misure cautelari personali innestando nella disciplina del codice un segmento inedito, costituito dall'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini da parte del giudice competente all'adozione della misura, prima dell'adozione della misura, ovvero interrogatorio preventivo. Diversi progetti di legge si erano mossi, in passato, in tale direzione con l'obiettivo di rimuovere un vizio congenito del procedimento di applicazione della misura cautelare, quale provvedimento emesso inaudita altera parte e, dunque, un provvedimento incidente sul fondamentale diritto di libertà in violazione del canone del giusto processo, che trova una delle sue principali componenti strutturali nel contraddittorio ex articolo 111, comma 2, Cost., e sulle prerogative difensive, una necessità, oggi, rafforzata dal principio della presunzione di innocenza della persona sottoposta a indagini. L'analisi di dettaglio del procedimento di applicazione, che non è tuttavia rilevante in questa sede, consente di rilevare che, a grandi linee, sono state trasposte, in relazione all'interrogatorio preventivo ed alle propedeutiche fasi dell'invito a presentarsi della persona sottoposta ad indagini e, soprattutto, del diritto alla conoscenza degli atti sui quali la richiesta si fonda, i principi via via elaborati dalla giurisprudenza con riferimento all'interrogatorio di garanzia di cui all'articolo 294 cod. proc. pen.: si pensi alla previsione della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. 2.2.La modifica che prevede l'interrogatorio preventivo, tuttavia, non ha portata applicativa generalizzata: il contraddittorio anticipato, volendo sintetizzare, è imposto quando l'esigenza da fronteggiare è quella del pericolo di reiterazione di cui all'articolo 274, lett. c) cod. proc. pen. ma, in tal caso, non trova applicazione qualora la misura sia richiesta per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a) o articolo 362, comma 1-ter cod proc. pen. o, ancora, per gravi delitti commessi con l'uso di armi o con altri mezzi di violenza personale e, per quel che qui rileva, in ragione della concreta fattispecie, il ricorso all'interrogatorio preventivo è escluso quando sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen. I rilievi della dottrina si sono incentrati, in relazione alle condizioni e alle deroghe per l'interrogatorio preventivo, sulla tecnica normativa adoperata dal legislatore, che rinvia a categorie strutturate per altri fini (la durata delle indagini preliminari, con riferimento ai reati previsti dall'articolo 407, comma 1, lett. a); le modalità di iscrizione della notizia di reato e l'assunzione di informazioni della persona offesa, con riferimento ai casi indicati dall'articolo 362, comma 1-ter cod. proc. pen.; senza trascurare la genericità del concetto ampio di violenza personale). Soprattutto, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lett. a) cod. proc. pen., incide sulla lettura della disposizione in esame la concezione che vede l'essenza della misura cautelare in quella di un provvedimento a sorpresa , spesso, nella prassi, accompagnato, soprattutto con riferimento alla misura della custodia cautelare in carcere, dalla adozione ed esecuzione di mezzi di ricerca della prova (si pensi, in particolare, alle perquisizioni). 3.La presente vicenda processuale si innesta proprio sulle problematiche alle quali rinvia la sussistenza di esigenze di carattere probatorio e la necessità del previo interrogatorio in relazione a reati diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma, 1 lett. a), o all'articolo 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., o, comunque, commessi con armi o altri mezzi di violenza alla persona: si tratta, infatti, di reati di pubblica amministrazione in relazione ai quali, peraltro, la gravità indiziaria -fondata sulle risultanze di intercettazioni non è stata messa in discussione con il ricorso, limitato alla sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, a quella connessa al pericolo di acquisizione della prova (articolo 274, lett. a) cod. proc. pen.) che ha rivestito carattere preponderante nelle valutazioni del Tribunale del riesame investito dell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica. Rileva, in primo luogo, ricostruire la dinamica della vicenda cautelare. La richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con gli stessi convivono, veniva proposta dal Pubblico Ministero il 30 maggio 2024, quindi in data antecedente alla entrata in vigore, e addirittura alla adozione della legge n. 114 del 2014 (che ha avuto un iter legislativo piuttosto complesso). Dalla lettura della richiesta (pag. 88) si rileva che il Pubblico Ministero allegava la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio sul rilievo che tutti gli indagati prestano ancora servizio presso la Camera di Commercio e che vi è il concreto pericolo che gli indagati possano subornare o intimidire le persone informate sui fatti in specie colleghi che devono ancora essere sentiti , concretezza del pericolo che doveva essere valutata anche in relazione alla spregiudicatezza che gli indagati hanno mostrato commettendo, senza soluzione di continuità nel passato . Deduceva, altresì, in ragione della reiterazione e modalità di commissione dei fatti, il pericolo di recidiva specifica. L'ordinanza cautelare è stata adottata il 25 ottobre 2024, senza procedere ad interrogatorio preventivo, e il giudice (pag. 16) riteneva sussistenti le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lett. c), cod. proc. pen. In data 8 novembre 2024 si era proceduto all'interrogatorio di garanzia dell'indagato, che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Risulta, altresì, che nella richiesta di riesame (al punto 2) veniva dedotta la motivazione apparente o aspecifica sulle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lett. a), cod. proc. pen. e (al punto 3) la nullità derivata dell'ordinanza di applicazione della misura per violazione dell'articolo 291-quater cod. proc. pen., perché la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione avrebbe dovuto comportare l'effettuazione dell'interrogatorio anticipato. Il Tribunale del riesame (punto 14), ha ritenuto infondato il motivo relativo all'apparenza della motivazione dell'ordinanza genetica sulle esigenze probatorie ed ha richiamato il paragrafo dell'ordinanza genetica dedicato all'esame delle esigenze probatorie con indicazione di fatti specifici e concreti e, segnatamente, la circostanza che gli indagati si avvalgono di modalità di ricezione delle somme prezzo della corruzione tale da ostacolare le indagini, adottando forme idonee ad eludere i controlli e ad occultare le transazioni. Dunque sono avvezzi ed usi alla simulazione, che costituisce una delle possibili condotte di inquinamento probatorio... . Le modalità dei fatti e la loro reiterazione sono state ritenute rilevanti anche per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quelli per i quali si procede, pericolo sul quale l'ordinanza impugnata si è, nel prosieguo, ampiamente diffusa. 4.È necessario, in primo luogo, verificare se la disposizione di cui all'articolo 291, comma 1-quater cod. proc. pen. operi anche ai fini della emissione di misure coercitive richieste prima dell'entrata in vigore della novella, ma disposte successivamente e, in caso positivo, se il giudice che dispone la misura cautelare sia vincolato, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla richiesta del Pubblico Ministero o possa prescinderne. Ad entrambi i quesiti la giurisprudenza di legittimità ha già dato risposta affermativa. Nella notizia di decisione n. 1, relativa al ricorso n. 37965 trattato all'udienza del 29 gennaio 2025, si afferma, con conclusioni che il Collegio condivide, che, in assenza di una normativa transitoria, ai fini della regolamentazione del fenomeno di successione di leggi nel tempo, rileva la disciplina del procedimento di applicazione della misura e, quindi, dell'ordinanza che il giudice si accinge ad emettere, evidentemente dopo avere verificato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In relazione a tali aspetti, come noto, il giudice non solo non è vincolato dalla richiesta ma, ai sensi dell'articolo 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è tenuto, pena la nullità dell'ordinanza, a svolgere l'esposizione e l'autonoma valutazione degli indizi e delle specifiche esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza: una disposizione di dettaglio funzionale ad evitare l'adozione non solo delle ordinanze redatte secondo la tecnica del copia-incolla, ma, soprattutto, ad esaltare la verifica e la sussistenza della concretezza delle esigenze cautelari sulla vicenda specifica rifuggendo da formula stereotipe e da motivazioni di stile o apparenti. La giurisprudenza, ha, finora, ritenuto che non viola il principio della domanda cautelare il giudice che ritiene sussistente un periculum libertatis diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal pubblico ministero richiedente (in tempi più recenti Sez. 2, n. 42438 del 06/11/2024, E., Rv. 287260). È un principio che può trovare applicazione anche in relazione alle valutazioni pertinenti al ricorso all'interrogatorio preventivo, che il giudice dispone una volta che abbia ritenuto di adottare la misura, in quanto appare compatibile con le finalità di tutela del contraddittorio e della presunzione di innocenza dell'indagato che di tale istituto costituiscono la ratio. La funzione di garanzia del giudice per le indagini preliminari, fin dal momento della emissione della misura, comporta, dunque, che questi non è vincolato alla individuazione delle esigenze cautelari indicate dal Pubblico Ministero, ma può prescinderne o perché le ritenga insussistenti ovvero perché ritenga sussistenti, sebbene non indicate nella richiesta del Pubblico Ministero, esigenze cautelari diverse, anche ostative all'interrogatorio preventivo ex articolo 294-quater cod. proc. pen. Deve, quindi, pervenirsi alla conclusione che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina era tenuto, al momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare del 25 ottobre 2024, facendo applicazione della regula iuris di cui all'articolo 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., ad esaminare la sussistenza delle esigenze cautelari allegate dal Pubblico Ministero e, avendo ritenuto sussistenti solo le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lett. c)°cod. proc. pen., cioè il pericolo di reiterazione di reati contro la pubblica amministrazione (diversi da quelli inclusi nell'elenco di cui agli articolo 407, comma 2, lett. a) e 362, comma I-ter cod. proc. pen. ovvero di delitti commessi con armi o con altri mezzi di violenza personale), il giudice era tenuto a procedere, ai sensi dell'articolo 294, comma 1-quater cod. proc. pen., all'interrogatorio preventivo dell'indagato per il quale era stata avanzata la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari. Nell'ordinanza genetica, infatti, non è riportato alcun autonomo paragrafo dedicato all'esame delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lett. a), cod. proc. pen., a meno di non voler ritenere che tale esame sia svolto nella parte in cui, esaminando il pericolo di reiterazione, vengono richiamate le modalità occulte di ricezione delle somme quali forme idonee ad eludere i controlli , motivazione alla quale il Tribunale del riesame ha fatto riferimento per disattendere il rilievo della difesa sulla necessità dell'interrogatorio preventivo. Si tratta, tuttavia, di motivazione priva di consistenza. Premesso che lo stesso Pubblico Ministero, nella richiesta di applicazione della misura, aveva fatto riferimento al concreto pericolo che gli indagati possano subornare o intimidire le persone informate sui fatti in specie colleghi che devono ancora essere sentiti , valorizzando la spregiudicatezza degli indagati che ancora prestavano servizio presso l'Ufficio, tali riferimenti, in carenza di elementi concreti, evocano un pericolo di inquinamento probatorio del tutto generico e indeterminato. In relazione ai reati, commessi in un ufficio pubblico in cui veniva predisposta la documentazione necessaria per le varie operazioni di iscrizione e allestiti i contatti con i clienti intercettati dalle videocamere che vi erano state installate dagli inquirenti, non è neppure indicato un pericolo di inquinamento probatorio, inteso in senso lato, tale da rendere necessario il ricorso alla misura cautelare per non vanificare l'acquisizione di materiale fondamentale per le indagini, pericolo genericamente ricondotto alle modalità occulte del ricevimento della tangente che veniva ricevuta con modalità accorte, ma che non sono evocative di condotte di inquinamento probatorio. Un precedente di questa Corte (Sez. 2, n. 9113 del 09/01/2025, Pizzolante Salvatore, non mass.) ha già affermato, esaminando i poteri del Tribunale del riesame nel caso in cui l'ordinanza genetica sia stata emessa senza procedere all'interrogatorio preventivo, che il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall'articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. devono sussistere oggettivamente, così che la sua mancanza, rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione, provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva emessa sulla base di tali esigenze cautelari erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico . Il Collegio condivide tale conclusione°osta la precisazione che l'interrogatorio preventivo costituisce presupposto oggettivo per l'emissione della misura, derogabile solo in presenza della sussistenza e, quindi, della loro realtà oggettivadei casi che limitano la natura generale della disposizione che ha introdotto l'interrogatorio preventivo. Con riferimento ad ipotesi di riciclaggio e reati similari, la giurisprudenza ha precisato che, al fine della configurabilità dell'inquinamento probatorio, il giudice è tenuto ad operare una selezione dei comportamenti dell'agente, autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confronti dell'indagato, poiché, altrimenti, l'esigenza di cui all'articolo 274, lett. a), cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con il disposto normativo che richiede la concretezza e attualità del pericolo (cfr. Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, Pernice, Rv. 282359). 5. Il secondo aspetto che viene in rilievo è quello della natura della nullità dell'ordinanza genetica nel caso in cui, ove necessario, l'interrogatorio preventivo non sia stato eseguito, tanto al fine di individuare il regime giuridico applicabile e le modalità di eccepire la nullità stessa. L'articolo 294, comma 3-bis, cod. proc. pen, prevede, espressamente la nullità dell'ordinanza se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Come noto, la previsione di una nullità ad hoc non costituisce un elemento di per sé ostativo all'inquadramento del vizio nella categoria delle nullità di ordine generale. Ritiene la Corte che la sussunzione dell'interrogatorio preventivo nel procedimento di applicazione dell'ordinanza, quale parte integrante dell'esercizio del potere dispositivo del giudice, rende configurabile, nel caso in cui sia stato omesso, un vizio che incide sulla validità dell'ordinanza genetica, vizio che comporta una violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 291, comma 1-quater cit, incidendo sulla sfera di operatività dell'articolo 178, lett. c), cod. proc. pen, che riguarda l'intervento dell'indagato, attraverso una nullità che deve essere qualificata come a regime intermedio e che deve essere fatta valere con la richiesta di riesame. L'omissione dell'interrogatorio preventivo dà luogo ad una nullità diversa da quella dell'omesso interrogatorio di garanzia, la cui omissione inficia la efficacia dell'ordinanza e che, secondo la giurisprudenza, non può neppure essere dedotta in sede di riesame (ex multis, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202), nonché dai casi in cui, per violazione dei termini dell'invito a presentarsi o delle modalità dell'interrogatorio, si sia in presenza della violazione delle disposizioni recate dai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo. L'interrogatorio preventivo costituisce, infatti, espressione del diritto di difesa personale dell'indagato ed è regolato come fattispecie complessa, un vero e proprio subprocedimento, nel quale confluiscono la disciplina di adempimenti di carattere preliminare (l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio contenente la descrizione sommaria del fatto, comprensivo di data e luogo di commissione del reato; gli avvisi che attengono all'esercizio delle garanzie difensive; l'avviso di deposito della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia); i tempi, le modalità esecutive e la stessa documentazione dell'atto compiuto. Infine, la previsione che l'ordinanza cautelare contenga, sempre a pena di nullità, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio integra un insieme di previsioni che, attraverso una disciplina articolata, risultano funzionali a realizzare l'effettività del diritto al contraddittorio. 5.1.Il contatto anticipato tra il giudice e il (potenziale) destinatario del provvedimento restrittivo al di là dei dubbi avanzati in dottrina sulla effettiva parità delle armi che la disciplina legislativa non ha realizzato, pur con la normativa di dettaglio che si è innanzi tratteggiata costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, dell'esercizio del potere cautelare e la sua omissione costituisce un vulnus all'esercizio del diritto di difesa poiché priva T'indagato del diritto di esporre quanto utile a sua difesa: non si è in presenza, pertanto, di una causa di inefficacia della misura, eventualmente sopravvenuta, ma della inesistenza originaria di un presupposto del titolo. Già con riferimento all'interrogatorio dell'indagato previsto dall'articolo 289 cod. proc. pen. questa Corte aveva inquadrato il mancato espletamento dell'interrogatorio in un caso di nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio, riconducibile all'articolo 178, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46218 del 06/11/2009, Pisino, Rv. 245539). Tale nullità è soggetta, quale nullità generale, alle regole di deducibilità di cui all'articolo 182 cod. proc. pen. oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'articolo 180 cod. proc. pen., regole e termini che devono essere adeguati alla peculiarità dello schema procedimentale in materia cautelare, rispetto al quale rileva, come primo atto utile alla deduzione, la richiesta di riesame e non l'interrogatorio di garanzia di cui all'articolo 294 cod. proc. pen. Non vertendosi, invero, in materia di inefficacia della misura ma di invalidità del provvedimento cautelare, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articolo 306 e 310 cod. proc. pen., ma il mezzo tipico di deduzione della nullità è rappresentato dalla richiesta di riesame, che costituisce il mezzo di impugnazione preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e che consente all'indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari°, ma anche dalla necessità (o meno) dell'interrogatorio preventivo. Non rileva a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo, la mancata deduzione della nullità nel corso dell'interrogatorio di garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l'indagato abbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso, come nel caso in esame, del diritto al silenzio. L'interrogatorio preventivo non è, infatti, surrogabile e l'indagato ha interesse, a prescindere dal concreto iter processuale, all'osservanza della disposizione che è parte integrante del potere coercitivo del giudice. Questa Corte, con una risalente decisione (Sez, U., n. 7697 del 24/11/2016, Amato, non massimata sul punto), sia pure in materia diversa (l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la sua omessa notificazione)(ha affermato che sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un criterio di pregiudizio effettivo . Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Tale strada è stata seguita della giurisprudenza di legittimità che nel tempo ha elaborato orientamenti interpretativi i quali pur rispettosi del principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma, anche in funzione dissuasiva , alla inosservanza di determinate forme -rapportano, in una prospettiva meno formalistica, l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata . Le Sezioni Unite hanno richiamato per vero con riferimento alla citazione dell'imputato alcuni precedenti che si inseriscono in tale linea esegetica e hanno esaminato il rapporto tra nullitàdanno misurabile conseguimento dello scopo, pervenendo all'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi (Sez. U., n. 10251 del 17/01/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697), con la precisazione che anche una nullità a regime intermedio deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'articolo 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'articolo 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497). Riguardato in questa prospettiva, l'omesso interrogatorio preventivo dell'indagato non si risolve in una mera illegittimità, ma nell'omissione di un atto funzionale a garantire, nel complesso iter procedurale attraverso il quale si snoda, l'intervento e l'esercizio del diritto di difesa personale, che è, in primo luogo, conoscenza degli atti e possibilità di confrontarsi dialetticamente dinanzi al giudice competente con le acquisizioni probatorie. Diversamente dai casi in cui si sia in presenza di mere illegittimità dell'interrogatorio preventivo, che si è tenuto, sia pure divergendo dal modello legale, sicché l'atto, in mancanza di eccezioni formulate dalla difesa, ha raggiunto il suo scopo, sarebbe una vera e propria finzione giuridica assimilare a tali fattispecie il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo, omissione che ha effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Parimenti, si risolverebbe in una finzione ritenere che ne sia un equipollente l'interrogatorio di garanzia, successivo all'adozione della misura. L'omesso interrogatorio preventivo, quale atto indefettibile della procedura diretta alla costituzione del contraddittorio anticipato in vista di una futura decisione, integra un error in procedendo che si risolve nella omessa partecipazione dell'indagato non ad un mero atto di impulso del procedimento o ad un generico atto del procedimento, ma ad un atto funzionale a garantire la costituzione del contraddittorio prodromico alla decisione sullo status libertatis dell'indagato, sia pure in posizioni che denotano il divario piuttosto che la parità delle armi tra il pubblico ministero e l'indagato. 6. È fondato anche il motivo di ricorso che denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata. L'articolo 309, comma 9, cod. proc. pen., prevede, in via generale, il potere-dovere del Tribunale del riesame di annullare l'ordinanza impugnata, potere che deve essere esercitato allorquando il giudice per le indagini preliminari non ha proceduto all'interrogatorio preventivo di cui all'articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ed abbia emesso l'ordinanza di applicazione della misura solo per le esigenze di cui all'articolo 274, lett. c), cod. proc. pen. per reati diversi da quelli che rientrano nel catalogo di cui agli articolo 407, comma 2, lett. a), 362, comma 1-ter, cod. pen. ovvero gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale e non abbia ritenuto sussistenti le esigenze di cui all'articolo 274, lett. a) e b), cod. proc. pen.. In tale ipotesi deve essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 178, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente dedotta dall'indagato, poiché il mancato interrogatorio preventivo rende configurabile un vizio che incide sulla validità dell'ordinanza genetica e sulla legittimità del potere coercitivo esercitato dal giudice. Il giudice del riesame non può esercitare il potere integrativo e sanante, pure previsto dall'articolo 309, comma 9(cod. proc. pen., che non può essere esercitato quando l'ordinanza emessa sia inficiata da un vizio genetico, la nullità prevista dall'articolo 294, comma 3-bis, cit., che, riguardato nella prospettiva del criterio del pregiudizio effettivo , ha compromesso le garanzie difensive dell'indagato che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Ammettere, in tale caso, il potere integrativo del Tribunale significherebbe attribuire efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte , indagato o difensore, cui è rimessa l'eccezione di nullità, ma al giudice. 7. La conclusione ora illustrata non contrasta con il principio affermato da questa Corte relativo alla legittimazione del Tribunale del riesame a valutare l'eccezione sulla sussistenza del pericolo di fuga, in cui si è affermato che il riesame ha natura di gravame con effetto interamente devolutivo, in quanto preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione della misura, sicché è deducibile l'insussistenza del pericolo di fuga, esigenza cautelare ostativa al contraddittorio anticipato con l'indagato ex articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per eccepire la nullità sancita dall'articolo 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Pmt, Rv. 287575). In tale caso, infatti, la Corte di Cassazione è stata investita del ricorso del Pubblico Ministero che denunciava il vizio di violazione di legge in relazione all'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva, invece, affermato la nullità dell'ordinanza di applicazione della misura per il mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo, in conseguenza della ritenuta insussistenza del pericolo di fuga, e, dunque, in una fattispecie radicalmente diversa da quella oggetto dell'odierno ricorso, in cui viene il rilievo non tanto il principio devolutivo del riesame ma, in primo luogo, il controllo di legittimità del provvedimento adottato. Ove sia dedotta dall'indagato, come nel caso in esame, la nullità del provvedimento cautelare genetico, il Tribunale non può, ex post, integrare la motivazione ravvisando un pericolo che avrebbe comportato la deroga alla necessità dell'interrogatorio preventivo sostituendosi al giudice competente all'adozione della misura. 8.Consegue dalle argomentazioni svolte che devono essere annullate senza rinvio l'ordinanza genetica e l'ordinanza del Tribunale del Riesame, disponendo la rimessione in libertà del ricorrente, se non detenuto per altra causa. La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all'articolo 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 25 ottobre 2024, disponendo la rimessione in libertà di Lu.Gi. se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen.