Bullizza un compagno di classe: legittime sospensione ed esclusione dal viaggio di istruzione

Messa in dubbio, invece, la legittimità del provvedimento con cui è stata revocata l’autorizzazione all’uscita autonoma del ragazzo dalla scuola.

A chiedere un intervento dei giudici sono i genitori di uno studente di scuola media, il quale è finito nei guai per la colluttazione avuta con un compagno di classe affetto da sordomutismo. Ricostruito, grazie anche alle parole di alcuni testimoni, il triste episodio, l’istituto scolastico adotta un severo provvedimento disciplinare, ossia «quindici giorni di sospensione, esclusione dal viaggio di istruzione e revoca temporanea dell’uscita in autonomia». Ebbene, per i giudici, va considerata come assolutamente lineare la reazione dell’istituto scolastico. Soprattutto tenendo presente la ricostruzione dell’episodio incriminato: «l’istituto scolastico ha posto a giustificazione del provvedimento disciplinare oggetto di impugnativa il comportamento dello studente, il quale, al termine delle lezioni tenutesi circa sei mesi fa, ha avuto un grave litigio con un suo compagno di scuola, affetto da disabilità, poi trasportato al Pronto Soccorso per le medicazioni del caso». E, peraltro, «dal verbale del consiglio di classe straordinario, occupatosi della questione nei suoi risvolti disciplinari, emerge che sull’accaduto è attualmente in corso un’indagine penale per lesioni, e altra indagine è stata svolta dallo sportello “anti bullismo” della scuola, attivatosi a seguito delle segnalazioni pervenute da parte dei genitori e che, peraltro, era già venuto a conoscenza di precedenti episodi che avevano già portato ad irrogare un’altra sanzione disciplinare nei confronti dell’alunno», non in grado di mantenere l’autocontrollo né di gestire la propria rabbia. Resta così da valutare la legittimità del provvedimento disciplinare nella parte relativa all’esclusione dell’alunno dal viaggio di istruzione e della revoca temporanea dell’uscita autonoma. Secondo il legale che rappresenta i due genitori, si tratta di sanzioni che, nello specifico, «hanno prodotto l’unico effetto di punire i genitori obbligandoli a chiedere permessi di uscita dal lavoro per andare a prendere il minore». Quanto all’esclusione dell’alunno dal viaggio di istruzione, è sufficiente richiamare il regolamento di disciplina, che, osservano i giudici, annovera tra le sanzioni disciplinari anche quella dell’esclusione dai viaggi di istruzione. Su questo punto, la valutazione dell’istituto si è scrupolosamente conformata alle previsioni regolamentari, che costituiscono la fonte più aggiornata di disciplina dei diritti e dei doveri degli alunni all’interno della scuola. E questo «anche avuto riguardo alla finalità educativa che contrassegna la sanzione in esame, volta, nel caso specifico, a rafforzare il senso di responsabilità del minore, al contempo mirando a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica a seguito del grave episodio». Viceversa, però, «la revoca temporanea della possibilità di uscita autonoma dell’alunno dal plesso scolastico effettivamente non risulta tra le misure previste dal regolamento di disciplina, che, all’affermazione per cui i provvedimenti disciplinari devono essere ispirati al principio di gradualità, fa seguire una compiuta elencazione delle tipologie di sanzioni in base alla loro gravità, senza annoverare anche la revoca dell’uscita autonoma dell’alunno in precedenza autorizzata dai genitori». Si tratta, difatti, di un rimedio che lo stesso istituto scolastico aveva preannunciato a fini sostanzialmente precauzionali, ossia quale forma di tutela, della scuola e (paradossalmente) della stessa famiglia del minore, dal ripetersi, nell’immediato, di eventi del tipo di quello accaduto. E anche la difesa dell’amministrazione conferma che tale accorgimento è stato preso per fronteggiare la, invero più che comprensibile, esigenza prudenziale di evitare ogni possibile rischio, reso concreto dal combinarsi di circostanze di tempo e di luogo sfavorevoli. Ci si riferisce al fatto che «al termine dell’orario scolastico la stanchezza degli alunni è notoriamente accentuata dalla permanenza per lunghe ore in aula, sicché nel caso di contingenti conflittualità tra compagni di scuola è del tutto ragionevole ipotizzare che eventuali situazioni di disagio latenti nell’ambiente scolastico possano acuirsi proprio in ragione dell’assenza di figure di riferimento al termine delle lezioni». Secondo i giudici, però, «tale comprensibile giustificazione, nell’escludere intenti defatigatori nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, costituisce tuttavia, al tempo stesso, il limite intrinseco del provvedimento impugnato, che pecca sotto il censurato aspetto dello sviamento di potere. La funzione dell’atto in esame, nella parte che qui viene in discussione, non persegue le finalità disciplinari declamate, rispondendo invece a diverse esigenze di natura cautelare e di sicurezza delle persone». Detto ciò, «l’autorizzazione all’uscita autonoma, al termine delle lezioni, del minorenne frequentante la scuola secondaria di primo grado è regolata» dalla normativa secondo cui «i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza». Peraltro, il figlio «non ha ancora compiuto 14 anni, per cui l’autorizzazione all’uscita autonoma dal plesso scolastico è stata resa dai genitori. Tuttavia, «il modulo da essi compilato reca anche la dichiarazione dei genitori per cui (tra le altre) su richiesta della scuola, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza provvederanno a ritirare personalmente il minore al termine delle lezioni o a farlo ritirare da altro soggetto maggiorenne opportunamente delegato. Si tratta di un meccanismo teso a far venir meno l’autorizzazione in precedenza rilasciata dai genitori, una sorta di decadenza della stessa, che si inquadra nel processo di auto-responsabilizzazione del minore e i cui effetti si producono al sopravvenire di ragioni ostative all’uscita autonoma dell’alunno. Tra queste, vengono espressamente indicate anche quelle attinenti alla sicurezza, sicché l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, avrebbe potuto fronteggiare le contingenti ragioni sottese al provvedimento, nella parte relativa alla revoca dell’uscita autonoma, anche, semplicemente, accertando e dichiarando la sussistenza di sopravvenuti motivi ostativi all’uscita autonoma del minore, con la conseguente decadenza dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata dai genitori per espressa (auto)dichiarazione di questi ultimi». Sacrosanto, quindi, il provvedimento adottato dalla scuola, a fronte delle primarie esigenze cautelari e di sicurezza delle persone sottese alla misura della revoca temporanea dell’uscita autonoma dell’alunno dall’ambiente scolastico, eccezion fatta per la revoca temporanea dell’autorizzazione all’uscita autonoma dello studente.

Fatto e diritto Presidente Raiola Relatore Avino 1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul loro figlio minore, frequentante la scuola secondaria di primo grado, classe III^ E, dell'intimato Istituto Comprensivo Statale, hanno impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe, che ha comminato all'alunno 15 gg. di sospensione scolastica, oltre all'esclusione dal viaggio di istruzione e alla revoca temporanea dell'uscita autonoma. 2. L'impugnativa, corredata da istanza cautelare, è affidata a cinque motivi così rubricati: “1) Violazione di legge. Violazione della procedura prevista dall'articolo 12 del Regolamento di disciplina e dell'articolo 4 del Regolamento medesimo; 2) Violazione di legge. Violazione dell'articolo 12 del Regolamento e dei termini ivi indicati per il ricorso; 3) Violazione di legge. Violazione dell'articolo 8 del Regolamento di Disciplina. Violazione dell'articolo 3 l. 241/1990. Omessa motivazione; 4) Sulla revoca temporanea dell'uscita autonoma da scuola e sull'esclusione dell'alunno ai viaggi di istruzione Eccesso di potere; 5) Sulla revoca temporanea dell'uscita autonoma da scuola e sull'esclusione dell'alunno ai viaggi di istruzione. Violazione di legge. Violazione articolo 4 del Regolamento”. La parte ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento perché, in sintesi, esso avrebbe impedito il compiuto esercizio dei diritti di difesa, sarebbe stato assunto senza rispettare i termini previsti a garanzia del diritto di impugnativa, non recherebbe motivazione e avrebbe irrogato sanzioni non previste dal regolamento di disciplina, oltreché contrarie alle finalità educative da quest'ultimo recate. 3. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, emessa all'esito della camera di consiglio del 20.2.2025, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell'Amministrazione scolastica, rinviando l'esame dell'istanza di sospensiva alla successiva udienza cautelare del 6.3.2025. 4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Venezia, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in una con l'istanza cautelare. L'Istituto Scolastico ha anche depositato in giudizio la documentata relazione sui fatti di causa richiesta dal Tribunale. 5. All'udienza cautelare del 6.3.2025 i difensori delle parti hanno diffusamente illustrato le rispettive posizioni insistendo per l'accoglimento delle relative conclusioni e il Collegio, dato avviso della possibilità di una decisione immediata della controversia ai sensi dell'articolo 60 del cod. proc. amm., in assenza di obiezioni in proposito ha assunto la causa in decisione. 6. L'intera controversia può essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, nella sussistenza dei presupposti dettati dall'articolo 60 del cod. proc. amm.. 7. Preliminarmente il Tribunale osserva che il provvedimento impugnato è un provvedimento a contenuto plurimo, con il quale l'Amministrazione scolastica ha contestualmente comminato diverse sanzioni disciplinari in relazione al comportamento di uno studente che, in tesi, avrebbe violato il regolamento di disciplina dell'Istituto. Dal contenuto plurimo dell'atto gravato discende che la sorte dello stesso relativamente ad una sua parte non è per sé solo suscettibile di influenzare l'intero provvedimento, attesa l'autonomia ed indipendenza delle singole statuizioni in esso contenute. Con la conseguente possibilità che l'impugnativa conduca ad esiti diversi a seconda della fondatezza (o meno) della pretesa riferibile a ciascuna delle sanzioni in considerazione. 8. Ciò rilevato, il ricorso va accolto limitatamente alla parte del provvedimento impugnato che ha disposto la revoca temporanea dell'uscita autonoma del minore dal plesso scolastico, mentre per il resto va rigettato. 9. Occorre brevemente ricordare che l'Istituto scolastico resistente pone a giustificazione del provvedimento disciplinare oggetto di impugnativa il comportamento del figlio dei ricorrenti, che al termine delle lezioni del 25.10.2024 ha avuto un grave litigio con un suo compagno di scuola, affetto da disabilità, poi trasportato al pronto soccorso per le medicazioni del caso. Dal verbale del consiglio di classe straordinario del 28.11.2024, occupatosi della questione nei suoi risvolti disciplinari, emerge che sull'accaduto è attualmente in corso un'indagine penale per lesioni, e altra indagine è stata svolta dallo sportello anti bullismo della scuola, attivatosi a seguito delle segnalazioni pervenute da parte dei genitori e che, peraltro, era già venuto a conoscenza di precedenti episodi che avevano già portato ad irrogare un'altra sanzione disciplinare nei confronti dell'alunno. 10. Ciò premesso al fine di inquadrare la vicenda sotto il profilo fattuale, è infondato il primo motivo, con cui si sostiene che la procedura e le tempistiche, seguite dalla Scuola per giungere ad irrogare il provvedimento disciplinare, avrebbero impedito ai ricorrenti il compiuto esercizio del loro diritto di difesa. La tesi non è condivisibile perché dalla documentazione in atti emerge che i genitori del minore sono stati convocati una prima volta il giorno 4.11.2024, presso l'ufficio della Dirigente scolastica, alla presenza anche della vicepreside e della referente per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo (vedasi il verbale assunto al prot. n. -OMISSISdel 19.11.2024). In quella sede sono stati formalmente informati della colluttazione tra il loro figlio e un altro alunno sordomuto avvenuto al termine delle lezioni di venerdì 25.10.2024, presso il ponte dell'Accademia di Venezia. Essi sono stati pure messi al corrente del fatto che una passante presente ai fatti aveva allertato i carabinieri e i soccorsi sanitari; che era in corso un'indagine penale su quell'episodio; e che le testimonianze di altri compagni di classe descrivevano l'accaduto in tutta la sua estrema gravità, imponendo misure strutturali e di lungo periodo per aiutare il ragazzo nell'autocontrollo e nella gestione della rabbia, e, nell'immediato, per tutelare la scuola e la stessa famiglia dal possibile ripetersi di eventi similari. La Dirigente, dopo l'interlocuzione con i genitori, i quali hanno esposto le loro ragioni pure dichiarando di non voler giustificare il figlio, aggiungeva che sarebbe stato convocato un consiglio di classe straordinario per prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente. Questo al primario scopo educativo dello studente, ossia per fargli comprendere il significato delle sue azioni e la responsabilità connessa alle stesse. Per questi fatti la Scuola ha in seguito provveduto ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare in data 25.11.2024, in pari tempo contestando gli addebiti alla luce della relazione della docente (referente anti-bullismo) dell'11.11.2024 (prot. n. 6175), nonché del verbale della coordinatrice di classe del 13.11.2024 (prot. n. 6209). I genitori sono stati così informati della convocazione del consiglio di classe straordinario per il giorno 28.11.2024. Dalla lettura di quest'ultimo non solo si evince che essi erano presenti, insieme al loro figlio minore, e che in via preliminare sono stati invitati ad esprimere le loro motivazioni in merito all'accaduto, ma pure che effettivamente hanno preso la parola esponendo la loro versione dei fatti e il relativo punto di vista. Non può dunque ragionevolmente sostenersi la violazione dell'articolo 12 del regolamento di disciplina sotto l'aspetto del mancato compiuto esercizio del diritto di difesa, atteso che in adempimento della norma appena citata l'Istituto ha instaurato un contraddittorio pieno ed effettivo con gli odierni ricorrenti, sia anteriormente all'avvio del procedimento disciplinare e sia in seno a quest'ultimo. 11. Anche il secondo mezzo, che ipotizza un'ulteriore violazione del citato articolo 12 per il mancato rispetto dei termini previsti a garanzia del diritto dell'alunno di impugnare la sanzione, non merita seguito. L'articolo 12 prevede che “contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Vi è un ulteriore Organo di Garanzia a livello Regionale, il quale è organismo adito a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto”. I ricorrenti non solo hanno impugnato il provvedimento disciplinare avanti all'organo di garanzia interno alla scuola, che per silentium ha confermato le misure disciplinari irrogate all'alunno, ma hanno pure presentato, nei termini, reclamo all'ufficio scolastico regionale, il quale, effettuati i necessari accertamenti istruttori, si è determinato per il rigetto nel merito di tutte le censure sollevate, conformandosi al parere obbligatorio e vincolante dell'organo di garanzia regionale per la scuola secondaria di I grado (articolo 5, comma 3°, del d.P.R. n. 249/1998), che ha anch'esso vagliato nella sua interezza la situazione dell'alunno per come sottopostagli dalla difesa dei ricorrenti. Dunque nemmeno sotto questo profilo sussiste una violazione del diritto di difesa. La tesi per cui l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto attendere la scadenza dei termini di presentazione del ricorso amministrativo prima di far decorrere l'efficacia del provvedimento disciplinare non ha addentellati nella normativa citata nell'epigrafe del motivo di ricorso, e più in generale contrasta con il principio che fissa l'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati al momento della loro comunicazione (articolo 21 bis della L. n. 241/1990). 12. Del tutto privo di pregio è il terzo mezzo, che sottopone al Collegio la questione dell'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. Di contro l'atto impugnato reca ben chiari i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, facendo espresso rinvio per relationem, da un lato, alla comunicazione n. -OMISSISdel 25.11.2024, di avvio del procedimento disciplinare, in precedenza trasmessa ai genitori dell'alunno, e dall'altro lato al verbale della seduta del consiglio di classe del 28.11.2024, tenutosi alla presenza degli stessi ricorrenti (e dunque atto, anche questo, certamente noto). Sono stati anche indicati tutti i referenti normativi applicati nel caso in esame, con particolare riferimento al d.P.R. n. 249/1998 e al regolamento di disciplina dell'Istituto scolastico. Pure l'oggetto del provvedimento esplicitava le ragioni della notifica del provvedimento disciplinare assunto in relazione ai fatti avvenuti in data 25.10.2024. Da qui la palese infondatezza del motivo. 13. Vanno infine esaminati congiuntamente il quarto e quinto mezzo, che sottopongono al Collegio la comune questione della legittimità del provvedimento disciplinare nella parte relativa all'esclusione dell'alunno dal viaggio di istruzione e della revoca temporanea dell'uscita autonoma. Secondo i ricorrenti si tratterebbe di sanzioni non previste dal regolamento di disciplina e pure contrarie alle finalità disciplinari contenute nell'articolo 4 del regolamento di disciplina. Ossia di sanzioni che, nel caso di specie, avrebbero prodotto l'unico effetto di punire i genitori obbligandoli a chiedere permessi di uscita dal lavoro per andare a prendere il minore. Le doglianze sono fondate solo in minima parte. 13.1. Quanto all'esclusione dell'alunno dal viaggio di istruzione è sufficiente richiamare l'articolo 5 del regolamento di disciplina, che annovera tra le sanzioni disciplinari anche quella dell'esclusione dai viaggi di istruzione. E ai sensi dell'articolo 4, punto 10°, del regolamento di disciplina, nella versione da ultimo approvata dal Collegio docenti con delibera n. 40 del 17.5.2023 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 37 del 24.10.2023: “Gli alunni che hanno subito un provvedimento disciplinare di allontanamento sono esclusi dai viaggi di istruzione. Il Consiglio di classe si riserva comunque di valutare ogni singolo caso”. Il Collegio ritiene che la valutazione dell'Istituto si sia scrupolosamente conformata alle citate previsioni regolamentari, che costituiscono la fonte più aggiornata di disciplina dei diritti e dei doveri degli alunni all'interno dell'Istituto resistente (cfr. il doc. n. 16 dep. dall'Amministrazione). E questo anche avuto riguardo alla finalità educativa che contrassegna la sanzione in esame, nel caso di specie volta a rafforzare il senso di responsabilità del figlio dei ricorrenti, al contempo mirando a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica a seguito del grave episodio accaduto il 25.10.2024. Sotto questi aspetti il provvedimento resiste alle censure sollevate con il quarto e quinto motivo. 13.2. Viceversa, la revoca temporanea della possibilità di uscita autonoma dell'alunno dal plesso scolastico effettivamente non risulta tra le misure previste dal regolamento di disciplina, che all'affermazione per cui i provvedimenti disciplinari devono essere ispirati al principio di gradualità (articolo 4, comma 4°), fa seguire una compiuta elencazione delle tipologie di sanzioni in base alla loro gravità (articolo 5), senza annoverare anche la revoca dell'uscita autonoma dell'alunno in precedenza autorizzata dai genitori. Si tratta infatti di un rimedio che lo stesso Istituto comprensivo aveva preannunciato a fini sostanzialmente precauzionali, ossia quale forma di tutela della Scuola e (paradossalmente) della stessa famiglia del minore dal ripetersi, nell'immediato, di eventi del tipo di quello accaduto il 25.10.2024 (vd. in questo senso il verbale del 4.11.2024, sub all.to n. 15 dep. dalla parte resistente). Anche la difesa dell'Amministrazione conferma che tale accorgimento è stato preso per fronteggiare la, invero più che comprensibile, esigenza prudenziale di evitare ogni possibile rischio, reso concreto dal combinarsi di circostanze di tempo e di luogo sfavorevoli. Ci si riferisce al fatto che al termine dell'orario scolastico la stanchezza degli alunni è notoriamente accentuata dalla permanenza per lunghe ore in aula, sicché nel caso di contingenti conflittualità tra compagni di scuola è del tutto ragionevole ipotizzare che eventuali situazioni di disagio latenti nell'ambiente scolastico possano acuirsi proprio in ragione dell'assenza di figure di riferimento al termine delle lezioni. Tale comprensibile giustificazione, nell'escludere intenti defatigatori nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, costituisce tuttavia, al tempo stesso, il limite intrinseco del provvedimento impugnato, che pecca sotto il censurato aspetto dello sviamento di potere. La funzione dell'atto in esame, nella parte che qui viene in discussione, non persegue le finalità disciplinari declamate, rispondendo invece a diverse esigenze di natura cautelare e di sicurezza delle persone. E tanto determina l'accoglimento del quarto e quinto mezzo, nei sensi sin qui precisati, limitatamente alla misura della revoca temporanea dell'uscita autonoma dell'alunno. 13.3. Al contempo il Tribunale non può però esimersi dall'effettuare le seguenti, ulteriori, considerazioni. L'autorizzazione all'uscita autonoma, al termine delle lezioni, del minorenne frequentante la scuola secondaria di primo grado è regolata dall'articolo 19 bis della L. 4 dicembre 2017 n. 172, secondo cui (comma 1°) “1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”. Il figlio dei ricorrenti non ha ancora compiuto 14 anni, per cui ricade sotto la sfera applicativa della disposizione in esame. Tant'è che l'autorizzazione all'uscita autonoma dal plesso scolastico è stata resa dai genitori ai sensi della citata previsione normativa. Tuttavia il modulo da essi compilato reca anche la dichiarazione dei genitori per cui (tra le altre) “su richiesta della scuola, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza provvederanno a ritirare personalmente il minore al termine delle lezioni o a farlo ritirare da altro soggetto maggiorenne opportunamente delegato”. Si tratta di un meccanismo teso a far venir meno l'autorizzazione in precedenza rilasciata dai genitori, una sorta di decadenza della stessa, che si inquadra nel processo di auto-responsabilizzazione del minore e i cui effetti si producono al sopravvenire di ragioni ostative all'uscita autonoma dell'alunno. Tra queste vengono espressamente indicate anche quelle attinenti alla sicurezza, sicché l'Amministrazione resistente, nell'esercizio della sua discrezionalità, avrebbe potuto fronteggiare le contingenti ragioni sottese al provvedimento, nella parte relativa alla revoca dell'uscita autonoma, anche, semplicemente, accertando e dichiarando la sussistenza di sopravvenuti motivi ostativi all'uscita autonoma del minore, con la conseguente decadenza dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata dai genitori per espressa (auto)dichiarazione di questi ultimi. 13.4. Per queste ragioni il Tribunale, se da un lato non può che condividere la censura di eccesso di potere per sviamento, sollevata dai ricorrenti con riferimento alla parte del provvedimento disciplinare recante la revoca dell'uscita autonoma del minore, dall'altro lato, considerate le primarie esigenze cautelari e di sicurezza delle persone sottese alla misura della revoca temporanea dell'uscita autonoma dell'alunno dall'ambiente scolastico, ritiene doveroso modulare nel tempo gli effetti dell'annullamento disposto in questa sede. Ciò in adesione all'orientamento del Consiglio di Stato (inaugurato dalla sentenza del C.d.S., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755) che ha riconosciuto la possibilità, per il Giudice amministrativo, di modulare gli effetti delle sue decisioni, finanche derogando alla regola della retroattività degli effetti dell'annullamento dell'atto impugnato e, in particolare: (a) limitando parzialmente la retroattività di detti effetti; (b) stabilendone una decorrenza ex nunc; (c) escludendone del tutto la produzione. Modulazione, quella sopra descritta, che è ammessa allorché l'applicazione della regola della retroattività degli effetti dell'annullamento risulti, alternativamente, “incongrua e manifestamente ingiusta” (ed è il caso di specie; cfr. supra, §§ 13.2. e 13.3.), oppure “in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale” (Cons. St., n. 2755/2011, cit.). Il ricorso alla tecnica della graduazione nel tempo degli effetti della sentenza, peraltro, è stato legittimato (seppure in ambito del tutto diverso) anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., Ad. Plen., 22 dicembre 2017, n. 13, che, in adesione alla teoria del prospective overruling, elaborata negli ordinamenti di common law, ha limitato al futuro l'applicazione del principio di diritto ivi affermato in contrasto con l'orientamento prevalente in passato), e da ultimo sempre il Giudice d'appello, nell'esaminare ex professo il tema delle tecniche di governo dell'efficacia delle pronunce giurisdizionali, ne ha confermato l'utilizzabilità, precisando (tra l'altro) che la disponibilità, da parte del Giudice, degli effetti demolitori si giustifica alla luce dell'atipicità dell'apparato rimediale configurato dal codice del processo amministrativo (C.d.S., sez. I, parere del 30 giugno 2020, n. 1233). I principi giuridici che sono alla base degli istituti sopra descritti (e degli orientamenti giurisprudenziali che ne hanno sancito l'ammissibilità) inducono dunque il Collegio a stabilire che il pur limitato effetto caducatorio disposto con il presente provvedimento si produrrà a partire dal momento in cui l'Istituto resistente, nell'esercizio della sua discrezionalità, avrà, eventualmente, dichiarato la decadenza o comunque sancito il venir meno dell'autorizzazione all'uscita autonoma del figlio degli odierni ricorrenti, nella sussistenza delle ragioni ritenute in tal senso ostative, ovvero, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di provvedere, alla scadenza del termine di 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento all'Amministrazione scolastica o dalla sua notifica qualora precedente. 14. In definitiva il ricorso va accolto negli stretti limiti indicati nel § 13.2. della presente pronuncia, con il conseguente annullamento del provvedimento in epigrafe unicamente nella parte relativa alla revoca dell'uscita autonoma del minore dal plesso scolastico. Mentre, avuto riguardo alle altre sanzioni disciplinari, l'impugnativa deve essere rigettata. Effetti caducatori graduati secondo quanto stabilito nel § 13.4 della presente pronuncia. 15. Le spese di lite trovano integrale compensazione vista la peculiarità della materia in esame, la natura degli interessi incisi dall'azione amministrativa e la delicatezza delle valutazioni rimesse all'Amministrazione scolastica. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla parte del provvedimento in epigrafe recante la revoca dell'uscita autonoma del minore, che per l'effetto, negli stessi limiti del detto accoglimento, viene annullato, con effetti caducatori graduati secondo quanto disposto nel § 13.4. della presente pronuncia; -respinge il ricorso avuto riguardo alle altre misure disciplinari disposte dal provvedimento in epigrafe. Compensa integralmente le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1°, 2° e 5°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1°, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificarli.