Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il liquidatore può sollevare l'eccezione di revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso presentato da una banca contro il decreto del giudice delegato alla procedura di liquidazione, che aveva riconosciuto un credito di oltre 3 milioni legato al mancato rimborso di un mutuo ipotecario, considerandolo come un credito chirografario. Il Tribunale aveva confermato sia la legittimazione dei liquidatori giudiziali a proporre l'eccezione revocatoria della garanzia ipotecaria (come previsto dall'articolo 2901 c.c.), sia la fondatezza dell'eccezione stessa, vista la natura fraudolenta dell'operazione della banca, consistita nell'utilizzo strumentale del mutuo fondiario per garantire un credito chirografario precedentemente vantato dall'istituto nei confronti della società presieduta dal sovraindebitato. La Suprema Corte sottolinea che la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ha natura concorsuale, e che il liquidatore predispone un progetto di stato passivo approvandolo o modificandolo in base alle osservazioni dei creditori; se le contestazioni non sono superabili, la decisione finale spetta al giudice. I giudici di legittimità hanno quindi stabilito che «in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli articolo 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'articolo 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c., in applicazione del principio generale temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, posto che ai sensi dell'articolo 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012 – introdotto dal d.l. 137/2020, conv. con mod. dalla l. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile». La Corte, inoltre, aggiunge che «l'ammissione al passivo del credito su mutuo al chirografo non osta alla revocatoria dell'operazione del negozio indiretto volto, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente». Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nelle fattispecie di cd. esterovestizione fondiaria, «e cioè di mutuo ipotecario stipulato a copertura di una pregressa esposizione debitoria chirografaria, il credito viene generalmente ammesso al chirografo, attesa l'effettiva erogazione della somma e la revocabilità della sola ipoteca (n. 30327/2025), la cui costituzione assume (salvo risulti il contrario, con la previsione di un corrispettivo a carico del creditore) la natura di atto a titolo gratuito, come accade appunto quando la stipulazione di un contratto di mutuo, con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, non risulti in realtà destinata a procurare a quest'ultimo l'effettiva disponibilità delle relative somme, essendo piuttosto destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che gravava sullo stesso nei confronti del mutuante» (n. 20/2025). Pertanto, l'intera operazione è impugnabile per revocatoria, in quanto mira, da un lato, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, dall'altro, a costituire una garanzia per un debito preesistente: ne deriva che il vantaggio ottenuto dalla banca non risiede nell'atto di stipula del mutuo fondiario in sé, bensì nell'utilizzo dello stesso come strumento per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso.
Presidente Ferro – Relatore Vella Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.