Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il liquidatore può sollevare l'eccezione di revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso presentato da una banca contro il decreto del giudice delegato alla procedura di liquidazione, che aveva riconosciuto un credito di oltre 3 milioni legato al mancato rimborso di un mutuo ipotecario, considerandolo come un credito chirografario. Il Tribunale aveva confermato sia la legittimazione dei liquidatori giudiziali a proporre l'eccezione revocatoria della garanzia ipotecaria (come previsto dall'articolo 2901 c.c.), sia la fondatezza dell'eccezione stessa, vista la natura fraudolenta dell'operazione della banca, consistita nell'utilizzo strumentale del mutuo fondiario per garantire un credito chirografario precedentemente vantato dall'istituto nei confronti della società presieduta dal sovraindebitato. La Suprema Corte sottolinea che la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ha natura concorsuale, e che il liquidatore predispone un progetto di stato passivo approvandolo o modificandolo in base alle osservazioni dei creditori; se le contestazioni non sono superabili, la decisione finale spetta al giudice. I giudici di legittimità hanno quindi stabilito che «in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli articolo 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'articolo 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c., in applicazione del principio generale temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, posto che ai sensi dell'articolo 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012 – introdotto dal d.l. 137/2020, conv. con mod. dalla l. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile». La Corte, inoltre, aggiunge che «l'ammissione al passivo del credito su mutuo al chirografo non osta alla revocatoria dell'operazione del negozio indiretto volto, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente». Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nelle fattispecie di cd. esterovestizione fondiaria, «e cioè di mutuo ipotecario stipulato a copertura di una pregressa esposizione debitoria chirografaria, il credito viene generalmente ammesso al chirografo, attesa l'effettiva erogazione della somma e la revocabilità della sola ipoteca (n. 30327/2025), la cui costituzione assume (salvo risulti il contrario, con la previsione di un corrispettivo a carico del creditore) la natura di atto a titolo gratuito, come accade appunto quando la stipulazione di un contratto di mutuo, con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, non risulti in realtà destinata a procurare a quest'ultimo l'effettiva disponibilità delle relative somme, essendo piuttosto destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che gravava sullo stesso nei confronti del mutuante» (n. 20/2025). Pertanto, l'intera operazione è impugnabile per revocatoria, in quanto mira, da un lato, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, dall'altro, a costituire una garanzia per un debito preesistente: ne deriva che il vantaggio ottenuto dalla banca non risiede nell'atto di stipula del mutuo fondiario in sé, bensì nell'utilizzo dello stesso come strumento per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso.
Presidente Ferro – Relatore Vella Fatti di causa 1. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il motivo di reclamo ex articolo 10, comma 6, legge n. 3 del 2012 proposto da Italfondiario Spa, in nome e per conto di SIENA NPL 2018 Srl (cessionaria del credito originariamente vantato da Banca MPS Spa), contro il decreto del 22.6.2021 con cui il giudice delegato alla procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato Me.Ma., a seguito delle osservazioni ex articolo 14-octies L. n. 3/2012 mosse dalla banca al progetto di stato passivo dei liquidatori, aveva (tra l'altro) ammesso in via chirografaria il credito di Euro 3.067.525,53 derivante dal mancato rimborso delle rate di mutuo di mutuo ipotecario dell'08/08/2013. 1.1. – In particolare, il Tribunale ha confermato sia la legittimazione dei liquidatori giudiziali a proporre l'eccezione revocatoria della garanzia ipotecaria ex articolo 2901 c.c., sia la fondatezza di tale eccezione, in ragione della ritenuta natura fraudolenta dell'operazione, consistita nell'utilizzo strumentale e contra legem del mutuo fondiario per munire di prelazione ipotecaria un pregresso credito chirografario vantato dalla stessa banca nei confronti di A.C. Siena Spa, del cui Consiglio di amministrazione era presidente lo stesso Me.Ma. 1.2. – Avverso detta decisione DoNext Spa (già Italfondiario Spa), sempre in nome e per conto di SIENA NPL 2018 Srl, ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui ha resistito con controricorso la liquidatela della procedura di sovraindebitamento. 1.3. – Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380-bis 1 c.p.c. chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Ragioni della decisione 2. – Prelim.inarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario ex articolo 111 comma 7 Cost., poiché ricorrono sicuramente i requisiti di decisorietà e definitivtà del provvedimento impugnato, che - attraverso un procedimento di carattere contenzioso - incide su diritti soggettivi (in generale, Cass. Sez. U, 24068/2019, 32359/2018, 27073/2016; in tema di sovraindebitamento Cass. 22797/2023, 30259/2024, 11448/2025). 3. – Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articolo 95 L.Fall., 14-decies L. n. 3/2012 e 14 prel., per avere il Tribunale errato nel ritenere applicabile analogicamente l'articolo 95, comma 1, ult. periodo L.Fall. alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla L. n. 3/2012, con conseguente legittimazione dei liquidatori a proporre in via incidentale , nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo (articolo 14-octies L.cit.), l'eccezione revocatoria ex articolo 2901 c.c., nonostante si tratti di norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica e sebbene il legislatore, laddove ha voluto, ha richiamato espressamente le norme fallimentari, ad esempio prevedendo nell'articolo 14-decies comma 2 L. 3/2012 (introdotto con D.L. 137/2020 conv. con mod. dalla L. 176/2020) solo l'esercizio delle azioni, previa autorizzazione del giudice. 3.1. – Il motivo è infondato. 3.2. – La procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato di cui agli articolo 14-ter e s., L. n. 3 del 2012 (e successive modifiche) ha indubbiamente una connotazione concorsuale, come si evince, in primis, dal contenuto e dagli effetti del decreto di apertura della liquidazione ex articolo 14-quinquies L.cit., che a norma del comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento . La legge contempla espressamente il deposito di domande di partecipazione al passivo (articolo 14-septies) e un apposito procedimento di formazione dello stesso, consegnato in prima battuta al liquidatore, che predispone un progetto di stato passivo e, in assenza di osservazioni dei creditori interessati, lo approva – ovvero, recependole, lo modifica – mentre, in caso di contestazioni non superabili, rimette al giudice la definitiva formazione del passivo (articolo 14-opties). È altresì pacifico che il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, ogni azione prevista dalla legge per recuperare beni e crediti del sovraindebitato, nonché le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile , ai sensi dell'articolo 14-decies, come integrato dal D.L. 137/2020, convertito con mod. dalla L. 176/2020, le cui disposizioni sono espressamente dichiarate applicabili anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, come quella in esame. 3.3. – Ora, la ritenuta legittimazione del liquidatore a far valere in via di eccezione ciò che pacificamente può far valere in via di azione è frutto non tanto di un'applicazione analogica dell'articolo 95, comma 1, ult. periodo L.Fall., quanto (e già) del principio generale per cui ciò che si può far valere in via di azione si può far valere, a maggior ragione, in via di eccezione, quand'anche la relativa azione si sia prescritta (cfr., da ultimo, Cass. 20/2025). La stessa disposizione dell'articolo 95 L.Fall. non integra una norma di carattere eccezionale – tanto che anche prima della sua introduzione nella legge fallimentare si ammetteva la possibilità di far valere la cd. revocatoria per le vie brevi, al fine di escludere dal passivo un credito – ma una trasposizione normativa del principio quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum (Cass. 9136/2020). Viene conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli articolo 14-ter e s. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'articolo 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c., in applicazione del principio generale temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, posto che ai sensi dell'articolo 14-decies, comma 2, L. n. 3/2012 – introdotto dal D.L. 137/2020, conv. con mod. dalla L. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile . 4. – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli articolo 2901 c.c., 2809 c.c., 38 e 39TUB, 95 L.Fall., 113, 115 e 116 c.p.c., per avere il collegio ritenuto sussistenti i requisiti dell'actio pauliana, con conseguente revoca ed inefficacia delle ipoteche concesse dal debitore a garanzia del contratto di mutuo dell'08/08/2013, nonostante l'effettiva destinazione delle somme mutuate debba essere considerata irrilevante ai fini del riconoscimento della prelazione ipotecaria in sede concorsuale. Inoltre, l'ammissione del credito al chirografo farebbe venir meno il presupposto dell'inopponibilità del mutuo alla massa fallimentare, necessario ai fini della revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione dell'ipoteca, che beneficia del consolidamento breve ex articolo 39 TUB. Infine, non sarebbero stati accertati i presupposti della preesistenza delle ragioni creditorie e del mutamento quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocato. 4.1. – Il motivo è inammissibile, anche ex articolo 360-bis c.p.c. 4.2. – Occorre innanzitutto premettere, sul tema adombrato del cd. mutuo di scopo , che non è qui in questione la validità, bensì solo l'efficacia, del contratto di mutuo ipotecario, con conseguente irrilevanza della recente decisione delle Sezioni unite di questa Corte per cui il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo (Cass. Sez. U, 5841/2025). 4.3. – In secondo luogo, il beneficio del consolidamento breve dell'ipoteca, ex articolo 39 TUB, non riguarda la revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c. (Cass. 86/2022), qui in discussione, bensì la revocatoria fallimentare (nel senso che le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate alla revocatoria di cui all'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e prima dell'articolo 67 L.Fall., quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). 4.4. – È poi pacifico che l'ammissione al passivo del credito su mutuo al chirografo non osta alla revocatoria dell'operazione del negozio indiretto volto, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente (Cass. 3817/2025, 20/2025, 4694/2021, 3955/2016). Come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, nelle fattispecie di cd. eterovestizione fondiaria, e cioè di mutuo ipotecario stipulato a copertura di una pregressa esposizione debitoria chirografaria, il credito viene generalmente ammesso al chirografo, attesa l'effettiva erogazione della somma e la revocabilità della sola ipoteca (Cass. 30327/2025), la cui costituzione assume (salvo risulti il contrario, con la previsione di un corrispettivo a carico del creditore) la natura di atto a titolo gratuito, come accade appunto quando la stipulazione di un contratto di mutuo, con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, non risulti in realtà destinata a procurare a quest'ultimo l'effettiva disponibilità delle relative somme, essendo piuttosto destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che gravava sullo stesso nei confronti del mutuante (Cass. 20/2025). 4.5. – Costituisce insomma diritto vivente il principio per cui una simile operazione non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente), né quella della novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi invece configurare - come accennato – alla stregua di un procedimento negoziale indiretto; in esso, l'importo pattuito viene effettivamente erogato ed utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario; ne consegue che l'intera operazione è impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo fondiario in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (Cass. 3817/2025, che richiama espressamente Cass. 4694/2021, 19746/2018, 4202/2018 e 3955/2016). 4.6. – Quanto ai presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, la contestazione verte nel merito di accertamenti non sindacabili in questa sede perché riservati ai giudici del reclamo, i quali hanno comunque dato atto della preesistenza di un credito ipotecario di 1,6 milioni di Euro (senza che risulti dirimente trattarsi di ulteriore credito della Banca MPS) e menzionato crediti erariali privilegiati per 2,6 milioni di Euro (almeno parte dei quali ragionevolmente assunti come preesistenti), a fronte di un evidente depauperamento per la totale gratuità dell'atto dispositivo compiuto. 5. – Segue la condanna alle spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.