L’articolo, dopo aver illustrato le regole e i princìpi generali in tema di decorrenza della prescrizione civile, si sofferma sull’analisi della questione relativa all’individuazione del momento di inizio di decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, alla luce, in particolare, della nuova disciplina contenuta nell’articolo 8 della legge sull’equo compenso (legge n. 49/2023). Particolare attenzione viene dedicata alla giurisprudenza formatasi in materia.
Le regole e i principi generali in tema di (momento di) decorrenza della prescrizione L'articolo 2935 c.c. prevede che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. È pacifico il principio (già enunciato nei lavori preparatori del Codice civile: cfr. Relazione al libro della tutela dei diritti, Roma, 1941, 116, n. 136), secondo cui, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, risultano astrattamente rilevanti i soli impedimenti legali (o giuridici), mentre sono totalmente irrilevanti gli ostacoli soggettivi o di mero fatto (in giurisprudenza, ex plurimis, da ultimo, v. Cass. 7 settembre 2017, n. 20907; Cass. 31 luglio 2019, n. 20642; Cass. 15 dicembre 2021, n. 40104; App. Roma, 13 dicembre 2021, n. 8195; App. Firenze, 21 marzo 2023, n. 574; Trib. Ravenna, 1° giugno 2023, n. 387; Trib. Torre Annunziata, 15 aprile 2024, n. 1092), salvo che ricorrano gli estremi di una delle specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, contemplate dall'articolo 2941 c.c. Ed è altresì pacifico che tra gli impedimenti di fatto, come tali ininfluenti sulla decorrenza della prescrizione, rientra l'ignoranza, anche incolpevole, del titolare del diritto (sul punto, in giurisprudenza, ex plurimis, v. Cass. 18 settembre 1997, n. 9291; Cass. 7 novembre 2005, n. 21495; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026; Cass. 19 luglio 2018, n. 19193; App. Genova, sez. lav., 19 marzo 2019, n. 141). Le uniche deroghe a tale principio generale possono essere previste soltanto dal legislatore, il quale, ad esempio, in materia di prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per vizi del consenso (v. articolo 1442, 2° comma, c.c.), ha attribuito rilevanza giuridica al mancato esercizio dipendente da particolari impedimenti di fatto, ritenendoli idonei a determinare uno spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione, per evidenti esigenze di tutela del contraente la cui volontà risulti viziata (in tal senso, v. Cass. 16 settembre 2016, n. 18248; Trib. Cagliari, 16 gennaio 2019). La decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale In materia di responsabilità medico-sanitaria, specie ove si tratti di danni c.d. lungolatenti, è da tempo recetto in giurisprudenza il principio secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non già dal momento in cui il danno si verifica, bensì dal momento in cui il danno viene percepito o diventa oggettivamente percepibile, e dunque conoscibile (usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche), dal danneggiato (v., fra le prime pronunce di legittimità, Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 27 luglio 2007, n. 16658; da ultimo, in giurisprudenza, v. ad es. Cass. 12 ottobre 2022, n. 29760; Cass. 9 giugno 2023, n. 16468; Trib. Bologna, 26 settembre 2024, n. 2511). Tale principio è stato comunque in diverse occasioni esteso dalla giurisprudenza alla responsabilità di altri professionisti intellettuali (con riferimento all'attività del notaio, v. ad es. Cass. 15 luglio 2009, n. 16463; da ultimo, v. Cass. 12 giugno 2023, n. 16631; Cass. 25 luglio 2023, n. 22250; prima, invece, v. in senso contrario Cass. 10 ottobre 1992, n. 11094; con riferimento all'attività difensiva dell'avvocato, v. ad es. Cass. 27 luglio 2007, n. 16658; Cass., ord. 3 novembre 2020, n. 24270; Trib. Sassari, 3 giugno 2021, n. 594; contra, però, Cass. 9 maggio 2007, n. 10578). L'articolo 8 della nuova legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali Come noto, in data 30 maggio 2023 è entrata in vigore la L. 21 aprile 2023, n. 49, contenente disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, il cui articolo 8 prevede che «il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista». Come si vede, tale disposizione, di carattere innovativo e non retroattivo (anche perché è da escludersi il ricorso, da parte del legislatore, allo strumento della interpretazione c.d. autentica), stabilisce un principio diametralmente opposto a quello cui è pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata in materia di exordium praescriptionis dell'azione di responsabilità professionale. Rimane, tuttavia, controverso l'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 49/2023. Secondo una prima impostazione, che si basa sul contesto normativo in cui quella disposizione è topograficamente collocata, l'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge sull'equo compenso sarebbe delimitato dai rapporti d'opera intellettuale professionale regolati da convenzioni svolte in favore dei soggetti (fra cui, in particolare, grandi imprese bancarie o assicurative, pubbliche amministrazioni, società a partecipazione pubblica) individuati dall'articolo 2 della medesima legge. Secondo un'altra opinione, che fa leva sulla natura speciale (e non eccezionale) della disposizione, nonché sulla sua ratio, che sarebbe quella di limitare il tempo della responsabilità professionale e quindi di evitare che i professionisti intellettuali siano soggetti a una responsabilità sine die, tale disposizione è, invece, destinata ad avere un'applicazione generalizzata, e dunque oltre i confini delineati dalla legge sull'equo compenso. Le prime applicazioni giurisprudenziali dell'articolo 8 L. n. 49/2023 La giurisprudenza sinora formatasi in relazione all'articolo 8 della l. n. 49/2023 ha ritenuto che tale disposizione si applichi anche al di fuori dei rapporti e delle categorie contemplate dall'articolo 2 della legge sull'equo compenso, e dunque sembra sponsorizzare la tesi favorevole alla generale applicabilità a ogni rapporto professionale intellettuale. È stato, infatti, di recente affermato che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre non dalla manifestazione e percezione del danno che eventualmente ne sia derivato, ma dal giorno in cui viene portata a compimento la prestazione da parte del professionista (Trib. Catania, 13 gennaio 2025, n. 232 e Trib. Palermo, 27 gennaio 2025, n. 409, entrambe in relazione, peraltro, a un caso in cui l'asserito inadempimento di un notaio si era verificato in un tempo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 49/2023).