L’assemblea condominiale è legittimata ad approvare una polizza di tutela legale

L'assemblea condominiale può validamente deliberare l'approvazione di una polizza di tutela legale per coprire le spese processuali relative alle parti comuni. Ciò non viola l'articolo 1132 c.c. in quanto riguarda le sole spese di soccombenza. 

Il caso La controversia trae origine dalla impugnazione di una delibera con cui l'assemblea aveva approvato la polizza di tutela legale per il condominio. Per l'attrice il deliberato obbligava i dissenzienti a contribuire al pagamento del premio assicurativo sicché contravveniva l'articolo 1132 c.c. che prevede l'esonero dalle spese di lite per chi non è d'accordo con una causa promossa dal condominio. La decisione Il decidente bolzanino ha respinto la tesi attorea ancorando la linea motivazionale ad un indirizzo nomofilattico secondo il quale l'assemblea è legittimata a poter approvare una polizza di tutela legale per il condominio. In particolare, gli Ermellini (Cass. n. 4340/2025) hanno statuito che l'assemblea può soggiace autorizzare la stipula di una polizza assicurativa per coprire le spese legali nelle azioni relative alle parti comuni dell'edificio, promosse dal condominio o contro di esso, al fine di evitare aggravi economici ai condòmini. Secondo la Cassazione, l'articolo 1132 c.c. non si applica alla stipula della polizza di tutela legale. Ciò perché la polizza non copre una specifica lite, ma ha una finalità più ampia: proteggere il condominio da potenziali spese legali future. La decisione di stipulare la polizza rientra nei poteri deliberativi dell'assemblea in quanto afferenti alle spese delle parti comuni. Ne consegue che anche il condomino contrario soggiace all'obbligo di dover corrispondere la quota di premio della polizza. Riprendendo tali princìpi, il tribunale ha chiarito che la delibera condominiale non contrasta con l'articolo 1132 c.c. in quanto tale disposto riguarda le sole spese di soccombenza in una causa, non quelle per la difesa legale. La polizza di tutela legale, infatti, ha la funzione di coprire le spese legali del condominio e non incide su quelle derivanti da una possibile soccombenza che, invece, sono regolamentate dall'articolo 1132 c.c. In altri termini, la delibera assembleare che approva la polizza non obbliga il condomino dissenziente a partecipare alle spese di soccombenza, ma solo a quelle difensive che sono comuni a tutti i condòmini in base al principio di solidarietà previsto dall'articolo 1123 c.c. per le spese gestionali delle parti comuni. La Cassazione, richiamata dal Tribunale di Bolzano, ha anche precisato che l'approvazione della polizza non preclude il diritto del condomino di dissociarsi dalla lite (tra le altre, cfr. Cass. n. 11349/2022, n. 23254/2021, n. 15360/2001). Il dissenso del condomino da una determinata causa non impedisce la stipula della polizza, né tantomeno preclude l'obbligo di partecipare alle spese legali relative alla difesa. In ogni caso non obbliga il condomino a contribuire alle spese di soccombenza in caso di esito sfavorevole. Inoltre, il giudicante ha evidenziato che la polizza di tutela legale deve essere - com'è d'altronde per la maggior parte delle spese condominiali - ripartita tra i condòmini secondo le carature millesimali proprietarie ai sensi dell'articolo 1123 c.c. Ciò implica che anche se un condomino non è d'accordo con la causa promossa, dovrà comunque contribuire al pagamento del premio assicurativo in quanto tale spesa rientra tra quelle comuni necessarie per la protezione legale del condominio. La sentenza riprende un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e chiarisce che l'assemblea può decidere autonomamente in materia di polizze assicurative per la tutela legale senza violare i diritti dei condòmini dissenzienti. Non vi è una contraddizione tra la delibera che approva la polizza e l'articolo 1132 c.c. poiché quest'ultimo si riferisce alle sole spese di soccombenza e non alle spese per la difesa legale. La Cassazione, in effetti, ha più volte ribadito che l'articolo 1132 c.c. non preclude il pagamento delle spese difensive da parte dei condòmini (anche qualora non siano d'accordo con la causa) e la responsabilità di concorrere alle spese legali deve essere ripartita tra i condòmini come tutte le altre spese condominiali. In conclusione, la sentenza in annotazione fa proprie le pronunce della Cassazione e conferma la validità della delibera opposta stabilendo che l'approvazione di una polizza di tutela legale non viola l'articolo 1132 c.c. e non preclude il diritto del dissenziente a non partecipare alle spese di soccombenza, ma obbliga la partecipazione alle spese difensive comuni nel rispetto del principio di solidarietà condominiale.

Giudice Laus Ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. articolo 132 cpc) 1. Nella presente vertenza la signora Parte_1 impugna le delibere del Contrparte_1 [...] , corrente in Merano (BZ), Via Portici 105, deducendo plurimi profili di invalidità. Con comparsa dd. 31.01.2024 il Controparte_1 si è costituito nel presente giudizio, opponendosi alla domanda di parte attrice. All'esito delle memorie ex articolo 171 ter c.p.c. e dell'udienza per la comparizione personale delle parti ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. venivano assunte all'udienza del 3/6/2024 le prove orali ammesse. L'asserita “nullità della procura alle liti” rilasciata dal Controparte_1 veniva sanata per ammissione della stessa parte attrice come da terza memoria ex art 171 ter c.p.c.. Con ordinanza dd. 3/6/2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.. Sentita la discussione orale della causa all'udienza del 3/3/2025, il Giudice, in applicazione dell'articolo 281 sexies, comma III, c.p.c., tratteneva la causa in decisione. 2. L'impugnazione è infondata per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre. 2.1. La Pt_1 si duole innanzitutto della “Violazione dell'articolo 1132 c.c. circa la voce relativa alla Polizza di tutela legale”. Ad avviso dell'attrice “la delibera che approvi una polizza di tutela legale è annullabile perché in contrasto con l`articolo 1132 c.c., in quanto così facendo il condomino che volesse dissentire dalla lite, sarebbe comunque costretto a pagare, pro quota, il premio assicurativo destinato a tenere indenne il CP_1 dalle spese processuali” (così pag. 6 dell'atto di citazione). Tale censura è da respingere. Insegna infatti il Supremo Collegio: “l'assemblea di condominio, nell'esercizio dei poteri di gestione di cui all'articolo 1135 cod. civ., può validamente autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condòmini. Al riguardo di una tale delibera, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea. Né la deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali può intendersi contraria all'articolo 1132 cod. civ., come ritenuto dalle Corti di merito, stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l'oggetto del contratto in esame e la menzionata norma, giacché quest'ultima: 1) si limita a contemplare l'esonero del dissenziente dalla responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza e, dunque, esclude l'onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio, l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte (cfr. Cass. Sez. 2, 05/12/2001, n. 15360); 2) opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all'amministratore ex articolo 1130 e 1131 cod. civ., in quanto suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell'assemblea alla costituzione in giudizio dell'amministratore da cui estraniarsi (Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5163; Cass. Sez. 2, 02/03 1998, n. 2259; Cass. sez. 2, 20/03/2017, n. 7095); 3) postula una rituale manifestazione di dissenso del singolo condòmino rispetto alla singola lite deliberata dall'assemblea, dissenso che, ad un tempo, non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del CP_1, né può impedire la stipula di un tale contratto; 4) lascia comunque il condòmino dissenziente identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa (così Cass. Sez. 3, 19/07/2012, n. 12459). 3.1.1. È altrettanto evidente la diversità tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa, le quali, come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condòmini ai sensi dell'articolo 1123 cod. civ., e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all'articolo 1132 cod. civ.” (Cassazione civile sez. II - 03/05/2024, n. 11891). 2.2. Parte attrice lamenta ulteriormente l'invalidità della delibera nella parte in cui ripartirebbe le spese condominiali in mancanza di tabelle millesimali approvate ovvero comunque, in subordine, per carenza della nota esplicativa ex articolo 1130 bis c.c., asseritamente omessa dall'amministratore. 2.2.1. Sotto il primo profilo va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_1, le tabelle millesimali furono approvate in data 23/5/2001 (doc. 4 del Cond. CP_1, Verbale di assemblea con allegata tabella millesimale), come risulta per iscritto dal documento firmato dal signor .. marito e rappresentante dell'attrice, e che contiene indicazione del “valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi” (cfr. articolo 68, disp. att., c.c. e cfr. Corte d'Appello Palermo, Sez. II, Sent., 22/03/2011, n. 369, “appare evidente che dalla giurisprudenza della Suprema Corte in precedenza citata si può trarre il principio della non necessaria correlazione tra regolamento e tabelle nel senso che se, da un lato, è necessario, in caso di formazione del regolamento condominiale, che vengano anche predisposte le tabelle relative alla ripartizione delle spese condominiali, dall'altro è possibile che vengano formate convenzionalmente le tabelle anche se il regolamento condominiale non sia stato predisposto”). Invero, circa l'autenticità della sottoscrizione, l'attrice si limita - nei termini di preclusione assertiva, risultando tardiva ogni ulteriore differente prospettazione anche alla luce dell'articolo 215, comma I, nr. 2 c.p.c. - a dare atto che il marito “non ricorda tale circostanza” (pag. 3 della prima memoria ex articolo 171 ter c.p.c.), omettendo quindi qualunque espresso disconoscimento (cfr. articolo 2719 c.c. e 214 c.p.c.). Deve quindi ritenersi carente il requisito della specificità e determinatezza richiesto dalla giurisprudenza ai fini della validità del disconoscimento stesso (Cassazione civile sez. II, 22/01/2018, n.1537 “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'articolo 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza”). Il fatto che “non ricordasse” la circostanza di aver firmato non risulta del resto sufficiente a ritenere il documento disconosciuto, anche avuto riguardo al disposto del comma II dell'articolo 214 c.p.c., ai sensi del quale solamente agli “eredi o aventi causa” è consentito a tal fine “limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, qualora sussista tra la parte processuale ed il sottoscrittore del documento un “particolare rapporto”, come ad esempio di procura, deve “presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima” (Cassazione civile sez. I - 05/12/2022, n. 35649). In questo contesto l'esibizione ex articolo 210 c.p.c. dell'originale del “verbale dd. 23.05.2001” e della “delega rilasciata dalla sig.ra Pt_1 a favore del sig. Per_1 ”risulta del tutto superflua, come già chiarito con ordinanza istruttoria dd. 23/4/2024, in quanto appunto in quanto non accompagnata da effettivo puntuale disconoscimento della sottoscrizione e contestazione del rilascio della delega nei termini preclusivi (articolo 115 c.p.c.). Non appare del resto convincente la tesi di Parte_1 in base alla quale il documento sarebbe sorto in un tempo in cui il Condominio non era ancora costituito, dato che la costituzione di un condominio non richiede alcuno specifico atto formale diverso dalla vendita della prima unità immobiliare del fabbricato (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20145) sulla realizzazione della quale non pare emergere dubbio alcuno alla luce degli atti di causa. Né risultano determinanti le comunicazioni dimesse dall'attrice ai doc. 5, 6 e 7 (rispettivamente: verbale sottoscritto Amm.re Zadra dd. 27.2.2023; email dd. 14.05.2019 dell'Amministratore .. lettera dd. 16.12.2011 Amm.re Dellagiacoma). Queste danno atto, nella sostanza, di problematiche nel passaggio di consegne della documentazione condominiale (ivi comprese le tabelle millesimali) tra amministratori che si sono succeduti nel tempo (così i doc. 6 e 7, att. cit.) ovvero (così il doc. 5 att. cit.) fanno riferimento all'opinione di un amministratore, neppure in carica all'epoca della redazione del doc. 4 di parte convenuta, in merito all'intervenuta approvazione di tabelle millesimali che non sono identificate in alcun modo e che quindi ben potrebbero non coincidere con quelle delle quali il Condominio sostiene la vigenza. L'eventuale superamento della ripartizione portata dalle tabelle millesimali approvate nel 2001 a motivo del “contratto n. 3926 dd. 18.05.2017 (v. all. n. 21: contratto dd. 18.05.2017) con il quale l'allora proprietaria della pm 2 aveva ceduto delle parti comuni ad altri due comproprietari dell'immobile”, circostanza tardivamente allegata dall'attrice in terza memoria ex articolo 171 ter c.p.c., non inficia quanto sopra, atteso che la modifica non inciderebbe in alcun modo sull'onere di spesa della Pt_1 2.2.2. Proseguendo, neppure l'asserita omissione della c.d. “nota sintetica esplicativa” prevista dall'articolo 1130 bis c.c. configura in alcun modo elemento viziante rispetto all'approvazione del consuntivo 2022. Dall'esame del doc. 3 del CP_1 (rendiconto consuntivo 2022) si evincono infatti con piena chiarezza gli eventi contabili rappresentati, sì che nessuna ulteriore esplicazione si rende ad ogni evidenza necessaria. Un tanto si ritiene aderendo alla prospettiva sostanzialistica fatta propria dal Supremo Collegio, del tutto opposta a quella formalista di certa giurisprudenza di merito. In una recente sentenza della Corte di Cassazione si legge: “5.2. - Per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. E' piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023). Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore. La documentazione allegata deve, però, dare prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito. 5.3. - Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Si prestano a tale scopo pure i chiarimenti forniti dall'amministratore in assemblea, se adeguati a far venire meno l'interesse del condomino, che li abbia chiesti e ottenuti, a eventuali impugnative della deliberazione di approvazione del rendiconto in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti. Opera, dunque, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell'informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione. … Perchè la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'articolo 1137 c.c., comma 2, occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'articolo 1130-bis c.c., discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del CP_1, e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 9/10/2023, n. 28257). 2.3. La signora .. lamenta infine la “violazione dell'articolo 1123 c.c. circa la erronea ripartizione delle spese per quanto riguarda il condomino , Parte_2, “proprietario del locale commerciale di cui alla p.m. 1”, che a detta dell'attrice non parteciperebbe alle “spese alla conservazione della scala comune”, pur fruendone, laddove Pt_1 la sarebbe invece chiamata erroneamente a partecipare al riparto di spese per parti comuni che non le apparterrebbero. Anche tale ultimo asserito profilo di invalidità non coglie nel segno. Circa l'esclusione dal riparto spese condominiali del condomino Parte_2 proprietario della p.m. 1, per la voce sopra indicata, si evidenzia la contraddittorietà delle asserzioni dell'attrice, ove, invocando l'assetto proprietario tavolare (v. estratto tavolare doc. 16 att.), per un verso sostiene di essere stata chiamata a sostenere spese non riconducibili alle parti comuni della propria unità (p.m. 9), sostenendo che “le scale, l'androne (Parte_3 e, addirittura, il tetto sono di proprietà esclusiva della p.m. 2” (così pag. 4 della prima memoria ex articolo 171 ter c.p.c.), per altro verso pretende che il titolare della p.m. 1 – in tale ottica escluso dalla comproprietà delle scale – sia tenuto a contribuire al pagamento delle spese per il mantenimento di queste. Va in ogni caso evidenziato che, rispetto alla compartecipazione della Pt_1 alle spese per il vano scale, mai questa ha tempestivamente allegato di non fruirne per accedere al proprio appartamento. 3. Occorre infine dare atto che ogni nuova allegazione di fatto contenuta nelle note difensive scritte dell'attrice dd. 14.02.2025 è da considerare tardiva per violazione del regime delle preclusioni e non potrà quindi essere valorizzata ai fini del presente giudizio (cfr. articolo 171 ter c.p.c.). Parimenti devono ritenersi tardive le conclusioni nuove ivi rassegnate, quali ad esempio la richiesta di accertamento di inesistenza tout court del CP_1, prospettazione incompatibile con le difese svolte nel corso del giudizio dall'attrice; la generica impugnativa di delibere successive e/o antecedenti diverse da quelle adottate in data 18/4/2023 e la domanda di restituzione di somme eventualmente già versate per spese contestate. In caso contrario, verrebbero infatti pregiudicate le prerogative di difesa della parte convenuta (articolo 24 Cost.). 4. Per tutte le ragioni sopra esposte vanno rigettate le domande proposte da nei confronti del Controparte_1 . 5. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'articolo 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza (articolo 91 c.p.c.) sicché l'attrice Parte_1 va condannata a rifondere al convenuto Contrparte_1 le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modificazioni. Considerato che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. articolo 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi – Tab. 25 bis per la sola fase di attivazione e di negoziazione): Euro 9.223,00 per compenso avvocato, nonché Euro 536,80 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. articolo 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande proposte Parte_1 da nei confronti del Controparte_1 ; - condanna l'attrice Parte_1 a rifondere al convenuto Contrparte_1 le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 9.223,00 per compenso avvocato, nonché Euro 536,80 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.