La responsabilità ex d.lgs. 231 è connessa a quella della persona fisica, ma autonoma dalla medesima: l’illecito amministrativo, infatti, dipende dalla commissione di un reato-presupposto, ma non si identifica con lo stesso.
L'illecito della societas è strutturato su una fattispecie complessa costituita, sul piano oggettivo, da tre elementi: l'integrazione di un reato-presupposto; il rapporto qualificato del suo autore con l'ente; la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente (articolo 5). Sul piano “soggettivo” è poi necessario l'accertamento della colpa di organizzazione, che si declina diversamente a seconda dello status apicale o subordinato dell'autore del reato (articolo 6 e 7). La vicenda e le doglianze della difesa La Corte d'appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, riteneva due enti responsabili dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'articolo 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione all'articolo 316-ter c.p. Ciò in quanto le società avrebbero percepito indebitamente – mediante false attestazioni – i contributi pubblici, dovuti in relazione a un determinato stato di avanzamento di realizzazione dei progetti finanziati. Le difese ricorrevano per Cassazione deducendo, tra l'altro, il vizio di motivazione e di violazione di legge, in quanto il Giudice di seconde cure avrebbe affermato la responsabilità degli enti obliterando di motivare in ordine ai presupposti della stessa. La decisione della Cassazione Ritenendo fondati i motivi de quibus, la sesta sezione ha ribadito che il d.lgs. n. 231 rifugge consapevolmente qualsivoglia automatismo per cui la responsabilità dell'ente possa fondarsi sulla mera commissione del reato e dunque derivare “di rimbalzo” da quella della persona fisica. In altri termini, la responsabilità dell'ente dipende sì dalla realizzazione di un reato-presupposto, ma non si identifica con il medesimo. L'illecito dell'ente, infatti, è strutturato su una fattispecie complessa che richiede, sul piano oggettivo, la presenza di tre elementi essenziali: l'integrazione di un reato-presupposto nei suoi estremi oggettivi e soggettivi; che esso sia stato commesso da un soggetto che abbia un rapporto qualificato con l'ente; la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente (articolo 5 d.lgs. cit.). A tutti questi elementi, si aggiunge l'elemento “soggettivo” della colpa di organizzazione, diversamente connotato dalla “sistema 231” a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale ovvero sottoposto all'altrui direzione e vigilanza (articolo 6 e 7 d.lgs. cit.). Il giudice del merito non ha fatto corretta applicazione di detti principi, poiché non ha accertato se l'autore del reato abbia avuto un rapporto qualificato con gli enti, ha pretermesso di verificare la presenza dell'interesse o del vantaggio degli enti, nonché la sussistenza della colpa d'organizzazione. Ciò posto, la Corte di legittimità ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, la quale provvederà a uniformarsi ai principi di diritto espressi in tema di responsabilità degli enti da reato.
Presidente Fidelbo - Relatore D'Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 24 ottobre 2023 il Tribunale di Salerno ha dichiarato gli enti (OMISSIS) sooc. coop. a r.l. ed Eredi M.N. di M. (OMISSIS) s.a.s. responsabili dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'articolo 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione all'articolo 316 ter cod. pen., e li ha condannati alla pena pecuniaria di 30.000 euro ciascuno. Il Tribunale ha, altresì, applicato ad entrambi gli enti le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché dell'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di sei mesi. Da ultimo, il Tribunale ha disposto la confisca del profitto dei reati sino alla concorrenza della somma di euro 135.660, 13 nei confronti di (OMISSIS) sooc. coop. a r.l. e sino alla concorrenza della somma di euro 79.482,72 nei confronti di Eredi M.N. di M. (OMISSIS) s.a.s. 1.1. Secondo l'ipotesi di accusa, le società, nell'esecuzione del patto territoriale OMISSIS , avrebbero posto in essere l'illecito amministrativo di cui all'articolo 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dipendente dal reato di cui all'articolo 316-ter cod. pen., in quanto avrebbero percepito indebitamente, a mezzo di false attestazioni dello stato di avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati, i contributi pubblici dovuti in relazione a tale stato. In particolare, (OMISSIS) sooc. coop. a r.l., mediante l'utilizzo dell'atto prot. 51 del 1 giugno 2004, redatto da C.S., nella qualità di direttore generale della società OMISSIS s.r.l., soggetto responsabile del patto territoriale specializzato per l'agricoltura e la pesca OMISSIS, documento falsamente attestante la regolarità e la completezza della documentazione posta a base della richiesta di erogazione dell'ultima quota del contributo erogato dallo Stato per la realizzazione di un frantoio, avrebbe indebitamente conseguito la stessa per un importo di euro 135.660,31, in Acquara in data successiva al 15 giugno 2004. La falsa documentazione si sarebbe risolta nell'attestazione del pagamento dei lavori per l'ammontare totale dell'investimento rendicontato (euro 944.021,40), ancorché i pagamenti eseguiti fossero stati di euro 843.381,61. La società, infatti, avrebbe depositato documentazione atta a dimostrare il pagamento dei lavori finanziati entro la data 31 maggio 2004, ma gli assegni sarebbero stati portati all'incasso solo nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2004. 1.2. Analogamente, la società Eredi M.N. di M. (OMISSIS), mediante l'utilizzo dell'atto prot. 21 del 16 marzo 2004, redatto da C.S., nella qualità di direttore generale della società OMISSIS s.r.l., soggetto responsabile del patto territoriale specializzato per l'agricoltura e la pesca OMISSIS, documento falsamente attestante la regolarità e la completezza della documentazione posta a base della richiesta di erogazione dell'ultima quota, avrebbe percepito indebitamente la seconda quota del contributo erogato dallo Stato per l'ammontare di euro 79.482,72; in Pontecagagno il 7 aprile 2004. La società, infatti, avrebbe falsamente attestato il pagamento dei lavori per l'ammontare totale dell'investimento rendicontato (euro 272.460,96), ancorché i pagamenti eseguiti fossero stati di euro 244.560,39. 1.3. Entrambi gli enti, dunque, al fine di incassare l'erogazione della tranche finale del contributo pubblico avrebbero prodotto documentazione atta dimostrarne la spettanza, pur non ricorrendo la condizione del pagamento delle fatture rendicontate, che sarebbe avvenuto, per alcune di esse, solo successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa. 2. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato gli enti appellanti al pagamento delle spese processuali. 3. L'avvocato Sergio Perongini, difensore di (OMISSIS) sooc. Coop. a r.l., e l'avvocato Antonio Gnazzo, difensore di Eredi M.N. di M. (OMISSIS) s.a.s., hanno impugnato questa sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento. 4. L'avvocato Sergio Perongini, nell'interesse di (OMISSIS) sooc. Coop. a r.l., ha dedotto sette motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inosservanza della legge processuale, con riferimento alla mancata declaratoria di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti derivati e conseguenti. La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 15 novembre 2019, divenuta definitiva, ha, infatti, dichiarato la nullità del giudizio celebrato nei confronti dell'ente, in quanto gli atti relativi all'esercizio dell'azione punitiva erano stati notificati al rappresentante legale dell'ente, indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. A causa di questa situazione di incompatibilità che aveva invalidato la nomina del difensore dell'ente, i giudici di appello hanno dichiarato la nullità assoluta e insanabile della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti conseguenti. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno, tuttavia, nel procedere nuovamente all'esercizio dell'azione punitiva nei confronti dell'ente, non ha rinnovato la notifica all'ente dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedendo solo ad una nuova notificata della richiesta di rinvio a giudizio. Ad avviso del difensore, la Corte di appello di Salerno nella sentenza impugnata avrebbe pretermesso l'efficacia di giudicato della precedente pronuncia che ha dichiarato la nullità, assoluta e insanabile, della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari conseguente alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 15 novembre 2019. A tale vizio conseguirebbe la nullità di tutti gli atti processuali successivi e conseguenti. b) l'inosservanza dell'articolo 316-ter cod. pen., in quanto questa fattispecie di reato non sanziona la condotta del soggetto, che, al fine di ottenere un contributo pubblico nell'ambito dell'esecuzione di un patto territoriale, abbia attestato il pagamento mediante assegni portati all'incasso dai prenditori successivamente all'emissione della quietanza. L'articolo 10, comma 3, del D.M. n. 320 del 31 luglio 2000 subordina, infatti, l'erogazione del contributo pubblico al ricorrere di due condizioni, costituite, rispettivamente, dalla «effettiva realizzazione dei lavori» e dalla «immissione di mezzi propri non inferiori al 30%». Nessuna disposizione vigente, dunque, subordinerebbe l'erogazione dei contributi statali alla condizione che sia stata previamente presentata la documentazione dei pagamenti corrispondenti al totale degli investimenti rendicontati. c) l'insussistenza del delitto presupposto di cui all'articolo 316 - ter cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto integrato il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, pur nella concorrenza di entrambe le condizioni previste dall'articolo 10, comma 3, del D.M. n. 320 del 31 luglio 2000. Entrambi questi presupposti, infatti, sarebbero stati realizzati dall'ente, come attestato dallo stesso consulente tecnico del pubblico ministero, dott. A.A.. La Cassa depositi e prestiti, peraltro, avrebbe emesso l'ordinativo di pagamento n. 141629, relativo al terzo stato di avanzamento dei lavori, in data 28 giugno 2004, dopo che gli assegni in contestazione erano stati effettivamente riscossi. d) il vizio di omessa motivazione in ordine alla colpevolezza di organizzazione. La Corte di appello, infatti, avrebbe omesso di motivare in ordine: a) all'inidoneità dell'organizzazione dell'ente ad evitare l'insorgenza della responsabilità da reato dell'ente; b) agli elementi che escludono un accordo tra organi societari e titolari degli assegni in contestazione; c) alla circostanza che autori del ritardato incasso degli assegni erano stati soggetti del tutto estranei alla società e al suo assetto organizzativo. La società ricorrente sarebbe una piccola cooperativa agricola, gestita da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, munita di revisori contabili e di organi di controllo adeguati e idonei a scongiurare il rischio della commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le indagini non avrebbero accertato la violazione del dovere di controllo della società, né che il reato presupposto sia stato il risultato di un'azione combinata dell'amministratore con i destinatari degli assegni. La stessa imputazione non considererebbe quali concorrenti nel reato presupposto i fornitori destinatari degli assegni e non sarebbe stato dimostrato alcun accordo tra l'ente e gli stessi. Alcuni di questi soggetti, peraltro, in dibattimento avrebbero affermato che gli assegni erano stati quietanzati all'atto della ricezione e poi incassati qualche giorno dopo, solo per ragioni organizzative. Questa prova, tuttavia, sarebbe stata illogicamente disattesa dai giudici di merito, solo perché contrastante con l'assunto accusatorio. L'ente, dunque, sarebbe stato ritenuto responsabile dell'illecito amministrativo per effetto di ritardi o di comportamenti omissivi di terzi estranei alla sua organizzazione. e) il vizio di mancanza di motivazione relativamente alle censure proposte nell'atto di appello in ordine alla qualificazione della consegna degli assegni come pagamento pro soluto e all'interpretazione dei requisiti posti dall'articolo 10, comma 3, del D.M. n. 320 del 31 luglio 2000. La Corte di appello erroneamente avrebbe ritenuto che il versamento degli assegni era avvenuto pro solvendo, quando, invece, come attestato dalle quietanze, era stato eseguito pro soluto. Il pagamento, dunque, era stato effettivamente assolto con la consegna dell'assegno bancario, avvenuta in epoca anteriore all'erogazione del finanziamento. f) l'inosservanza dell'articolo 316-ter cod. pen. e dell'articolo 24d. lgs. n. 231 del 2001, in quanto la Corte di appello non avrebbe operato alcun accertamento del reato presupposto, limitandosi ad accertare la prescrizione dello stesso. La sentenza di prescrizione, tuttavia, non assumerebbe alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità da reato dell'ente. I giudici di appello, peraltro, non avrebbero né proceduto all'acquisizione della sentenza del Tribunale di Salerno del 28 aprile 2014, che ha dichiarato la prescrizione del reato contestato al legale rappresentante dell'ente, né alla sua valutazione ai sensi dell'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. g) l'inosservanza degli articolo 316-ter cod. pen. e 24 d. lgs. n. 231 del 2001, in quanto la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità dell'ente sulla base della condotta dei prenditori degli assegni, soggetti terzi ed estranei al novero delle figure soggettive indicate dall'articolo 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, che avrebbero per ragioni proprie, anche fiscali, ritardato l'incasso dei titoli. Posto, tuttavia, che la condotta di questi soggetti sarebbe non controllabile, né tanto meno prevedibile per l'ente, la Corte di appello di Salerno avrebbe introdotto una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, in spregio degli articolo 27 Cost. e 7 CEDU. 5. L'avvocato Antonio Gnazzo, nell'interesse di Eredi M.N. di M. (OMISSIS) s.a.s., ha proposto due motivi di ricorso. 5.1. Il difensore ha premesso che il giudizio rescissorio, relativo alla contestazione del reato di cui all'articolo 316- ter cod. pen. nei confronti del legale rappresentante dell'ente, è ancora pendente innanzi alla Corte di appello di Napoli. 5.2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli articolo 603,192 e 358 cod. proc. pen., in quanto illegittimamente la Corte di appello non avrebbe accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'escussione di C.A., legale rappresentante della (OMISSIS) s.c.r.l.r., e di D.S., prenditori degli assegni contestati. 5.3. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'errata applicazione dell'articolo 110 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. La responsabilità da reato dell'ente sarebbe stata illegittimamente affermata dalla Corte di appello in assenza della prova dell'accordo illecito con i fornitori o, comunque, di istigazione alla negoziazione tardiva dei titoli di credito. Parimenti il direttore del patto territoriale, C.S., soggetto responsabile del patto territoriale specializzato per l'agricoltura e la pesca OMISSIS, non sarebbe stato incriminato per le false attestazioni di regolarità dello stato di avanzamento dei lavori finanziati. 6. Con istanza depositate tempestivamente in data 9 dicembre 2024 e 3 gennaio 2025, gli avvocati Sergio Perongini e Antonio Gnazzo hanno chiesto la trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo l'avvocato Perongini, nell'interesse della OMISSIS soc. coop. s.r.l., ha dedotto l'inosservanza della legge processuale, con riferimento alla mancata declaratoria di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti derivati e conseguenti. 3. Il motivo è infondato. Il presente processo trae origine dall'annullamento da parte della Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 1738 emessa in data 15 novembre 2019, della pronuncia resa dal Tribunale di Salerno in data 15 novembre 2019 nel procedimento n. 1623/09 R.G. Trib. nei confronti degli enti attualmente ricorrenti. La Corte di appello di Salerno, con questa sentenza, divenuta definitiva, ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, della richiesta di rinvio a giudizio, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli enti, in quanto i difensori erano stati nominati dai rappresentanti legali degli enti, a loro volta imputati dei reati presupposti. A causa di tale incompatibilità e del generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'articolo 39 d.lgs. n. 231 del 2001, i giudici di appello hanno dichiarato la nullità assoluta e insanabile dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti conseguenti. Il Pubblico ministero del Tribunale di Salerno, all'atto del nuovo esercizio dell'azione punitiva nei confronti dell'ente, tuttavia, non ha rinnovato la notifica all'ente dell'avviso di conclusione per le indagini, ma ha mantenuto quella eseguita in data 23 ottobre 2017 nei confronti del legale rappresentante dell'ente imputato del reato presupposto e ha proceduto alla rinnovazione solo della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente imputato. Questo vizio si è risolto nella mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell'ente, atteso che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato in data 23 ottobre 2017 è stato dichiarato nullo dalla Corte di appello di Salerno con la sentenza emessa in data 15 novembre 2019. La disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli effetti della sua mancata notifica è, infatti, applicabile anche nel procedimento nei confronti dell'ente, in ragione dell'estensione all'ente dei diritti dell'imputato sancita dall'articolo 35 d. lgs. n. 231 del 2001 e dell'assenza di un'incompatibilità strutturale tra tali prescrizioni e la natura dell'ente. Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l'omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado ( ex plurimis : Sez. 6, n. 42481 del 03/10/ 2024, Abilone, Rv. 287211 - 01; cfr. Sez. 2, n. 46763 del 27/09/ 2018, Esposito, Rv. 274475 - 01; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025 - 01; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/ 2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 253843 - 01). La Corte di appello di Salerno, nella sentenza impugnata, ha, dunque, legittimamente ritenuto che la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stata tardivamente dedotta, in quanto è stata eccepita dal difensore per la prima volta nell'atto di appello. 4. L'avvocato Perongini, con il sesto motivo ha eccepito l'inosservanza dell'articolo 316- ter cod. pen. e dell'articolo 24d. lgs. n. 231 del 2001, in quanto la Corte di appello non avrebbe operato alcun accertamento del reato presupposto, limitandosi a prendere atto della prescrizione dello stesso. 5. Il motivo è infondato. L'articolo 8 del d.lgs. n. 231 del 2001 sancisce il principio di autonomia della responsabilità da reato dell'ente e afferma che la stessa sussiste anche quando «il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia». La giurisprudenza di legittimità in proposito ha rilevato che, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve pur sempre procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, che non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos s.n.c., Rv. 273399 - 01; a Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Baria ed altri, Rv. 255369). L'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, sancita dall'articolo 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve, infatti, essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli articolo 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, posto che tale autonomia opera anche nell'ambito processuale (Sez. 4, n. 28363 del 23/05/ 2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320 - 03). La Corte di appello di Salerno ha, dunque, fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto ha accertato autonomamente e incidentalmente la commissione del reato presupposto e non si è limitata a invocare l'efficacia della sentenza di prescrizione emessa dal Tribunale di Salerno in data 28 aprile 2014 nei confronti degli autori dei reati presupposto. 6. L'avvocato Perongini, con il secondo, il quarto e il sesto motivo proposto nell'interesse di (OMISSIS) soc. coop. s.r.l., ha dedotto congiuntamente l'inosservanza dell'articolo 316-ter cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. 7. I motivi sono infondati. 7.1. La fattispecie di cui all'articolo 316-bis cod. pen. punisce «[S]alvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee...». Questa fattispecie di reato è, inoltre, integrata dalle disposizione che regolano l'erogazione del contributo pubblico, che di volta in volta viene in considerazione. L'articolo 10, comma 3, del D.M. 31 luglio 2000, n. 320 e, dunque, del regolamento concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali», sancisce, del resto, che «Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista è reso disponibile dall'Istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonché all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione». Questa disposizione, dunque, subordina la percezione del contributo statale erogato dalla Cassa depositi e prestiti all'attestazione della realizzazione della corrispondente parte dell'investimento e, dunque, anche al pagamento dei fornitori cui il soggetto finanziato ha fatto ricorso. La giurisprudenza di legittimità ritiene, peraltro, integrato il reato di cui all'articolo 316-bis cod. pen. per effetto del conseguimento di pubbliche erogazioni sulla base di fatture falsamente quietanzate, sia perché attraverso tale meccanismo artificioso l'agente ottiene un finanziamento in riferimento ad attività non realmente esplicate, sia perché questa condotta non consente di verificare se le somme erogate dall'amministrazione pubblica siano state interamente destinate alla realizzazione dell'opera prevista ( ex plurimis : Sez. 6, n. 35220 del 09/05/ 2013, Campisi, Rv. 256927 - 01). 7.2. Il vizio di motivazione denunciato è, parimenti, insussistente. La sentenza di primo grado e di appello hanno rilevato che la società, al fine di incassare l'ultima quota del contributo pubblico, ha falsamente attestato l'integrale pagamento delle fatture documentate, secondo la previsione dell'articolo 10, comma 3, del D.M. 31 luglio 2000, n. 320. L'incasso di parte degli assegni indicati nel documento prodotto per ottenere l'ultima rata del contributo statale è, infatti, avvenuto successivamente (e non già anteriormente, come prescritto) alla certificazione dello stato di avanzamento dei lavori. Secondo i giudici di merito, le annotazioni contabili di questi pagamenti, avvenuti a mezzo di assegni bancari, infatti, recano quali date di registrazione quelle dell'addebito sul conto corrente e non quelle della consegna dell'assegno al fornitore in pagamento delle fatture emesse. Le quietanze liberatorie rilasciate dai fornitori, dunque, non sarebbero veritiere, ma «compiacenti», in quanto il rilascio dell'assegno bancario sarebbe avvenuto pro solvendo e non già pro soluto. Secondo la giurisprudenza civile di legittimità, del resto, in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo ( ex plurimis : Sez. 2, n. 14372 del 05/06/ 2018, Rv. 648974 - 01; Cass. Sez. 2, 11/11/1992, n. 12129; Cass. Sez. 2, 01/12/ 2000, n. 15396; Cass. Sez. 1, 30/07/ 2009, n. 17749). Secondo le sentenze di merito, la volontà effettiva delle parti, di porre in essere una cessione degli assegni pro solvendo e non già pro soluto, è dimostrata proprio dalla data delle annotazioni dei pagamenti nelle scritture contabili degli stessi enti. Nella valutazione non illogica dei giudici di merito, dunque, la provvista per far fronte ai pagamenti dei fornitori è stata attinta dall'ultima tranche del contributo statale percepito mediante la falsa attestazione. 8. L'avvocato Gnazzo, con il primo motivo proposto nell'interesse di Eredi M.N. di M. (OMISSIS) s.a.s., ha censurato l'inosservanza degli articolo 603,192 e 358 cod. proc. pen., in quanto illegittimamente la Corte di appello non avrebbe accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'escussione di C.A., legale rappresentante della (OMISSIS) s.c.r.l.r., e di D.S., prenditori degli assegni contestati. 9. Il motivo è inammissibile per aspecificità. Il ricorrente si è, infatti, limitato a riproporre la censura già disattesa con motivazione congrua dalla Corte di appello, senza confrontarsi con gli argomenti posti a fondamento del suo rigetto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( ex multis : Sez. 2, n. 23287 del 09/04/2021, Casella, n. 23287; Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/ 2012, Pezzo, Rv. 253849). 10. L'avvocato Perongini con il quarto, il sesto e il settimo motivo e l'avvocato Gnazzo con il secondo motivo hanno dedotto il vizio di motivazione e di violazione di legge, in quanto la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità degli enti ricorrenti senza motivare sui presupposti della stessa. 11. Questi motivi sono fondati. La Corte di appello di Salerno ha, infatti, inferito la commissione da parte degli enti imputati degli illeciti amministrativi contestati dalla mera commissione del reato presupposto. Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha, tuttavia, consapevolmente rifiutato l'adozione di un criterio imputazione dell'illecito dell'ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità di rimbalzo dell'ente rispetto a quella della persona fisica. Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha, infatti, introdotto una forma di responsabilità dell'ente del tutto autonoma, ma connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato, ma che non si identifica con lo stesso. L'illecito dell'ente è, infatti, strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persone che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (articolo 5 d.lgs. n. 231 del 2001). A questi elementi si aggiunge l'elemento soggettivo della colpa di organizzazione diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (articolo 6 e 7 d. lgs. n. 231 del 2001). La Corte di appello di Salerno non ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto non ha accertato se l'autore del reato presupposto (o chi vi abbia concorso alla realizzazione) abbia avuto un rapporto qualificato con gli enti imputati, ha pretermesso ogni verifica dell'interesse o del vantaggio dell'ente e ha integralmente obliterato la verifica della colpevolezza di organizzazione dell'ente. 12. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, che provvederà a uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati in tema di responsabilità da reato degli enti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. 9 maggio 2025 - 19.53