Nel settore del pubblico impiego privatizzato, il principio di leale collaborazione a tutela dell’interesse pubblico consente, in casi eccezionali, l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di inquadramento. Tuttavia, tale deroga al principio di corrispondenza tra mansioni e qualifica è soggetta a rigorose condizioni individuate dalla giurisprudenza e dalla normativa di riferimento.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione affrontando il tema della legittimità dell’adibizione dell’infermiere a mansioni tipiche dell’operatore sociosanitario (OSS). Il caso trae origine dal ricorso di un’ASL avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva riconosciuto l’illegittimità della condotta datoriale e condannato l’ente al risarcimento per danno alla dignità professionale. Secondo la Corte, la richiesta al personale infermieristico di attività proprie degli OSS non è di per sé illegittima, purché ricorrano specifiche condizioni: tali mansioni non devono essere del tutto estranee alle competenze dell’infermiere, devono essere motivate da obiettive esigenze organizzative e, soprattutto, devono rimanere marginali o occasionali rispetto alle attività prevalenti e qualificanti dell’inquadramento. Nell’ipotesi in esame i Giudici hanno, quindi, confermato il demansionamento, stante l’adibizione sistematica e non marginale con lesione dell’immagine e dignità professionale del dipendente. Risarcibilità del danno non patrimoniale e onere probatorio Nel secondo segmento della decisione, la Corte ha affrontato il tema della liquidazione del danno da demansionamento, sottolineando che la lesione alla dignità e all’immagine professionale dell’infermiere configura un danno non patrimoniale risarcibile. La prova del pregiudizio può essere fornita anche in via presuntiva, valorizzando elementi come la durata, la sistematicità delle mansioni inferiori e la natura prettamente manuale delle attività imposte, specie se svolte alla presenza di terzi (come i pazienti). La Cassazione, dunque, rigettando il ricorso dell’ASL, ha concluso che la stima equitativa del danno, rapportata alla retribuzione, è conforme al principio di proporzionalità tra ristoro e valore della prestazione.
Presidente Tria - Relatore Bellè Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.