Il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l’autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto.
Il caso Il Tribunale di Ragusa dichiarava la separazione personale di due coniugi. Respingeva le reciproche domande di addebito e la richiesta di un assegno di mantenimento avanzata dalla moglie e revocava l'assegno di mantenimento in favore della figlia, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, già accordato con i provvedimenti provvisori. La moglie impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Appello di Catania, la quale respingeva il gravame, confermando anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare. Avverso la sentenza della Corte territoriale, la donna proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il marito resisteva in giudizio con controricorso. La decisione della Corte In particolare, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il fatto che la CdA abbia negato l'assegno di mantenimento alla figlia soltanto in base al raggiungimento della maggiore età. Deduce inoltre che la figlia, al momento della decisione del giudice di prime cure che le revocava il diritto al mantenimento, aveva raggiunto la maggiore età soltanto da un anno e non poteva di certo ritenersi che fosse economicamente indipendente, anche tenuto conto del contesto territoriale di riferimento, caratterizzato da elevato tasso di disoccupazione. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente rileva che, nonostante il raggiungimento della maggiore età della figlia, il marito, nel precisare le conclusioni, non aveva contestato il riconoscimento di un contributo a titolo di mantenimento in favore della stessa, secondo le proprie possibilità economiche. I giudici della Prima Sezione ritengono i due motivi fondati. Osservano innanzitutto che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età ma permane fino al conseguimento della loro indipendenza economica. Tuttavia, la giurisprudenza ha osservato che il figlio maggiorenne, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione dell'obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in quanto l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, tenendo conto sì delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere dello stesso di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (Cass. civ., Sez. Un., n. 20448/2014; Cass. civ., n. 29264/2022; Cass. civ., n. 26875/2023). Come affermato già dalla Suprema Corte, spetta al giudice di merito: verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica del figlio maggiorenne, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sullo stesso; modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità e, infine, stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. Infatti, l'età rappresenta un parametro di riferimento importante e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, così da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass. civ., n. 2252/2024). L'onere di fornire la prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno e verte sulla circostanza che il figlio ha curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi attivato nella ricerca di un lavoro. La prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”. Il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto dunque a provare – anche avvalendosi di presunzioni - che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito, o il mancato compimento del corso di studi, dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso. Per i Giudici della Prima Sezione, la Corte territoriale non ha attribuito alcun valore alla circostanza che l'assegno in favore della figlia era già stato riconosciuto, sia pure in via provvisoria, né ha dato risalto all'età della ragazza (vent'anni) al momento del giudizio di appello, limitandosi ad affermare che la figlia è «ormai autonoma» e a rilevare che la stessa non proseguiva gli studi, senza valutare interamente la sua condizione, e cioè la sua capacità lavorativa in relazione alla sua formazione professionale e alle possibilità concrete date del mercato del lavoro locale in generale e per l'occupazione femminile in particolare. I Giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, pertanto, accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano per un nuovo esame della controversia alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Presidente Giusti – Relatore Russo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.