La nozione di «pubblicità comparativa», di cui all’articolo 2 Direttiva 2006/114/CE, non comprende un servizio di comparazione online di beni o servizi forniti da un'impresa che non sia un «concorrente» ai sensi di tale disposizione, ovvero che non offra essa stessa i beni o i servizi che confronta e che, pertanto, operi su un mercato di beni o servizi distinti.
Lo stesso vale nel caso in cui tale impresa agisca in qualità di intermediario e consenta ai consumatori di concludere contratti con imprese che offrono i beni o i servizi di cui trattasi, senza operare essa stessa sul mercato di tali beni o servizi. È quanto deciso dalla EU:C:2025:338, C-697/23 dell'8 maggio 2025. Una holding operante nel campo assicurativo, soprattutto nella RCA, citò in giudizio un gruppo di società che gestisce un sito di comparazione gratuita di diversi prodotti, tra cui anche pacchetti assicurativi contestando una concorrenza sleale. Il contestato raffronto «è effettuato sulla base di una serie di criteri, in particolare di prezzo, mediante punteggi attribuiti alle diverse formule assicurative (in prosieguo: i “punteggi”)». Questo sito web offre anche la possibilità di concludere, se necessario, contratti con i fornitori di questi prodotti. In linea di principio, tali servizi di confronto sono concepiti secondo lo stesso modello, nei diversi rami assicurativi interessati. Una pagina dei risultati si ottiene dopo aver inserito alcuni dati di riferimento, alcuni dei quali obbligatori e altri facoltativi, relativi all'assicurato e al prodotto desiderato. Questa pagina contiene un elenco dei pacchetti assicurativi di diversi assicuratori nonché una breve panoramica delle informazioni ad essi relative considerate essenziali, ovvero il nome dell'assicuratore, il prezzo del pacchetto in questione, ma anche, sotto forma di parole chiave, i dettagli ad esso relativi. Inoltre, una nota espressamente designata come tale è visualizzata in un campo rettangolare circondato di blu sotto il nome dell'assicuratore oggetto di confronto. Questo punteggio indica un valore numerico che va da 1,0 a 4,0 ed è accompagnato, a seconda dei casi, dai rating molto buono , buono , soddisfacente o sufficiente , assegnati a ciascun assicuratore. In cima a questo elenco c'è una prima offerta, designata, nella maggior parte dei casi, dalla menzione raccomandazione sul rapporto qualità-prezzo , seguita da una seconda, designata dalla menzione raccomandazione sulle prestazioni » (neretto,nda). Il punteggio è la somma di sub punteggi relativi a vari criteri che variano a seconda della classe assicurativa di riferimento. Le varie categorie ed i sottoinsiemi in cui sono raggruppati i parametri di valutazione sono accompagnati da simboli di varie forme e colori che equivalgono ad un giudizio sulla qualità del servizio offerto (molto buono etc.). Gli utenti del sito erano liberi di seguire la classifica data dal sito, che segue l'ordine crescente dei prezzi, oppure scegliere in base al nome dell'assicuratore, un ordine alfabetico, ordine decrescente etc. In alcuni nomi c'era anche una nota che rinviava ad un pop-up per informazioni suppletive. In prime cure, le Corti interne accolsero le doglianze attoree e la convenuta aggiunse informazioni supplettive sulle tariffe che l'utente poteva consultare per una libera scelta commerciale cliccando su un apposito pop-up. Il giudice d'appello, prendendo atto che il sito offre al consumatore informazioni utili a forgiare la sua libera e consapevole scelta commerciale e che il caso rientrava sia nella tutela della leale concorrenza che dei consumatori, avendo dubbi sul carattere comparativo di questa pubblicità, visto che le parti operavano in settori merceologici differenti, ha sollevato una pregiudiziale per avere lumi dalla CGUE, che ha risposto come in epigrafe. Il sito internet che offre un servizio comparativo non è un corrente delle ditte comparate L'articolo 2, lettera c) Direttiva 2006/114 definisce la nozione di «pubblicità comparativa» come «qualsiasi pubblicità che, esplicitamente o implicitamente, identifichi un concorrente o i beni o i servizi offerti da un concorrente» (neretto, nda). Orbene, la Direttiva non offre una nozione di concorrente, ma essa si può ricavare dalla prassi della CGUE, che «ha già precisato che lo status delle imprese concorrenti che rientrano nella nozione di pubblicità comparativa si basa, per definizione, sulla sostituibilità dei prodotti o dei servizi che tali imprese offrono sul mercato» (neretto,nda). Dal fascicolo di lite si evince che la convenuta «gestisce un prestatore di servizi di comparazione online e non è essa stessa una compagnia di assicurazione, essa non può fornire né avere accesso a tali servizi, anche quando consente, in qualità di semplice intermediario, la conclusione di contratti tra clienti e fornitori di prodotti assicurativi» (neretto,nda). Ergo, seppure la valutazione spetti al giudice di rinvio, è palese che non possa essere qualificata come concorrente né per il servizio di comparazione, né per l'attività di intermediazione operando in un settore merceologico differente da quello dell'attrice, sì che i servizi ed i beni non sono sostituibili ai sensi della disposizione sopra citata.
Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.