L’autonomia patrimoniale delle società di persone esclude che il socio possa, in quanto tale, agire in giudizio per la restituzione dei beni che appartengono alla società della quale non abbia la legale rappresentanza.
Il ricorso del socio di una società di capitali contro il sequestro cautelare della S.r.l. e del suo compendio aziendale è inammissibile. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, affermando che, in tal caso, manca un interesse concreto ad impugnare, in quanto il socio non ha diritto alla restituzione del bene . È stato quindi confermato il provvedimento del Tribunale di Lecce che aveva respinto la richiesta di riesame presentata dal titolare del 16% delle quote sociali. Il sequestro era stato disposto in quanto si sospettava che gli indagati avessero commesso il reato di associazione mafiosa attraverso la fittizia intestazione della società. Per i Giudici, dunque, «il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro». In tema di legittimazione al riesame reale, la Corte chiarisce che si devono considerare sia le norme generali riguardanti le impugnazioni (come gli articolo 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), c.p.p.), sia quelle specifiche relative alle contestazioni delle misure cautelari effettive, che indicano tre categorie di “legittimati”, vale a dire l'imputato, la persona a cui i beni sono stati sequestrati e colui che avrebbe diritto alla restituzione. In altre parole, l'articolo 322 c.p.p. identifica le categorie astrattamente idonee all'impugnazione reale , mentre gli articolo 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a) c.p.p. richiedono un esame di ammissibilità basato sulla verifica della legittimazione concreta, posto che l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse. Nel caso in esame, la Cassazione osserva che il ricorrente non è il legale rappresentante dell'azienda, pertanto la restituzione non potrebbe beneficiarlo direttamente. Dato che l'intero patrimonio aziendale di una società di capitali, come una S.r.l., appartiene alla società, che è soggetto munito di autonomia giuridica distinta dalle persone fisiche e/o giuridiche dei soci che compongono la compagine sociale, è la società, rappresentata dal suo organo amministrativo, ad essere titolare del patrimonio e dei beni che ne fanno parte. In conclusione, la Suprema Corte sottolinea che, avendo il ricorrente agito come socio e non come legale rappresentante attuale della società, «è carente di interesse in ordine all'annullamento del decreto di sequestro preventivo». Questo perché l'interesse protetto mira alla reintegrazione patrimoniale di chi subisce l'imposizione del vincolo. Anche se il ricorso venisse accolto, il compendio aziendale dovrebbe essere restituito alla società e non al ricorrente, con la conseguenza che manca l'interesse nel ricorso.
Presidente Andreazza – Relatore Bucca Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.