I disturbi della personalità a vent'anni dalla sentenza “Raso” delle Sezioni Unite Penali

Sono passati 20 anni dal deposito di una delle sentenze delle Sezioni Unite Penali che più di altre hanno rivoluzionato la scienza psichiatrica e il pensiero giuridico penale moderno. È la sentenza Raso, che in una situazione di pluriennale incertezza interpretativa si inseriva risolutivamente, intervenendo con una pronuncia a Sezioni Unite e definitivamente rivisitava la nozione di imputabilità, aprendo nuovi spazi ermeneutici ad approcci clinici nuovi e certamente affascinanti come quello neuro-scientifico.

Invero, la “ sentenza Raso ” ha ritenuto talaltro di poter includere nel concetto di infermità mentale anche i disturbi della personalità (da distinguersi come fa nitidamente la sentenza dal concetto di malattia) che conducono a incidere per consistenza, intensità rilevanza e gravità sulla capacita di intendere e di volere, il che presuppone alla costanza apertura dei concetti giuridici a quelli scientifici (Andreazza). Vuole, cioè, dirsi che i disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie , quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle malattie mentali , possono costituire anch'esse infermità , anche transeunte, rilevante ai fini degli articolo 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive. Deve, perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, e conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi: ed a tale accertamento il giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, l'indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali. La svolta epocale, del 2005 è, in realtà, il punto di approdo di un processo, caratterizzato dalla presa d’atto di un collegamento costante e univoco del sapere giuridico e psichiatrico . Uno, infatti dei passaggi centrali della sentenza che insieme a molti altri ha una validità permanente è la considerazione che si dà agli articolo 88 e 89 di “ norme aperte ” che fanno, cioè, riferimento a concetti extragiuridici, quali l’infermità di mente e la capacita di intendere e di volere. Con carattere di novità, si affermava, così che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di infermità anche i gravi disturbi della personalità , a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa. E invero il più moderno e diffuso Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM - IV, messo a punto dall'American Psychiatric Association nel 1994 enucleava già - con una nomenclatura nosografica che richiamava sindromi e non malattie - i principali disturbi mentali in diciassette classi diagnostiche, e tra queste include (va) l'autonoma categoria nosografica dei disturbi della personalità. Si tratta in particolare del: disturbo paranoide di personalità (caratterizzato da un modello pervasivo di diffidenza ingiustificata e dal sospetto verso gli altri che riguarda l'interpretazione delle loro motivazioni come dannose); quello schizoide ( caratterizzato da un modello pervasivo di distacco e disinteresse generale nelle relazioni sociali e da una gamma limitata di emozioni nei rapporti interpersonali); quello schizotipico (caratterizzato da distorsioni cognitive e percettive che si manifestano con ritiro sociale, affettività coartata ed eccentricità comportamentali); quello antisociale (con difficoltà di adeguamento alle norme sociali, reiterati episodi di disonestà reiterate condotte aggressive con difficoltà nel controllo delle pulsioni); quello borderline (caratterizzato da instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’immagine di sé, e nelle relazioni affettive, e da impulsività elevata ed estreme fluttuazioni dell'umore) ; quello istrionico (caratterizzato da un bisogno eccessivo di attenzione e emotività  manifestata a livello superficiale); quello narcisistico (connotato da un eccessivo investimento libidico sulla propria persona e ipertrofica accentrazione a scapito della relazionalità sociale); quello evitante (con evidente inibizione e ipersensibilità del giudizio altrui); quello dipendente, (caratterizzato da un pervasivo, eccessivo bisogno di essere curati, che porta a sottomissione e a comportamenti di attaccamento); quello ossessivo – compulsivo (che si manifesta in un eccessivo perfezionismo, ipercontrollo e ossessiva ricerca dell’ordine attraverso rituali di tipo compulsivo), e rimanda anche ad una categoria residua, quella del disturbo di personalità non altrimenti specificato nella quale andrebbero ricondotte le alterazioni di funzionamento della personalità che non soddisfano i criteri per alcuno specifico disturbo della personalità .   La giuripsrudenza della S.C. da parte sua, con i suoi primi approdi faceva rientrare nella più ampia categoria delle psicopatie, ben distinta, da quella delle psicosi  (Cass., Sez. VI, n. 24614/2003; id., Sez. I n. 659/1997), considerate vere e proprio malattie mentali, comportanti una perdita dei confini dell'Io, il disturbo della personalità , che invece, si caratterizza come modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente dalle aspettative di cultura dell'individuo . Tuttavia, il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR) elenca oggi, 10 tipi di disturbi di personalità, in 3 clusters (A, B, e C), sebbene la maggior parte dei pazienti che soddisfano i criteri per un tipo soddisfa anche i criteri per uno o più altri. E peraltro, sotto l’aspetto medico-psichiatrico tra i meriti riconosciuti alla sentenza Raso vi è senz’altro quello di aver dato il via ad una vera e propria svolta modernizzatrice , avendo stimolato l’attenzione della più attenta dottrina e giurisprudenza penale-psichiatrica al concetto di imputabilità nel diritto penale. Si è sostenuto che la “Raso” ha preso atto di una realtà che negli anni precedenti invece costituiva sistematicamente uno dei problemi, ovvero del fatto che alcune persone che hanno un disturbo di personalità grave possono andare incontro a quelli che la scienza medica definisce “ scompensi psicotici ” o “ decompensazioni psicotiche ” che è l’aspetto clinicamente rilevante nella maggior parte dei casi ai fini dell’imputabilità. Perchè se una persona è in una condizione mentale “ psicosi” questo implica una alterazione della percezione della interpretazione della realtà di base: il senso comune , il modo in cui si vedono il modo in cui si interpretano le cose , la propria percezione, la organizzazione della propria cognitività viene profondamente stravolta  da una patologia di carattere mentale. E questo, in ambito penale è rilevante ai fini imputabilità. Uno stravolgimento del reale non voluto ! (Ferracuti). Ora queste osservazioni meritano indubbia attenzione pure ha seguito della scoperta dei farmaci neurolettici o antispicotici. Cosa accadeva? Quando fu introdotto il codice penale del 1930, la scienza psichiatrica sapeva che molte persone con un'esperienza psicotica prendeva una strada senza ritorno: la conseguenza erano i manicomi civili e penali. Ma negli anni 50 con l’utilizzo dei farmaci neurolettici il quadro di valutazione - prognosi della persona con esperienza psicotica stava per cambiare. Invero, gli psichiatri sapevano che cerano si delle persone che avevano delle condizioni mentali (schizzofrenia) ma erano a conoscenza pure di molte altre condizioni dove a seguito di scompensi clinici molto gravi con trasformazione profonda del reale, la prognosi a seguito delle cure, poteva cambiare e tornare in una condizione di sostanziale normalità. Sono i gravi disturbi di personalità . E dunque, prima della sentenza Raso, questo problema si poneva in continuazione al vaglio della scienza medica e giuridica; perché, se c’era un fatto reato dove diversi elementi facevano intendere che la persona aveva avuto uno scompenso psicotico, successivamente ci si accorgeva però che la persona stava abbastanza bene (Ferracuti). È la storia del “caso Raso”. Dinanzi alla porta della propria abitazione, sul pianerottolo condominiale, il Raso esplodeva due colpi di pistola che attingevano la vittima all'altezza del collo e della testa, provocandone la morte. Nel pervenire alla resa statuizione quanto al ritenuto vizio parziale di mente, il giudice del merito rilevava che nel corso del procedimento erano stati eseguiti più accertamenti tecnici al riguardo. Una prima consulenza psichiatrica disposta dal P.M. aveva individuato a carico dell'imputato « un disturbo della personalità di tipo paranoideo in un soggetto portatore di una patologia di tipo organico, consistente un una malformazione artero - venosa cerebrale , ed aveva concluso, ritenendo nel soggetto la piena capacità di intendere ed escludendo invece nel medesimo la capacità di volere ritenuta «grandemente scemata». Una seconda consulenza tecnica disposta dal P.M. in una prima stesura «individuava nell'imputato la totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, in quanto, affetto da crisi psicotica paranoidea». In una seconda stesura del relativo elaborato tecnico, lo stesso consulente rivedeva parzialmente le sue precedenti affermazioni , concludendo per «la sussistenza nel periziato di una parziale capacità complessiva, scaturente da una piena capacità di intendere e da una incapacità di volere limitatamente al momento della commissione del fatto, trattandosi di un soggetto non psicotico, bensì con personalità borderline di tipo paranoideo ». Il perito nominato dal giudice «concludeva nel senso di una parziale capacità di intendere e di volere del detenuto e di una sua attuale pericolosità sociale». In particolare, egli escludeva «un disturbo borderline, individuando invece un disturbo paranoideo frammisto ad elementi appartenenti al disturbo narcisistico di personalità». Il giudice riteneva del tutto condivisibili tali conclusioni peritali, cui erano pervenuti, in sostanza, «pur attraverso percorsi diversi, tutti i consulenti tecnici, compresi quelli della parte civile», che avevano affermato, in una loro prodotta relazione, che «ci sembra corretto ritenere che il soggetto possa al massimo essere ritenuto seminfermo di mente». In tale contesto, la dottrina, evidenziava una crisi di identità della scienza psichiatrica , la quale non era in grado di fornire un concetto univoco di malattia mentale. E difatti, a causa di un processo di revisione che la psichiatria aveva condotto su una serie di paradigmi e metodologie tradizionali, accentuando la tendenza verso un pluralismo interpretativo, il giudice, quale fruitore del sapere scientifico, si veniva a trovare nella difficile situazione di dover scegliere tra diversi orientamenti scientifici, con tutte le differenze applicative che ne conseguono (Fidelbo). La Corte, nella sentenza in esame, prendeva così atto della presenza di paradigmi e modelli scientifici differenti e talvolta anche tra loro conflittuali . Ne derivava una fase di pluralismo metodologico e di ampliamneto delle incertezze nella intepretazione dei casi che complicava il rapporto fra il diritto e le scienze delle mente e spostava sulla definizione etico - giuridica la responsabilità di stabilire quel che il diritto penale poteva imputare a un determinato soggetto in una specifica situazione. Al riguardo, la malattia mentale, secondo un paradigma strettamente medico , eleborato da Kraepeling presupponeva la presenza di un disturbo che abbia un substrato organico o biologico e che sia certo e documentabile, in quanto nosograficamente inquadrato; nell'ambito dello stesso, però, non mancano riferimenti alle psicopatologie, per cui il vizio di mente è riconosciuto anche in presenza di uno stato morboso privo di un substrato organico e non inquadrato dalla nosografia. Secondo un paradigma psicologico , sorto agli albori del ‘900 (che trova il suo riferimento  nell’opera di Freudiana , secondo cui la causa dell'infermità mentale non andrebbe ricercata in una malattia organica, ma sarebbe espressione dei conflitti dell'Es con il Super-io e con l'ambiente dell'individuo) invece, la malattia mentale sarebbe una semplice disfunzione, che si manifesta come disarmonia dell'apparato psichico, per cui la realtà inconscia prevale sul mondo reale. A rilevare, pertanto, non sono solo i disturbi che hanno un substrato organico, ma gli avvenimenti psicologici inquadrabili nelle psicopatie, nelle nevrosi, nei disturbi dell'affettività. Vi era poi un paradigma sociologico , sviluppatosi intorno agli anni 70, che considerava malattia anche il disturbo mentale di origine sociale, dovuto a relazioni interpersonali inadeguate. La Corte evidenziava in quella pronuncia come nella scienza psichiatrica erano presenti orientamenti che basano i loro studi su di un modello cosiddetto integrato, cioè che tiene conto di tutte le variabili biologiche, psicologiche, sociali, relazionali in quanto tutte contribuiscono al determinarsi della malattia. Su tale scia si sviluppava la cosiddetta psichiatria dinamico-strutturale , che studia il comportamento umano prendendo in considerazione sia l'aspetto biologico che quello psichico e si assiste a una rivalutazione del metodo nosografico , il quale, però, non è più un rigido codice di interpretazione della malattia, ma assume il ruolo di parametro di riferimento aperto in grado di comporre le divergenti teorie interpretative della malattia mentale . Il giudice, in questo contesto scientifico così articolato, doveva orientarsi per la individuazione in concreto delle ipotesi in cui si può dire venga meno l'imputabilità. E proprio sul versante dei disturbi della personalità, la giurisprudenza della Suprema Corte era, volta a volta, contrassegnata dalla adesione ad uno od altro dei paradigmi scientifici, con conseguenti oscillazioni interpretative.  Si era, così, fatto riferimento, nei diversi e variegati contesti motivazionali apprezzati, ai casi in cui ... le c.d. personalità psicopatiche ..., per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere (Cass., Sez. I, n. 33130/2004, in una fattispecie in cui è stata esclusa la rilevanza di un disturbo della personalità di tipo borderline, analiticamente puntualmente motivato ; id., Sez. VI, n. 7845/1997, ancora in tema di un disturbo della personalità borderline ); al carattere di cogente imperatività (Cass., Sez. 27708/2004, in riferimento a disturbo delirante cronico ); alla infermità che incida in modo rilevante sui processi intellettivi e volitivi , rendendo il soggetto incapace di rendersi conto del valore delle proprie azioni e di determinarsi in modo coerente con le rappresentazioni apprese (Cass., Sez. I, n. 24255/2004, a proposito di particolari tratti della personalità e di un prospettato, ma escluso, disturbo borderline di personalità ); alla manifestazione del disturbo, con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi (Cass., Sez. I, n. 19532/2003, a proposito di nevrosi e psicopatie id. Sez. I, n. 3536/1997, ancora a proposito di nevrosi e psicopatie e sussistenza o meno di una degenerazione della sfera intellettiva e cognitiva dell'agente ); alla sussistenza di una persistente coscienza ed organizzazione del pensiero , o di un avvenuta rottura del rapporto con la realtà (Cass., Sez. I, n. 15419/2002, a proposito di disturbi della personalità di tipo borderline con componenti narcisistiche ritenute, nella specie, non sufficienti a configurare una situazione di impossibilità di scegliere ); ad uno squilibrio mentale a causa della intensità delle deviazioni caratteriali (Cass., Sez. I, n. 13029/1989, indotto da «una gravità della psicopatia tale da determinare un vero e proprio stato patologico»; ad una «rivoluzione psicologica interna per cui l'individuo è diventato estraneo a se stesso», ad «una effettiva compromissione della coscienza, attestata da uno stato confusionale acuto» (Cass., Sez. I, n. 4492/1987). Anche l'indirizzo giurisprudenziale che, più specificamente ed esplicitamente, fa riferimento al valore malattia , sembrava prospettare non già una sovrapposizione nosografica dei due termini malattia ed infermità , ma piuttosto una coincidenza di risultati valutativi quanto ai finali esiti della sussistenza o meno di una compromissione della capacità intellettiva e volitiva: il tema risulta in particolare più diffusamente affrontato nella citata sentenza n. 4103/1986, della I sezione penale, la quale - puntualizzata la differenza tra malattia ed infermità - rileva che con tale ultimo concetto si intende esprimere il 'grado di diversità' fra le direttive abituali di una personalità ed i modi di reazione suoi propri, da un lato, ed il suo comportamento abnorme dall'altro, in modo da poter chiarire come, partendo dall'essere “infermo” dell'individuo, siano state in concreto limitate o addirittura annullate le possibilità di un minimo adattamento individuale alla convivenza sociale. Ne consegue, per le Sezioni unite Raso, che non possono avere rilievo, ai fini della imputabilità, altre anomalie caratteriali , disarmonie della personalità, alterazioni di tipo caratteriale , deviazioni del carattere e del sentimento quelle legato alla “indole” del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione e di inibizione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testé indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma, secondo quanto sopra si è detto. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. III, n. 22834/2003; id., Sez. VI, n. 7845/1997). Né, di norma, possono assumere rilievo alcuno gli stati emotivi e passionali , per la espressa disposizione normativa di cui all'articolo 90 c.p. (sul quale, peraltro, puro si appuntano critiche dottrinarie, ritenendosi, fra l'altro, tale disposizione priva di una fondata base empirica e motivata piuttosto da mere considerazioni di prevenzione generale e per questo in contrasto con il principio di colpevolezza ), salvo che essi non si inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità specifiche, in un più ampio quadro di infermità , avente le connotazioni sopra indicate (Cass., Sez. I, n. 967/1998); concordi su tanto anche autorevoli voci della dottrina, che fanno riferimento a casi di estrema compromissione dell'Io . Ora a distanza di vent’anni bisogna riconoscere, che gli approdi successivi alla “sentenza Raso” hanno confermato la portata attuale di quel principio innovatore. Le Sezioni Unite avevano accolto un orientamento di apertura a favore, cioè, di un concetto elastico di “infermità” in grado di dilatarsi fino a ricomprendere pure i disturbi di personalità. La successiva giurisprudenza di legittimità chiamata ad interrogarsi sui disturbi della personalità per scrutinarne la rilevanza ai fini della imputabilità del reato ed alla loro più ampia ascrivibilità alla categoria della infermità mentale, capace di escludere o grandemente far scemare la capacità di intendere e di volere integrativa della prima (articolo 88 e 89 c.p.), ha ribadito nei suoi approdi più recenti e con puntualizzazioni varie, che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali possono rientrare nel concetto di infermità (Sez . 6 - ,   n. 21065 del 12/03/2024, Rv. 286482; Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616; Sez. 6, n. 33463 del 10/05/2018, C., Rv. 273793; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339; Sez. 3, n. 1161 del 20/11/2013, dep. 2014, D., Rv. 257923). Seguendo questo percorso interpretativo si è ritenuto che anche i disturbi della personalità possono essere ritenuti idonei a concretizzare il vizio totale di mente previsto dall’articolo 88 c.p., che può essere anche transeunte – connotazione quest’ultima differente dalla temporaneità del disturbo – ancorché riconducibile a una medesima condizione patologica. Da tali deduzioni deriva ancora oggi l’impegno del giudice nel distinguere gli stati di infermità psichica passeggeri da quelli che non possiedono siffatte connotazione cliniche e dai meri stati emotivi e passionali, i quali devono essere ritenuti irrilevanti ai fini dell’esclusione dell’imputabilità, secondo quanto previsto dall’articolo 90 c.p. (Centonze). Può dunque dirsi che tale posizione interpretativa ha incontrato il consenso degli esponenti più autorevoli della psichiatria forens e nostrana che, da tempo, ritengono scientificamente plausibile che un malato di mente possa essere chiamato a rispondere del suo operato solo se viene stabilita una correlazione fra i disturbi mentali da cui è affetto e il reato commesso (Bandini – Gatti).  E dunque tale posizione interpretativa appare condivisibile anche nella prospettiva di un potenziamento del rapporto tra la psichiatria forense e la giurisdizione troppo spesso rimasto su un piano larvale. Nessun dubbio, infatti, può nutrirsi sulla necessità di verificare quali siano le condizioni di salute psichica del soggetto attivo del reato, proprio per quell’indispensabile collaborazione che deve intercorrere tra il sapere scientifico e la iuris dictio del giudice. (Centonze). Intanto nuove tendenze si affacciano all’orizzonte sotto il profilo dell’accertamento dell’infermità di mente: le neuroscienze sempre piu un progressione evolutiva in virtù degli strumenti tecnologici di indagine più sofisticati messi a disposizione dell’indagine ed utilizzabili per scandagliare l’organismo umano alla ricerca di tracce “fisiche” del vizio di mente (Brancaccio). La giurisprudenza di legittimità sta invero mostrando prudenza nell’affrontare la valenza dei nuovi strumenti diagnostici offerte dalle neuroscienze. Prevalgono approcci scettici che non ritengono in concreto le prove neuroscientifiche sufficientemente attendibili (v. in dottrina, Brancaccio; in giurisprudenza, Cass. sez. I, n. 54429/2016).