Con la pronuncia in esame la Cassazione torna a pronunciarsi sul termine della prescrizione per richiedere l’indennizzo in caso di postumi permanenti.
La vicenda da cui origina il ricorso esaminato dalla Suprema Corte può essere così sintetizzata: uno studente si feriva ad una mano, rimasta “impigliata” in una porta. L'istituto scolastico da lui frequentato aveva stipulato un'assicurazione contro gli infortuni a beneficio degli studenti. Invocando tale polizza, il ricorrente nel 2012 conveniva dinanzi al Giudice di Pace la società assicuratrice, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, ma la sentenza veniva appellata dalla società assicuratrice. Il Tribunale accoglieva il gravame dell'assicurazione e rigettava la domanda dello studente, ritenendo prescritto il diritto. Di qui, il ricorso in Cassazione dello studente, che lamenta la violazione degli articolo 2935 e 2952 c.c.. Il ricorrente, infatti, sostiene che, sebbene in data 2 gennaio 2010 i sanitari certificarono la sua guarigione clinica, tuttavia gli consigliarono un intervento chirurgico correttivo, a cui si sottopose il 1° ottobre 2011: fino a tale data, pertanto, i postumi dell'infortunio si sarebbero dovuti considerare «meri postumi non permanenti e non immutabili». Il motivo, tuttavia, è infondato. A detta dei Giudici, infatti, il ricorrente confonde il concetto di postumi non permanenti con quello di postumi emendabili: tale tesi condurrebbe al paradossale effetto di far decorrere la prescrizione, quando l'infortunio sia emendabile con interventi d'elezione, dalle scelte del creditore, una interpretazione incoerente con la ratio dell'istituto della prescrizione, che è «di ordine pubblico e certezza del diritto». Pertanto, «nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento». Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Presidente De Stefano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. F.S., all'epoca dei fatti studente dell'Istituto (OMISSIS), il (OMISSIS) si ferì ad una mano, rimasta “impigliata” (così l'atto di citazione) in una porta. L'istituto scolastico frequentato da F.S. aveva stipulato un'assicurazione contro gli infortuni a beneficio degli studenti. Invocando tale polizza, F.S. nel 2012 convenne dinanzi al Giudice di pace di (OMISSIS) la società assicuratrice (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto. 2. Il Giudice di pace di (OMISSIS) accolse la domanda con sentenza n. 3.12.2013 n. 37. La sentenza fu appellata dalla (OMISSIS). 3. Il Tribunale di Castrovillari con sentenza 11.11.2021 n. 1177 accolse il gravame e rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto. Il Tribunale ritenne che: a) F.S. guarì dalle lesioni il 2.1.2010; b) da tale data iniziò a decorrere il termine di prescrizione biennale di cui all'articolo 2952 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis); c) il primo atto interruttivo della prescrizione fu compiuto il 2.7.2012, e quindi dopo lo spirare del termine; d) irrilevante era la circostanza che il 1°.10.2011 F.S. si sottopose ad un intervento chirurgico alla mano, in quanto quell'intervento fu eseguito quando erano già consolidati i postumi permanenti. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da F.S. con ricorso fondato su tre motivi. La (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'articolo 380 bis, secondo comma, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo F.S. prospetta il vizio di “omesso esame di atti e fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. Nell'illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale ha individuato l'exordium praescriptionis nella data del 2.1.2010. Si deduce che il Tribunale non ha attentamente esaminato la documentazione clinica in atti, ovvero l'ha fraintesa; che non avrebbe rettamente interpretato il lessico specialistico della medicina clinica. 1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perché censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. Lo stabilire infatti se e quando una lesione personale sia guarita lasciando postumi permanenti, così come lo stabilire se tali circostanze siano dimostrate dalle prove documentali raccolte, costituiscono altrettanti accertamenti riservati al giudice di merito ed insindacabili in questa sede. 2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è prospettata la violazione degli articolo 2935 e 2952 c.c.. Sostiene il ricorrente che, sebbene alla data del 2.1.2010 i sanitari certificarono la guarigione clinica dell'infortunato, tuttavia contestualmente consigliarono un intervento chirurgico correttivo, cui F.S. si sottopose il 1°.10.2011: fino a tale data, pertanto, i postumi dell'infortunio si sarebbero dovuto considerare “meri postumi non permanenti e non immutabili”. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente confonde il concetto di postumi non permanenti con quello di postumi emendabili. Così, ad es., una deviazione del setto nasale è emendabile con un intervento di rinosettoplastica, ma ciò non toglie che una volta avvenuta la guarigione clinica essa costituisca una invalidità permanente, a nulla rilevando che possa essere corretta chirurgicamente. La tesi sostenuta dal ricorrente condurrebbe al paradossale effetto di far decorrere la prescrizione, quando l'infortunio sia emendabile con interventi d'elezione, dalle scelte del creditore. Una interpretazione incoerente con la ratio dell'istituto della prescrizione, che è di ordine pubblico e certezza del diritto. 2.2. Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento”. 3. Il terzo motivo. Col terzo motivo è prospettata la violazione degli articolo 116 e 132 c.p.c.; dell'articolo 2952 c.c. e dell'articolo 111 Cost.. Vi si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché “incomprensibile”. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza è di cristallina chiarezza: il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere da gennaio 2010, perché fu allora che l'infortunato guarì, e il successivo intervento correttivo non poteva spostare in avanti l'exordium praescriptionis. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'articolo 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 4. Per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. 196 del 2003. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna F.S. alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex articolo 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; (-) dispone che, ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di F.S..