La circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2025 è intervenuta a disciplinare la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a non stagionale, evidenziando i diritti del lavoratore straniero nelle more dei procedimenti amministrativi.
La circolare ministeriale n. 10 del 5 maggio 2025 fornisce un quadro aggiornato sulla procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale. In particolare, il Ministero del Lavoro chiarisce che il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, nel rispetto delle norme vigenti – continua, poi, la circolare - il lavoratore straniero può proseguire la sua attività, purché: la domanda di rilascio sia stata presentata entro otto giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. L’interpretazione fornita si inquadra nel più ampio contesto della tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, della certezza procedurale per i datori di lavoro e della prevenzione del lavoro irregolare, per cui è stato evidenziato anche che le suddette previsioni debbano estendersi non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui il lavoratore sia in attesa della risposta sulla sua domanda di conversione. Anche in tali casi, infatti, vi è il rischio che il lavoratore possa perdere, nelle more della decisione, l’opportunità lavorativa che rappresenta la base stessa della sua domanda di conversione del permesso di soggiorno. Si precisa, infine, che «poiché la domanda di conversione, come quella del rinnovo, rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare, anche in tali casi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine l’istruttoria, lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e iniziare a svolgere, nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico, la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico)».
Circ. Min. Lav. 5 maggio 2025 n. 10