Il danno patrimoniale causato dalla perdita di contribuzione previdenziale e dalla conseguente ridotta pensione, in ragione del collocamento anticipato a riposo per un infortunio, è una conseguenza diretta dell'evento lesivo. Pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre da quel momento, non trattandosi né di un danno sopravvenuto né di un illecito permanente secondo l'articolo 2116, comma 2, c.c.
Il Tribunale territorialmente competente, con sentenza, ha condannato una società e la relativa compagnia di assicurazione, in solido, al risarcimento del danno biologico e morale subito da un lavoratore in conseguenza di un infortunio verificatosi durante il rapporto di lavoro. La società è stata, altresì, condannata al pagamento di un'ulteriore somma pari alla franchigia assicurativa. La Corte distrettuale ha successivamente respinto l'impugnazione proposta dal lavoratore in relazione a due capi della sentenza di primo grado: (i) il riconoscimento di una responsabilità concorsuale nella verificazione dell'infortunio e (ii) il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, relativo alla differenza tra le retribuzioni non percepite ed il trattamento pensionistico fruito in seguito al collocamento anticipato a riposto. Secondo la Corte, l'evento lesivo doveva ritenersi insorto al momento del collocamento a riposo, da cui correttamente era stata ritenuta decorrere la prescrizione. A seguito dell'accoglimento in cassazione del ricorso proposto dal lavoratore nel corso del secondo grado, la Corte d'Appello ha accertato la responsabilità esclusiva della società nella verificazione dell'infortunio, condannandola: in solido con la compagnia assicurativa, al pagamento di una determinata somma a titolo di danno non patrimoniale, (al netto di quanto già versato in esecuzione delle precedenti pronunce), oltre interessi; al pagamento di un'altra somma, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con l'obbligo per la compagnia di assicurazione di tenere indenne la società da tale pagamento. Avverso la decisione di secondo grado il lavoratore ricorreva in cassazione a cui resistevano la società e la relativa compagnia di assicurazione. Danno previdenziale Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita delle contribuzioni previdenziali sulle retribuzioni future che il lavoratore avrebbe percepito in assenza del collocamento anticipato a riposo, la Corte di Cassazione ha ribadito l'esistenza di una stretta connessione tra la mancata contribuzione e la conseguente riduzione della prestazione pensionistica. Pertanto, l'evento lesivo deve essere individuato nel momento stesso del collocamento a riposo, da cui decorre il termine di prescrizione, come già statuito nella sentenza impugnata. Danno contributivo La Suprema Corte richiama quanto affermato dal Tribunale, ossia che solo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal momento in cui si verifica l'evento lesivo, salvo che sopraggiungano conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto alla lesione originaria, le quali siano qualificabili come eventi nuovi e autonomi. Nel caso in esame, l'evento lesivo, secondo la Corte di Cassazione, è rappresentato dall'anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito della quale il lavoratore avrebbe potuto sin da subito richiedere il risarcimento per la riduzione del trattamento pensionistico spettante al raggiungimento dell'età pensionabile (e fino al compimento dell'80°anno di vita, previsto per il 26 novembre 2024), in ragione della minore contribuzione versata. Si tratta, pertanto, di una conseguenza pregiudizievole prevedibile e non sopravvenuta. Inquadramento giuridico La Corte di Cassazione precisa che le pretese risarcitorie relative al danno contributivo e al danno previdenziale non rientrano nell'ambito dell'articolo 2116, comma 2, c.c.. Il fatto costitutivo principale del diritto azionato è rappresentato appunto dall'infortunio occorso al lavoratore, in relazione al quale è stata accertata in via definitiva la responsabilità esclusiva del datore di lavoro. Un ulteriore elemento rilevante è costituito dall'anticipo collocamento a riposo, conseguenza della forzata interruzione del rapporto di lavoro determinata dallo stesso infortunio. Il pregiudizio lamentato non deriva da un'omessa, insufficiente o irregolare contribuzione durante il rapporto di lavoro né si configura come un illecito di natura permanente, ma si qualifica quale effetto immediato e diretto dell'evento infortunistico e del suo impatto sulla posizione lavorativa e previdenziale del lavoratore.
Presidente Doronzo - Relatore Caso Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.