In un caso di richiesta di rescissione del giudicato, è stata ribadita la necessità di una conoscenza chiara ed effettiva del processo da parte dell'imputato.
Il caso in esame riguarda una donna condannata dal Tribunale di Velletri a due anni di reclusione per calunnia. La Corte di Cassazione, intervenendo sulla richiesta di rescissione del giudicato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma, accogliendo la tesi della difesa. Il motivo principale della decisione risiede nella mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata, come richiesto dall'articolo 629 comma 1 c.p.p.. Questo principio, rafforzato dai precedenti giurisprudenziali e dalle sentenze della Corte EDU, stabilisce che la conoscenza del processo non può essere presunta ma deve essere completa e formale. In particolare, la notificazione degli atti, pur formalmente regolare, non garantisce automaticamente che l'imputato abbia avuto effettiva consapevolezza del procedimento a suo carico. Nel caso concreto, le notifiche avvenute presso un domicilio errato e l'assenza di comunicazione diretta dell'udienza preliminare hanno inciso sulla decisione della Corte. Quest'ultima si è pronunciata basandosi su un'analisi dettagliata delle notifiche irregolari e delle loro implicazioni sul diritto alla difesa. Come sottolineato dai Giudici, la normativa prevede che la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato osti alla celebrazione dello stesso, salvo che l'assenza sia dovuta a una volontaria sottrazione al procedimento (ad esempio indicando all'amministrazione un recapito inesistente), per cui il difetto di conoscenza potrà ritenersi «colpevole».
Presidente Ricciarelli - Relatore Rosati Ritenuto in fatto e Considerato in diritto 1. F.R., con atto del proprio difensore, impugna l'ordinanza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, che ha respinto la sua richiesta di rescissione del giudicato, relativa alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1629 del 30 settembre 2020, con cui è stata condannata alla pena di due anni di reclusione per il delitto di calunnia. Con un unico motivo, si lamenta un vizio logico della motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello ha dedotto la dimostrazione della piena conoscenza del processo, da parte della ricorrente, dalla regolare notificazione alla stessa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, avvenuta mediante deposito dell'atto presso l'ufficio postale, immissione del relativo avviso nella cassetta postale presso il domicilio dichiarato, invio della lettera raccomandata e mancato ritiro della stessa nel termine prescritto (c.d. compiuta giacenza ). Obietta la ricorrente, con citazione di vari precedenti di legittimità, che la regolarità della notifica dell'atto di citazione in giudizio non implica necessariamente la conoscenza del processo da parte dell'imputato, la quale dev'essere completa ed effettiva e non può presumersi sulla base di quella di precedenti atti del procedimento; peraltro, nello specifico, non solo non è mai giunto a conoscenza dell'imputata l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, notificatole nelle predette forme, ma il successivo decreto che ha disposto il giudizio le è stato notificato - senza esito - presso un domicilio errato, perché diverso da quello da lei dichiarato. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 3. Il ricorso è fondato. Come con esso si rileva, la Corte di cassazione è ferma nel ritenere che la conoscenza del procedimento da parte di chi vi è sottoposto debba essere effettiva nonché riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; principio ribadito da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). L'articolo 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., infatti, al pari del precedente articolo 420-bis, comma 4, dà rilevanza alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il deferimento a giudizio dell'interessato. Nel rispetto delle fonti sovranazionali, così come interpretate dalle competenti Corti (Corte EDU, sentenza 18/05/2004, Somogyi c. Italia; sentenza 10/11/2004, Sejdovic c. Italia), ma anche come recepite nel nostro ordinamento (ad esempio, l'articolo 19, legge n. 69 del 2005, in tema di mandato d'arresto europeo), la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione dello stesso soltanto quando egli si sia ad essa deliberatamente sottratto. Solo in questo caso, infatti, quel difetto di conoscenza potrà reputarsi «colpevole», come il predetto articolo 629-bis richiede per escludere la possibilità di rescissione del giudicato (o l'articolo 420-bis per superare le decadenze probatorie verificatesi nel processo); non anche, invece, qualora esso sia ascrivibile ad una condotta semplicemente negligente di costui. Ne consegue che, nell'ipotesi - com'è avvenuto nella specie - dell'esistenza di una dichiarazione od elezione di domicilio, questa potrebbe essere intesa quale espediente per sottrarsi al processo, ad esempio, nel caso in cui l'interessato abbia scientemente indicato un recapito inesistente, inveritiero o inadeguato, per l'impossibilità di reperirvi lui stesso od altre persone legittimate alla ricezione, non anche, invece, nell'ipotesi della semplice dimenticanza di comunicare, magari a distanza di anni, un sopravvenuto mutamento di domicilio. Ebbene, nello specifico, non c'è nulla di tutto questo. Vi è una notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare effettuata in modo formalmente regolare, ma tale, di fatto, da rendere elevata la probabilità di una mancata conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario e, quindi, plausibile l'allegazione difensiva in tal senso; e vi è, poi, una notificazione del decreto che ha disposto il giudizio che, in realtà, non si è mai perfezionata, poiché effettuata presso un domicilio diverso da quello dichiarato dall'imputata. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, dev'essere annullata senza rinvio e la sentenza oggetto della richiesta di rescissione dev'essere revocata, con trasmissione degli atti al Tribunale competente, a norma dell'articolo 629-bis, comma 3, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1629 del 30/09/2020 e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per il giudizio.