In relazione al giudizio di cui all’articolo 8 l.n. 24/2017, in ordine alla responsabilità professionale del personale sanitario, la “retroazione” degli effetti non solo sostanziali ma anche processuali della domanda giudiziale ex articolo 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex articolo 696-bis c.p.c., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di accertamento tecnico preventivo conciliativo, non assumendo rilievo i mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale.
Gli eredi di un soggetto deceduto, ricoverato precedentemente sia presso l'Ospedale di Frascati che presso il Policlinico Umberto I di Roma, intendendo citare in giudizio per responsabilità professionale sanitaria sia l'ASL Roma 6 (cui faceva capo l'Ospedale di Frascati) che il Policlinico Umberto I, proponevano ricorso ex articolo 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, in conformità del disposto di cui all'articolo 8 comma 1 l. n. 24/2017. Espletata la consulenza tecnica preventiva senza addivenire alla conciliazione, i danneggiati depositavano ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. (vigente ratione temporis) dinanzi allo stesso Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 l.n. 24/2017. In particolare, il ricorso di merito veniva proposto nei soli confronti dell'ASL Roma 6, in quanto la consulenza tecnica preventiva aveva escluso la concorrente responsabilità del Policlinico. Costituitasi in giudizio, l'ASL eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito. In accoglimento di tale eccezione pregiudiziale, il Tribunale di Roma, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Velletri; luogo nella cui circoscrizione si trovava sia la sede legale dell'Azienda Sanitaria sia l'Ospedale in cui si era verificato l'evento dannoso. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, gli eredi proponevano ricorso per regolamento necessario di competenza, adducendo la violazione dell'articolo 8 comma 3 l. n. 24/2017, il quale prevede che, una volta richiesta ed espletata la consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite ex articolo 696-bis c.p.c. – quale condizione di procedibilità della domanda di merito risarcitoria – il ricorso contenente tale domanda venga depositato presso lo stesso giudice che ha trattato il procedimento finalizzato all'accertamento tecnico-medico legale. Ciò in ossequio alla tesi secondo cui tale norma introdurrebbe una speciale ipotesi di competenza funzionale, che troverebbe fondamento nel rilievo della struttura unitaria bifasica del procedimento contemplato dall'articolo 8 l.n. 24/2017, ripartito nella fase necessaria dell'accertamento tecnico preventivo e in quella eventuale dell'accertamento di merito, da svolgersi secondo le forme ordinarie. Retroazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale La Corte di Cassazione, affermando la competenza del Tribunale di Roma, nega tuttavia che la procedura di cui all'articolo 8 l. n. 24/2017 abbia natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario, essendo esso composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex articolo 696-bis c.p.c. Tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito, previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile. Per altro verso, tuttavia, proprio il collegamento funzionale tra i due giudizi (cognizione sommaria e cognizione piena), fa sì che gli effetti non solo sostanziali ma anche processuali della domanda giudizialeexarticolo 281-undecies c.p.c. retroagiscano al deposito del ricorsoex articolo 696-bis c.p.c., di modo che il momento determinativo della competenza sia quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo eventuali mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale. Cristallizzazione della competenza e irrilevanza dei mutamenti processuali Nel caso di specie il ricorsoexarticolo 696-bis c.p.c. era stato depositato dinanzi al giudice competente, ovvero il Tribunale di Roma, atteso che la domanda era stata formulata non solo nei confronti della ASL Roma 6 (cui faceva capo l'Ospedale di Frascati) ma anche nei confronti del Policlinico Umberto I di Roma, così integrandosi un cumulo soggettivo implicante una modificazione della competenza per ragioni di connessione. Nel passaggio dal procedimento sommario introdotto dall'istanza per consulenza tecnica a quello di merito a cognizione piena, la domanda era stata circoscritta ad uno solo degli originari convenuti, venendo meno il suddetto cumulo soggettivo. Tale ragione tuttavia - conclude la Suprema Corte - non consentiva di eccepire il mutamento dello stato di fatto processuale comportante, in astratto, una modificazione della competenza, poiché essa si era determinata, cristallizzandosi, al momento del deposito del ricorsoexarticolo 696-bis c.p.c.
Presidente Frasca - Relatore Spaziani Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.