Arriva l’approvazione da parte del Mef, per gli anni 2025 e 2026, della metodologia attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate può formulare la proposta di concordato preventivo biennale al contribuente.
Il concordato preventivo biennale, come noto, rappresenta uno strumento di tax compliance che consente alle parti, Amministrazione Finanziaria e contribuente, di concordare le somme da versare a titolo di imposta per il biennio successivo alla formulazione del concordato. Quest'ultimo, sin dalla sua prima formulazione, ha suscitato perplessità legate talvolta alla compatibilità con l'articolo 53 Cost., talaltra con il rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti assoggettati a concordato. Quest'ultima perplessità ha condotto finanche alla richiesta di un intervento da parte del Garante della Privacy, il quale ha evidenziato la necessità di rispettare i diritti dei contribuenti, ad esempio, mediante l'utilizzo dei dati acquisiti dall'Ufficio, nei limiti di quanto strettamente necessario. L'Amministrazione Finanziaria, infatti, al fine di formulare la proposta di concordato preventivo può avvalersi di una molteplicità di dati e informazioni che devono essere utilizzati per il tempo strettamente necessario e trattati esclusivamente al fine di formulare la miglior proposta. Il problema è, pertanto, razionalizzare l'elevato numero di informazioni di cui l'Ufficio è in possesso. Dopo ripensamenti e modifiche, il concordato preventivo biennale è entrato a pieno regime nel sistema tributario e oggi si arriva ad un punto fermo anche per quanto riguarda la metodologia della proposta che l'Amministrazione Finanziaria può formulare. Nel decreto in questione, il Ministero delle Finanze indica come redditi che possono costituire oggetto di concordato preventivo biennale: i redditi di lavoro autonomo, i redditi di impresa e il valore della produzione netta (in relazione all'Irap). Come si legge nel decreto, «la proposta di concordato è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli Isa, anche relative ad annualità pregresse». Il provvedimento indica anche il presupposto che può far venire meno il concordato (al fine di allineare il concordato al principio di capacità contributiva previsto all'art 53 Cost.) ovvero minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti del 50% rispetto a quanto convenuto all'interno del concordato. La diminuzione deve provenire da cause di forza maggiore o caso fortuito, come nella ipotesi di eventi calamitosi, di natura straordinaria ed eccezionale, sospensione del ciclo produttivo e via enumerando. Essendo diminuito di più della metà il reddito del contribuente non è possibile mantenere il concordato, perché non più rispondente alla effettiva situazione economica dell'interessato. Sarebbe, pertanto, necessario redigere il concordato ex novo. Il Decreto prevede anche le ipotesi in cui la proposta può essere “adeguata” proprio in ragione della segnalazione da parte del contribuente di eventi straordinari. L'adeguamento della proposta può avvenire al verificarsi di eventi straordinari antecedenti all'adesione al concordato. Ad esempio, è possibile una riduzione pari al 10% del concordato nell'ipotesi di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo che và dai 30 ai 60 giorni. Intanto, l'Agenzia delle Entrate ha già messo a disposizione sul proprio sito il software per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e accedere alla proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026. L'adesione può essere presentata dal contribuente contestualmente alla dichiarazione dei redditi ovvero inviando il modello del concordato preventivo biennale autonomamente.
Decreto del 28 aprile 2025