Un’esenzione generale e astratta relativa a un’imposta diretta non può, in linea di principio, essere considerata un aiuto di Stato.
Con la sentenza depositata il 29 aprile 2025, nella causa C-453/23, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affrontato un'importante questione relativa agli aiuti di Stato e alle esenzioni fiscali concesse in Polonia. Nel caso di specie, un’impresa polacca, detentrice sui suoi terreni, di un raccordo ferroviario privato, decideva di metterlo a disposizione di un vettore ferroviario così da poter beneficiare di un’esenzione dall’imposta sui beni immobili. Nonostante l’impresa polacca avesse adempiuto a tutte le condizioni previste dal diritto nazionale, si vedeva rifiutare la richiesta di esenzione. Il rifiuto poggiava sull’assunto per cui essa avrebbe costituito, secondo il diritto dell’Unione, un aiuto di Stato illegale poiché non previamente notificato alla Commissione Europea. L'impresa quindi, contestava la decisione innanzi alla Corte Suprema Amministrativa polacca che, dubbiosa circa la qualifica da attribuire al beneficio richiesto, sottoponeva la questione alla Corte di Giustizia, chiedendo se tali esenzioni potessero essere considerate aiuti di Stato. La Corte, a seguito dell’analisi della normativa polacca, ha stabilito che «l’esenzione dall’imposta sui beni immobili di cui trattasi non sembra conferire un vantaggio selettivo e, pertanto, non sembra costituire un aiuto di Stato. Tuttavia, spetta al giudice nazionale pronunciarsi in via definitiva a tal riguardo». Ciò sulla base dell’assunto per cui: «un’esenzione generale e astratta relativa a un’imposta diretta, come l’esenzione stabilita dalla legge polacca, non può, in linea di principio, essere considerata un aiuto di Stato. Infatti, dal momento che si presume che essa sia inerente al regime fiscale «normale», essa non conferisce, di regola, un vantaggio selettivo». Secondo la Corte, infatti, la normativa polacca persegue obiettivi di bilancio e ambientali, incentivando l'uso delle ferrovie e il ripristino di infrastrutture dismesse. Tuttavia, spetta al giudice nazionale valutare se l'esenzione in questione possa comunque falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Infatti, per i giudici, «esistono due situazioni in cui un’esenzione del genere potrebbe essere selettiva. Da un lato, nel caso in cui tale esenzione faccia parte di un regime fiscale configurato secondo parametri manifestamente discriminatori. Dall’altro lato, quando le condizioni fissate dalla normativa pertinente per beneficiare di tale esenzione si riferiscano a una o più caratteristiche specifiche delle imprese beneficiarie, caratteristiche che siano inscindibilmente connesse alla natura di tali imprese o a quella delle loro attività, di modo che dette imprese formino una categoria omogenea».
Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9). 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la E. sp. z o.o. (in prosieguo: la «società E») e il Prezydent Miasta Mielca (sindaco della città di Mielec, Polonia; in prosieguo: il «sindaco di Mielec»), in merito al rifiuto di quest'ultimo di concedere a tale società un'esenzione fiscale relativa all'imposta sui beni immobili. Contesto normativo Diritto dell'Unione Trattato FUE 3 L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». 4 Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE: «Alla Commissione [europea] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107 [TFUE], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista [dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE]. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale». Direttiva 2012/34/UE 5 L'articolo 1 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32), intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce: a) le regole relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria e alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro di cui al capo II; b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica a opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nell'Unione [europea] (capo III); c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e nell'assegnazione della capacità di tale infrastruttura (capo IV). 2. La presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali». 6 L'articolo 3, punto 3, di tale direttiva definisce la nozione di «infrastruttura ferroviaria» come gli elementi elencati nell'allegato I di detta direttiva. Tale allegato I contiene l'elenco degli elementi che compongono l'infrastruttura ferroviaria, «sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché le diramazioni o i raccordi privati». Regolamento 2015/1589 7 L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 così dispone: «Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica». Diritto polacco 8 L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell'ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (legge relativa alle imposte e alle tasse locali), del 12 gennaio 1991 (Dz. U. 2019, posizione 1170), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa alle imposte e alle tasse locali»), prevede quanto segue: «1. Sono soggetti all'imposta sui beni immobili i seguenti beni immobili o opere di costruzione: 1) i terreni; 2) gli edifici o le parti di essi; 3) le costruzioni o le parti di esse destinate a un'attività economica. 2. I terreni agricoli e le superfici boschive, a eccezione di quelli utilizzati per un'attività economica, non sono soggetti all'imposta sui beni immobili». 9 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, punto 4, di tale legge, sono esentati dall'imposta sui beni immobili i terreni destinati alla pubblica circolazione stradale, a eccezione di quelli connessi all'esercizio di un'attività economica diversa dalla manutenzione delle strade pubbliche e dalla gestione di autostrade a pedaggio. 10 L'articolo 4 di detta legge così recita: «1. Costituiscono la base imponibile: 1) per i terreni, la superficie; 2) per gli edifici o le parti di essi, la superficie utile; 3) per le costruzioni o le parti di esse destinate a un'attività economica, fatti salvi i paragrafi da 4 a 6, il valore di cui alle disposizioni relative all'imposta sui redditi, stabilito al 1° gennaio dell'esercizio fiscale, che rappresenta la base di calcolo dell'ammortamento nel corso di tale esercizio, non diminuito degli ammortamenti, e, nel caso di costruzioni completamente ammortizzate, il loro valore al 1° gennaio dell'esercizio in cui è stato effettuato l'ultimo ammortamento. (...)». 11 L'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della medesima legge prevedeva quanto segue: «Sono esenti dall'imposta sui beni immobili: 1) i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria, ai sensi delle disposizioni sul trasporto ferroviario, che: a) viene messa a disposizione dei vettori ferroviari». 12 L'articolo 6, paragrafo 2, dell'ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (legge sul procedimento in materia di aiuti di Stato), del 30 aprile 2004 (Dz. U. 2023, posizione 702), così dispone: «Gli aiuti di Stato previsti da un atto regolamentare che subordina il diritto all'aiuto al solo rispetto delle condizioni da esso previste, senza richiedere una decisione o la conclusione di un contratto, oppure nell'ambito del quale la decisione adottata si limita a confermare l'acquisizione di tale diritto, possono essere concessi quando tale atto regolamentare è un regime di aiuti approvato dalla Commissione conformemente all'articolo 108 TFUE o prevede la concessione di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 13 La società E possiede un raccordo ferroviario privato, situato su terreni di sua proprietà, ed è altresì proprietaria di una parte dell'infrastruttura di tale raccordo. Nel corso del 2021 tale società ha manifestato la propria intenzione di mettere detto raccordo a disposizione di un vettore ferroviario, che avrebbe effettuato trasporti per conto di detta società. 14 Quest'ultima ha considerato che, a partire dalla data di tale messa a disposizione, essa avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione dall'imposta sui beni immobili, esenzione prevista all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge relativa alle imposte e alle tasse locali, per l'insieme di tali terreni nonché per i terreni che intendeva acquistare e che sono anch'essi parzialmente dotati di un raccordo ferroviario privato. In tali circostanze, essa ha chiesto al sindaco di Mielec l'emissione di una decisione anticipata in materia fiscale che confermasse che, a partire da detta data, la stessa avrebbe potuto beneficiare di tale esenzione. 15 Con decisione anticipata in materia fiscale del 14 giugno 2021 il sindaco di Mielec ha escluso la possibilità, per la società E, di beneficiare di detta esenzione. Esso ha indicato che, sebbene tale società rispettasse, da un punto di vista formale, le condizioni enunciate a tale articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), essa non poteva beneficiare dell'esenzione prevista da detta disposizione, poiché ciò avrebbe avuto l'effetto di concedere a detta società un aiuto di Stato che non era stato sottoposto al procedimento di controllo preventivo della Commissione. 16 La società E ha quindi proposto ricorso avverso tale decisione anticipata in materia fiscale dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (Tribunale amministrativo del voivodato di Rzeszów, Polonia), che ha respinto tale ricorso con sentenza del 19 ottobre 2021. Tale giudice ha confermato la posizione del sindaco di Mielec, nella parte in cui quest'ultimo aveva qualificato tale esenzione come «aiuto di Stato» e ha constatato che tale aiuto non era stato notificato alla Commissione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 2 del regolamento 2015/1589. 17 Tale società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), giudice del rinvio. 18 Tale giudice spiega che l'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge relativa alle imposte e alle tasse locali ha esteso l'esenzione dall'imposta sui beni immobili ai raccordi ferroviari privati, in particolare quelli che costituiscono un'infrastruttura cosiddetta «privata», che sono situati, segnatamente, in miniere, siti di produzione o centrali elettriche e fanno parte del sistema complessivo di trasporto ferroviario di merci. Siffatti raccordi nonché gli edifici che fanno parte della loro infrastruttura beneficerebbero di tale esenzione, a condizione che siano messi a disposizione di un'impresa ferroviaria. A tal riguardo, detto giudice indica che il legislatore polacco ha previsto un meccanismo di incentivazione delle imprese a ripristinare i binari di servizio dismessi e a ricorrere effettivamente al trasporto ferroviario, il quale non produce emissioni inquinanti e offre maggiore sicurezza. 19 Esso ritiene che, sebbene, a causa della sua natura generale, detta esenzione si riferisca, in linea di principio, a una cerchia illimitata di beneficiari, sussistano dubbi quanto al criterio utilizzato in tale articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), secondo il quale l'ente economico interessato deve disporre di un certo tipo di infrastruttura, il che, in pratica, va a beneficio di imprese che operano in taluni settori, vale a dire, in particolare, delle imprese che gestiscono miniere, centrali termiche o birrifici. L'applicazione di un criterio del genere, pur avendo, prima facie, carattere oggettivo, potrebbe quindi dar luogo a una selettività «occulta». 20 Inoltre, il giudice del rinvio precisa che l'imposta sui beni immobili non è oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione, sicché gli Stati membri conservano la libertà di determinare la loro politica fiscale e le modalità di fissazione delle aliquote di tale imposta. Nel sistema giuridico polacco, l'imposta sui beni immobili riguarderebbe i terreni diversi dai terreni agricoli e forestali, gli edifici o le parti di essi nonché le costruzioni o le parti di esse connesse all'esercizio di un'attività economica. Nel caso di specie, si tratterebbe di stabilire non già se l'esenzione dall'imposta sui beni immobili, esenzione prevista all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge relativa alle imposte e alle tasse locali, sia compatibile con il diritto dell'Unione, bensì se la sua applicazione sia consentita qualora essa non sia stata notificata alla Commissione, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, di cui tale giudice ricorda l'effetto diretto. 21 Infine, detto giudice si chiede se, nell'ipotesi in cui tale esenzione sia stata applicata in violazione dell'obbligo di notifica previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un'impresa che abbia beneficiato della citata esenzione sia tenuta a restituire gli aiuti illegalmente percepiti, oltre agli interessi, o se il principio della tutela del legittimo affidamento osti a una simile restituzione. A tal riguardo, esso indica che è solo dopo aver applicato l'esenzione di cui trattasi per quattro anni che le autorità fiscali polacche hanno iniziato a rifiutare di concederla, invocando il mancato rispetto di tale obbligo. 22 In tali circostanze, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], falsi o minacci di falsare la concorrenza la concessione da parte di uno Stato membro di un'esenzione dall'imposta rivolta a tutti gli imprenditori, come quella prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della [legge relativa alle imposte e alle tasse locali], consistente nell'esenzione dall'imposta sui beni immobili per terreni, edifici e costruzioni facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi delle disposizioni sul trasporto ferroviario, che viene messa a disposizione di vettori ferroviari. 2) Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, un imprenditore che ha beneficiato dell'esenzione dall'imposta in base alla suddetta disposizione nazionale, introdotta senza osservare la procedura obbligatoria prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], in combinato disposto con l'articolo 2 del regolamento [2015/1589], sia obbligato a pagare l'imposta arretrata con gli interessi». Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 23 Il governo spagnolo ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile. Infatti, l'esenzione fiscale prevista all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge relativa alle imposte e alle tasse locali riguarderebbe i terreni, gli edifici e le costruzioni «facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria». Orbene, secondo la definizione della nozione di «infrastruttura ferroviaria» di cui all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2012/34, in combinato disposto con l'allegato I della stessa, i raccordi privati sarebbero esclusi da tale nozione. Di conseguenza la società E, che sui suoi terreni possiede solo un raccordo privato, non avrebbe diritto di beneficiare di tale esenzione. In tali circostanze, le questioni sottoposte alla Corte sarebbero irrilevanti ai fini della decisione nel procedimento principale. 24 Per di più, il governo polacco e la Commissione ritengono che la seconda questione sia irricevibile. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulterebbe che la società E non ha beneficiato di detta esenzione. Pertanto, rispondere alla questione se un'impresa che ha beneficiato di una simile esenzione sia tenuta a rimborsare l'importo dell'imposta sui beni immobili da cui è stata esentata nonché i relativi interessi non avrebbe alcuna incidenza sull'esito del procedimento principale. 25 A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punto 46 e giurisprudenza citata]. 26 Ne consegue che le questioni relative al diritto dell'Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punto 47 e giurisprudenza citata]. 27 Nel caso di specie, la prima questione verte sull'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell'ambito di una controversia tra la società E e il sindaco di Mielec in merito al rifiuto di quest'ultimo di consentire a tale società di beneficiare dell'esenzione fiscale prevista all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge relativa alle imposte e alle tasse locali, per il motivo che la concessione di tale esenzione costituirebbe un aiuto di Stato illegale, non essendo quest'ultimo stato notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Risulta quindi che tale interpretazione ha un rapporto con l'oggetto di tale controversia e mira a risolvere un problema che non è di natura ipotetica. Inoltre, la Corte dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente a tale prima questione. 28 Peraltro, occorre rilevare che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/34, quest'ultima stabilisce, in particolare, le regole relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica a opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie, nonché i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e nell'assegnazione della capacità di tale infrastruttura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, la stessa si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali. 29 Ne consegue che detta direttiva è manifestamente non applicabile nell'ambito di una controversia come quella oggetto del procedimento principale, vertente sull'eventuale qualificazione come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, di una misura fiscale nazionale che prevede un'esenzione dall'imposta sui beni immobili. 30 È quindi irrilevante che, ai fini dell'applicazione della direttiva 2012/34, l'allegato I di tale direttiva escluda i raccordi privati dalla nozione di «infrastruttura ferroviaria», ai sensi dell'articolo 3, punto 3, di detta direttiva. 31 Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima questione è ricevibile. 32 La seconda questione verte sugli obblighi che graverebbero su un'impresa che abbia beneficiato dell'esenzione fiscale prevista all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge relativa alle imposte e alle tasse locali, nel caso in cui tale esenzione presenti elementi di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per il motivo che essa sia stata concessa senza che sia stato rispettato l'obbligo di notifica previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 2 del regolamento 2015/1589. 33 A tal riguardo, occorre osservare che, come indicato dal governo polacco e dalla Commissione, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la società E non ha beneficiato di detta esenzione. 34 Orbene, conformemente a una giurisprudenza consolidata, non spetta alla Corte formulare opinioni consultive su questioni generiche o ipotetiche [sentenza del 20 ottobre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento della vittima della tratta di esseri umani), C‑66/21, EU:C:2022:809, punto 82 e giurisprudenza citata]. 35 Di conseguenza, la seconda questione è irricevibile. Sulla prima questione 36 In via preliminare, occorre, in primo luogo, ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una misura può essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Sotto un primo profilo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. Sotto un secondo profilo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Sotto un terzo profilo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. Sotto un quarto profilo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza del 7 marzo 2024, Fallimento Esperia e GSE, C‑558/22, EU:C:2024:209, punto 62 e giurisprudenza citata). 37 Nel caso di specie, occorre rilevare che la prima questione, come formulata dal giudice del rinvio, verte sull'interpretazione della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, unicamente sotto il profilo della condizione, prevista in tale disposizione, che la misura di cui trattasi falsi o minacci di falsare la concorrenza. Ciò detto, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta chiaramente che tale giudice esprime dubbi anche rispetto alla condizione, prevista in detta disposizione, che tale misura conferisca un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari, favorendo talune imprese o talune produzioni. 38 Ebbene, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte [sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punto 60 e giurisprudenza citata]. 39 A tal proposito, la Corte deve trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell'Unione che richiedano un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punto 61 e giurisprudenza citata]. 40 Pertanto, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che una normativa di uno Stato membro che esenta dall'imposta sui beni immobili i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria, qualora quest'ultima sia messa a disposizione dei vettori ferroviari, procura un vantaggio selettivo ai beneficiari di tale esenzione e falsa o minaccia di falsare la concorrenza. 41 In secondo luogo, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che gli interventi degli Stati membri nei settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nel diritto dell'Unione, come il settore della fiscalità diretta, non sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al controllo degli aiuti di Stato. Gli Stati membri devono quindi astenersi dall'adottare qualsiasi misura fiscale che possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 73 e giurisprudenza citata). 42 Sotto un secondo profilo, dal fascicolo di cui dispone la Corte si evince che l'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge relativa alle imposte e alle tasse locali definisce in modo generale e astratto i beneficiari dell'esenzione di cui trattasi nel procedimento principale, la quale può essere loro concessa sulla sola base di tale disposizione legislativa. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio stabilire se, in base alle modalità previste dall'esenzione di cui trattasi nel procedimento principale, essa assicuri un vantaggio sensibile ai suoi beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 1987, Germania/Commissione, 248/84, EU:C:1987:437, punto 18, e del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International, C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punto 77). Sulla condizione relativa al vantaggio selettivo 43 Al fine di determinare se una misura nazionale sia in grado di conferire un vantaggio selettivo, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre esaminare se, nell'ambito di un determinato regime giuridico, tale misura sia idonea a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da detto regime, in situazioni di fatto e di diritto paragonabili e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato qualificabile, in sostanza, come discriminatorio (sentenza del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 75 e giurisprudenza citata). 44 Pertanto, ai fini della qualificazione di una misura fiscale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, come «selettiva», occorre individuare, in un primo tempo, il quadro di riferimento, ossia il regime fiscale «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e dimostrare, in un secondo tempo, che la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale quadro di riferimento, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da quest'ultimo, in una situazione materiale e giuridica comparabile. La nozione di «aiuto di Stato» non riguarda tuttavia le misure che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal regime giuridico in questione, in una situazione materiale e giuridica comparabile, e pertanto a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato riesca a dimostrare, in un terzo tempo, che tale differenziazione è giustificata, nel senso che essa deriva dalla natura o dalla struttura del sistema in cui tali misure si inseriscono (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2018, A-Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punti 36 e 44, nonché del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 76 e giurisprudenza citata). 45 In tale contesto, la determinazione del quadro di riferimento assume un'importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dato che l'esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito «normale» (sentenza del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 77 e giurisprudenza citata). 46 A tal riguardo, occorre sottolineare, da un lato, che la determinazione dell'ambito di riferimento deve risultare da un esame obiettivo del contenuto, dell'articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto di tale Stato. La selettività di una misura fiscale non può essere valutata alla luce di un quadro di riferimento costituito da alcune disposizioni del diritto dello Stato membro interessato estrapolate artificiosamente da un quadro normativo più ampio (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Banco Santander e a./Commissione, C‑53/19 P e C‑65/19 P, EU:C:2021:795, punto 62 e giurisprudenza citata). 47 Di conseguenza, quando la misura fiscale di cui trattasi si presenta come inscindibile dal sistema fiscale generale dello Stato membro interessato è a tale sistema che occorre fare riferimento. Per contro, qualora risulti che una siffatta misura sia chiaramente separabile dal suddetto sistema generale, non si può escludere che l'ambito di riferimento che dev'essere preso in considerazione sia più ristretto del sistema generale di cui trattasi, o addirittura che esso si identifichi con la misura stessa, qualora essa si presenti come una norma dotata di una logica giuridica autonoma e sia impossibile identificare un insieme normativo coerente al di fuori di tale misura (sentenza del 6 ottobre 2021, Banco Santander e a./Commissione, C‑53/19 P e C‑65/19 P, EU:C:2021:795, punto 63 e giurisprudenza citata). 48 Dall'altro lato, occorre ricordare che, al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell'Unione è oggetto di armonizzazione, spetta allo Stato membro interessato determinare, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell'imposta, le quali definiscono, in linea di principio, il quadro di riferimento oppure il regime fiscale «normale», a partire dal quale occorre analizzare la condizione della selettività (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./Commissione, C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 112, e del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 81). 49 Tale determinazione delle caratteristiche costitutive dell'imposta include la base imponibile di quest'ultima, il suo fatto generatore, ma anche le eventuali esenzioni da tale imposta [v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./Commissione, C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 112, e del 19 settembre 2024, Regno Unito e a./Commissione (Tassazione degli utili delle SEC), C‑555/22 P, C‑556/22 P e C‑564/22 P, EU:C:2024:763, punto 96]. 50 Poiché, in linea di principio, le caratteristiche costitutive dell'imposta definiscono il quadro di riferimento alla luce del quale deve essere effettuato l'esame della condizione di selettività, un'esenzione generale e astratta relativa a un'imposta diretta, come l'esenzione di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra, di norma, nella qualificazione di «aiuto di Stato». Infatti, nella misura in cui si presume che tale esenzione sia inerente al regime fiscale «normale», essa non può, di regola generale, conferire un vantaggio selettivo, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 51 Una tale constatazione discende dall'autonomia riconosciuta agli Stati membri nel settore della fiscalità diretta, come richiamata al punto 48 della presente sentenza, dato che tale autonomia implica che essi dispongano della facoltà di ricorrere a categorizzazioni fiscali e, in particolare, alle esenzioni fiscali che ritengano essere le più idonee a realizzare gli obiettivi di interesse generale dagli stessi perseguiti, indipendentemente dal fatto che tali obiettivi abbiano o meno natura fiscale. Infatti, come indicato, in sostanza, dall'avvocata generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, gli Stati membri, nell'ambito della loro autonomia fiscale, possono legittimamente perseguire, attraverso la fiscalità diretta, oltre a un obiettivo di puro bilancio, uno o più altri obiettivi che, se del caso, costituiscono congiuntamente l'obiettivo del pertinente quadro di riferimento. 52 Ebbene, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel considerare taluni aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 94 e giurisprudenza citata). Se l'esercizio di tale potere dovesse riguardare qualsiasi esenzione fiscale generale e astratta, sussisterebbe pertanto il rischio che la valutazione della Commissione si sostituisca sistematicamente a quella degli Stati membri in materia e interferisca, di conseguenza, con la loro autonomia fiscale. 53 La conclusione di cui al punto 50 della presente sentenza non pregiudica tuttavia la possibilità di constatare, da un lato, come è avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732), che il quadro di riferimento stesso, quale risultante dal diritto nazionale, è incompatibile con il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, allorché il sistema fiscale di cui trattasi è stato configurato secondo parametri manifestamente discriminatori, destinati a eludere tale diritto (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./Commissione, C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 114, e del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 83). 54 Dall'altro lato, in deroga a quanto esposto al punto 50 della presente sentenza, un'esenzione generale e astratta relativa a un'imposta diretta non può essere considerata rientrare nel regime fiscale «normale» qualora le condizioni stabilite dalla normativa pertinente per beneficiare di tale esenzione si riferiscano, di diritto o di fatto, a una o più caratteristiche specifiche della sola categoria di imprese che possono beneficiarne, caratteristiche che sono inscindibilmente connesse alla natura di tali imprese o a quella delle loro attività. Viene quindi costituita una categoria omogenea di imprese. Ciò detto, la circostanza che solo una simile categoria omogenea di imprese possa beneficiare di un'esenzione fiscale è tale da avvalorare il carattere potenzialmente discriminatorio e anticoncorrenziale di tale esenzione, sebbene il quadro di riferimento non sia stato, di per sé, configurato secondo parametri manifestamente discriminatori, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 53 della presente sentenza. 55 È questo il caso, in particolare, di esenzioni fiscali generali e astratte che sono riservate, di diritto o di fatto, alle imprese che dispongono di una certa struttura del capitale, che sono attive in un settore geografico o economico determinato, che hanno dimensioni ridotte o, al contrario, che dispongono di notevoli risorse finanziarie oppure, ancora, che non impiegano nessun dipendente nel territorio nazionale (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, EU:C:2006:8, punti 136 e 137; del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti da 104 a 106, e del 19 dicembre 2018, A‑Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punti 31 e 38). 56 Per contro, qualora le condizioni previste da un regime di esenzione fiscale non si riferiscano, di diritto o di fatto, a caratteristiche specifiche della sola categoria di imprese che possono beneficiarne, inscindibilmente connesse alla natura di tali imprese o a quella delle loro attività, tale regime rientra nel regime fiscale «normale». Infatti, le condizioni per la concessione di una simile esenzione fiscale appaiono neutre dal punto di vista concorrenziale e il fatto che talune imprese soddisfino tali condizioni, mentre altre non le soddisfano, costituisce una circostanza irrilevante sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato. 57 A tal riguardo, occorre precisare che, indubbiamente, il fatto di assoggettare un'esenzione fiscale al rispetto di talune condizioni implica necessariamente che tale esenzione vada a beneficio solo del gruppo di imprese che sono in grado di soddisfarle. Tuttavia, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il fatto che solo le imprese che soddisfano le condizioni di una misura possano beneficiare di quest'ultima non vale, di per sé, a conferire a tale misura carattere selettivo (v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2012, 3M Italia, C‑417/10, EU:C:2012:184, punti 41 e 42, e del 19 dicembre 2018, A-Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punto 24 e giurisprudenza citata). 58 Ciò implica, in particolare, che un'esenzione fiscale la cui applicazione dipende dai risultati delle imprese non appare, in quanto tale, selettiva (sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti 80, 82 e 83). Purché le condizioni enunciate al punto 56 della presente sentenza siano soddisfatte, lo stesso vale, in linea di principio, per le esenzioni fiscali la cui applicazione sia subordinata, ad esempio, a una determinata politica di assunzione o a talune misure ambientali 59 Peraltro, il fatto che un'esenzione fiscale sia concessa indipendentemente dalla circostanza che coloro che sono soggetti all'imposta a cui essa si riferisce esercitino o meno un'attività economica costituisce un indizio che tale esenzione rientri nel quadro di riferimento. 60 Occorre altresì aggiungere che, anche qualora si dovesse ritenere che essa non rientri nel quadro di riferimento, un'esenzione generale e astratta relativa a un'imposta diretta non diviene automaticamente selettiva. Infatti, in un'ipotesi del genere occorre verificare, come indicato, in sostanza, dall'avvocata generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni e come risulta dal punto 44 della presente sentenza, se le imprese beneficiarie di tale esenzione si trovino, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da tale quadro di riferimento, in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle imprese che non ne beneficiano. In tal caso, detta esenzione sarà considerata selettiva, a meno che si possa dimostrare che la differenziazione tra imprese che ne risulta deriva dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale si inserisce l'esenzione stessa. 61 Nel caso di specie, è alla luce delle considerazioni che precedono che il giudice del rinvio deve esaminare se l'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge relativa alle imposte e alle tasse locali, che esenta dall'imposta sui beni immobili i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria, qualora quest'ultima sia messa a disposizione dei vettori ferroviari, possa procurare un vantaggio selettivo alle imprese che beneficiano di tale esenzione, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 62 A tal riguardo, in primo luogo, dal fascicolo di cui dispone la Corte si evince che il regime giuridico dell'imposta sui beni immobili, come risultante da tale legge, costituisce il regime fiscale «normale» e, di conseguenza, il quadro di riferimento applicabile nel caso di specie. 63 Come indicato dal governo polacco, tale regime è costituito da un sistema di norme applicabili a tutti i soggetti che sono proprietari o detentori di beni immobili, definendo, in particolare, l'oggetto e la base imponibile, i contribuenti e l'aliquota d'imposta. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, di detta legge dispone che i terreni, gli edifici o le parti di essi nonché le costruzioni o le parti di esse destinati a un'attività economica sono soggetti all'imposta sui beni immobili. 64 In secondo luogo, dal punto 54 della presente sentenza risulta che l'esenzione prevista all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della medesima legge fa parte di tale quadro di riferimento, salvo che le condizioni di concessione di tale esenzione si riferiscano, di diritto o di fatto, a una o più caratteristiche specifiche della sola categoria di imprese che possono beneficiarne, caratteristiche che sono inscindibilmente connesse alla natura di tali imprese o a quella delle loro attività e che consentono, quindi, di ritenere che dette imprese appartengano a una categoria omogenea. 65 L'esenzione di cui trattasi nel procedimento principale è concessa alle persone soggette all'imposta sui beni immobili a condizione che esse possiedano un terreno, un edificio o una costruzione facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria, che sia messa a disposizione dei vettori ferroviari. 66 Ebbene, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, tale condizione non appare collegata, di diritto o di fatto, a una o più caratteristiche specifiche delle imprese beneficiarie di tale esenzione, che consentano di raggruppare tutte le imprese di cui trattasi in una categoria omogenea, ai sensi dei punti 54 e 64 della presente sentenza. 67 Al contrario, detta esenzione sembra poter essere ottenuta da qualsiasi contribuente che possieda un terreno, un edificio o una costruzione facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria, che sia messa a disposizione dei vettori ferroviari, indipendentemente dal fatto che il contribuente di cui trattasi eserciti o meno un'attività economica e, in caso affermativo, dalla natura di tale attività. Pertanto, la categoria dei beneficiari dell'esenzione fiscale di cui trattasi nel procedimento principale sembra essere un insieme disparato, composto sia da operatori non economici sia da imprese, le quali, inoltre, possono avere forme giuridiche e dimensioni molto diverse nonché operare in settori di attività molto vari. 68 Come indicato dal giudice del rinvio, tale esenzione risulta quindi fondata su un criterio neutro, che si applica a prescindere, tra l'altro, dai settori o dalle attività economiche delle imprese beneficiarie o dalla forma giuridica di queste ultime. 69 Ne consegue che, fatta salva la verifica da parte di tale giudice, si deve considerare che detta esenzione faccia parte del quadro di riferimento applicabile nel caso di specie. 70 In terzo luogo, tale quadro di riferimento appare dotato di una logica giuridica autonoma, che ha obiettivi propri, e non collegabile a un insieme normativo coerente a esso esterno. 71 Infatti, oltre a quanto indicato ai punti 62 e 63 della presente sentenza, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il regime dell'imposta sui beni immobili persegue non solo una finalità di bilancio, essenziale rispetto alla funzione stessa dell'imposta, ma anche, mediante l'esenzione fiscale di cui trattasi nel procedimento principale, un obiettivo di natura ambientale, volto a incentivare le imprese interessate a ripristinare i binari di servizio ferroviario dismessi e a utilizzare il trasporto ferroviario, il quale non produce emissioni di biossido di carbonio (CO2) e offre maggiore sicurezza rispetto al trasporto stradale. 72 Ebbene, come indicato al punto 51 della presente sentenza, uno Stato membro, nell'ambito della sua autonomia fiscale, può legittimamente perseguire, attraverso la fiscalità diretta, oltre a un obiettivo di puro bilancio, uno o vari altri obiettivi che, se del caso, costituiscono congiuntamente l'obiettivo del pertinente quadro di riferimento. 73 Infine, non risulta da alcun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte che tale quadro di riferimento sia stato configurato secondo parametri manifestamente discriminatori, destinati a eludere il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 53 della presente sentenza. 74 Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, da tutte le considerazioni che precedono risulta che l'esenzione dall'imposta sui beni immobili prevista all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge relativa alle imposte e alle tasse locali non attribuisce un vantaggio selettivo alle imprese beneficiarie di tale esenzione. Sulla condizione secondo la quale la misura di cui trattasi deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza 75 Qualora il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che l'esenzione di cui trattasi nel procedimento principale conferisce un vantaggio selettivo, si porrebbe la questione se tale esenzione soddisfi la condizione secondo la quale la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza, menzionata al punto 36 della presente sentenza. 76 A tal riguardo, occorre ricordare che non occorre dimostrare un'effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se tale misura sia idonea a falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 78, e del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea, C‑179/20, EU:C:2022:58, punto 100). 77 Una simile condizione è soddisfatta qualora esista, al momento dell'entrata in vigore di detta misura, una situazione di concorrenza effettiva sul mercato in questione (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 51 e giurisprudenza citata), poiché il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello dell'Unione è tale da evidenziare un'incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 34). 78 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che le misure che, come l'esenzione di cui trattasi nel procedimento principale, sono dirette a sgravare un'impresa dai costi cui essa avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 80). 79 Infine, occorre ricordare che spetta al giudice del rinvio valutare se, alla luce delle caratteristiche generali di tale esenzione, quest'ultima falsi o minacci di falsare la concorrenza, senza che tale giudice sia tenuto a esaminare la situazione individuale di ciascuna impresa (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 122; del 28 ottobre 2021, Eco Fox e a., da C‑915/19 a C‑917/19, EU:C:2021:887, punto 57, e del 30 maggio 2024, Autoridad Portuaria de Bilbao/Commissione, C‑110/23 P, EU:C:2024:441, punto 69). 80 Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa di uno Stato membro che esenta dall'imposta sui beni immobili i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria, qualora quest'ultima sia messa a disposizione dei vettori ferroviari, non risulta essere una misura che procura un vantaggio selettivo ai beneficiari di tale esenzione. Sulle spese 81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa di uno Stato membro che esenta dall'imposta sui beni immobili i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria, qualora quest'ultima sia messa a disposizione dei vettori ferroviari, non risulta essere una misura che procura un vantaggio selettivo ai beneficiari di tale esenzione.