Vandalizzato il veicolo sotto sequestro: condanna per il custode

Decisivo il riscontro fornito dai Carabinieri incaricati di recuperare il mezzo. A fronte delle condizioni in cui è stata rinvenuta la vettura, resa del tutto inservibile, è legittimo, secondo i Giudici, parlare di una sua sostanziale distruzione.

Vandalizzato e in pessime condizioni il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo: sacrosanta la condanna del soggetto che era stato nominato custode del mezzo. (Cassazione, sentenza numero 16340, sezione sesta penale, depositata il 29 aprile 2025)   Scenario della vicenda è la provincia di Messina. Punto di partenza è l’intervento dei Carabinieri, incaricati di recuperare un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Una volta arrivati sul posto, i militari dell’Arma non possono fare altro che constatare le «pessime condizioni» del mezzo, che si presenta gravemente «vandalizzato». Inevitabile lo strascico giudiziario a carico del soggetto che era stato nominato custode del veicolo e che, poi, si ritrova condannato, sia in primo che in secondo grado, per «violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro». Secondo i giudici di merito, il custode non ha rispettato gli obblighi a suo carico e relativi alla sorveglianza del mezzo, che, in sostanza, è stato distrutto, ossia reso completamente inutilizzabile, come accertato dai Carabinieri. Col ricorso in Cassazione l’avvocato difensore contesta l’equiparazione, compiuta in appello, tra condotta di danneggiamento e condotta di distruzione, e osserva che «il mero danneggiamento», come nella vicenda presa in esame, «del mezzo affidato in custodia esula dalla fattispecie penale». Difatti, il Codice Penale sanziona «chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione», ricorda il legale. Sul tavolo dei Giudici, quindi, la questione è relativa all’esatta qualificazione della condotta tenuta dal custode del veicolo sotto sequestro. Per i giudici d’appello è risultato decisivo il riscontro fornito dai Carabinieri, i quali, intervenuti per procedere al recupero coattivo del mezzo, hanno attestato che il veicolo risultava «vandalizzato ed in pessime condizioni». Ciò ha consentito di catalogare il bene come «inservibile», essendo tale condizione «equiparabile», secondo i giudici d’appello, «a quella derivante dalla distruzione del veicolo». Questa visione è ritenuta corretta, e, perciò, condivisibile, dai magistrati di Cassazione. In premessa, comunque, viene ribadito che «la disciplina penalistica posta a tutela della conservazione di cose sottoposte a sequestro prevede una netta distinzione tra le condotte di danneggiamento e quelle di distruzione. In particolare, l’articolo 334 del Codice Penale sanziona la condotta dolosa commessa da chiunque “sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora” beni sottoposti a sequestro, mentre l’articolo 335 del Codice Penale punisce la meno grave condotta colposa riferita alla sola “distruzione o dispersione” dei suddetti beni». Così, «le previsioni sanzionatorie dedicate alla custodia dei beni operano una chiara differenziazione tra il danneggiamento e la distruzione, limitando la responsabilità colposa alla sola più grave condotta di distruzione». Per i magistrati di Cassazione, perciò, a fronte della chiara distinzione normativa, nella vicenda in esame «il danneggiamento dell’autovettura è stato tale da rendere inservibile il bene, in tal modo essendosi realizzata una condotta equiparabile a quella di distruzione». A sostenere questa valutazione anche il principio secondo cui «in tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, la distruzione di uno o più componenti dell’autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura». Tirando le somme, valutate «le condizioni in cui è stata rinvenuta l’autovettura, resa del tutto inservibile», si deve ritenere che «i danni arrecati al veicolo ne abbiano determinato la sostanziale distruzione», chiosano i Giudici di Cassazione, confermando la valutazione compiuta in appello.

Presidente Di Stefano – Relatore Di Geronimo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Messina confermava, rideterminato la pena, la condanna emessa nei confronti dell'imputato per il reato di violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro. In motivazione, si dava atto che l'imputato, nominato custode di un'autovettura a seguito di sequestro amministrativo della stessa, non ottemperava agli obblighi conseguenti, tant'è che il mezzo veniva rinvenuto “vandalizzato ed in pessime condizioni” dai Carabinieri incaricati di recuperare il mezzo. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta equiparazione della condotta di danneggiamento con quella di distruzione. Rileva il ricorrente che solo quest'ultima integra il reato di cui all'articolo 335 cod. pen., mentre il mero danneggiamento del mezzo affidato in custodia esula dalla fattispecie penale. 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'omessa qualificazione della condotta ai sensi dell'articolo 213 del Codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa l'abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, ritenendo tale disposizione norma speciale rispetto a quella di cui all'articolo 335 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente pone la questione dell'esatta qualificazione della condotta, evidenziando come l'articolo 335 cod. pen. preveda la sanzione penale per le sole condotte di distruzione o dispersione, alle quali non può essere equiparata quella di danneggiamento del veicolo sottoposto a sequestro. Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto che i Carabinieri intervenuti per procedere al recupero coattivo del mezzo, attestavano che lo stesso risultava “vandalizzato ed in pessime condizioni”. Sulla base di tale sintetica descrizione, la Corte di appello affermava che il bene doveva ritenersi “inservibile”, ritenendo che tale condizione fosse equiparabile a quella derivante dalla “distruzione” dello stesso. 2.1. Occorre premettere che la disciplina penalistica posta a tutela della conservazione di cose sottoposte a sequestro prevede una netta distinzione tra le condotte di danneggiamento e quelle di distruzione. In particolare, l'articolo 334 cod. pen. sanziona la condotta dolosa commessa da chiunque “sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora” beni sottoposti a sequestro, mentre l'articolo 335 cod. pen. punisce la meno grave condotta colposa riferita alla sola “distruzione o dispersione” dei suddetti beni. Le previsioni sanzionatorie dedicate alla custodia dei beni, pertanto, operano una chiara differenziazione tra il danneggiamento e la distruzione dei beni, limitando la responsabilità colposa alla sola più grave condotta di distruzione. A fronte della chiara distinzione normativa, la Corte di appello, con motivazione in fatto immune da censure, ha ritenuto che nel caso di specie il danneggiamento dell'autovettura fosse tale da rendere inservibile il bene, in tal modo essendosi realizza una condotta equiparabile a quella di distruzione. Si tratta di una soluzione conferme al principio secondo cui, in tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la distruzione di uno o più componenti dell'autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura (Sez.6, n. 26699 del 7/4/2003, Lanza, Rv. 225619). La Corte di appello, valutato nel merito le condizioni in cui l'autovettura è stata rinvenuta e ritenendo che la stessa fosse stata resa del tutto inservibile, ha ritenuto che i danni arrecati al bene ne hanno determinato la sostanziale distruzione dello stesso. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non essendo il fatto accertato qualificabile ai sensi dell'articolo213 del Codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa l'abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro. Per le ragioni anzidette, nel caso di specie l'illecita condotta non si è tradotta nel mero utilizzo dell'autovettura sequestrata, bensì nella sua distruzione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.