In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito che la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale non costituisce un'ipotesi di forza maggiore o caso fortuito tale da giustificare la restituzione nei termini per proporre impugnazione. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il difensore sia stato nominato d'ufficio e non vi sia stato alcun rapporto fiduciario con l'imputato. Nel caso di specie, il ricorso dell'imputata, giudicata in assenza e assistita da un difensore d'ufficio poi sospeso dall'albo professionale nel periodo utile per l'appello, è stato dichiarato inammissibile poiché l'inerzia nella nomina di un nuovo difensore è stata ritenuta colpevole. La Corte di Cassazione ha sottolineato infatti che, anche nelle ipotesi di difesa d'ufficio, l'imputato ha il dovere di vigilare sull'operato del difensore assegnato e, in caso di problemi, di garantirsi una difesa adeguata. La decadenza dei termini per errore del difensore non può essere considerata una circostanza incolpevole, poiché la facoltà di impugnare è attribuita anche personalmente all'imputato. Pertanto, in mancanza di un'attività diligente da parte dell'assistito, l'ordinamento non consente la rimessione nei termini. Questo orientamento si fonda su una giurisprudenza consolidata, come la Sez. 2, sentenza n. 13803/2021, che esclude la rimessione in caso di errore del difensore. La difesa della ricorrente ha sostenuto che la sospensione disciplinare del difensore d'ufficio doveva essere equiparata a un abbandono della difesa, e che il sistema giuridico avrebbe dovuto garantire la sostituzione tempestiva del professionista. Tuttavia, la Corte ha respinto questa tesi, evidenziando come l'imputato ha la responsabilità di monitorare la propria difesa, anche in presenza di un legale nominato d'ufficio. Sul punto infatti, la Suprema Corte ribadisce che: «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito», inoltre «incombe, su quest'ultimo, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e, in ogni caso, anche nell'ipotesi di difensore di ufficio, di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico da parte dello stesso».
Presidente Scarlini - Relatore Sessa Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.