Iscrizione a ruolo dei processi civili in attesa del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e pagamento del contributo unificato

Il Ministero della Giustizia, con circolare del 24 aprile 2025, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili in attesa del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nello specifico, la questione verte sulla possibilità di procedere all'iscrizione senza il pagamento del contributo unificato minimo di 43 euro, richiesto dall'articolo 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002: se l'istanza di ammissione regolarmente protocollata, infatti, sarebbe sufficiente per l'iscrizione, fermo restando la possibilità di allegare il provvedimento di accoglimento successivamente. Tuttavia, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 hanno sollevato dubbi sulla validità di tale modalità operativa. La Direzione Generale ha ribadito che il diritto di accesso alla difesa, costituzionalmente garantito dall'articolo 24 Cost., non può essere ostacolato da ritardi nella delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ne consegue che gli uffici giudiziari devono accettare l'iscrizione a ruolo anche in presenza della sola istanza protocollata, purché risulti regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati. Sul punto, la Cassazione, con la recente sentenza n. 688/2025, ha affrontato il tema della «retroazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal giudice procedente al momento in cui l'istanza era stata avanza al Consiglio dell'Ordine», stabilendo che «ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - respinta o dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati, sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l'attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio». La circolare, infine, chiarisce che:  gli uffici giudiziari dovranno procedere all'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili nel caso in cui il Consiglio dell'ordine non abbia ancora deliberato sull'ammissione al patrocinio; l'avvocato dovrà allegare l'istanza di ammissione regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati; la cancelleria dovrà comunque procedere all'apertura di un foglio notizie e, nel caso in cui l'istanza venga rigettata e non confermata dal magistrato, procedere alla riscossione di tutte le spese annotate.

Circolare del 24 aprile 2025