Obbligo di custodia di un animale: quando scatta?

L'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto tra l'animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico.

Nel caso sottoposto all'attenzione della quarta sezione della Corte di Cassazione, l'imputato veniva condannato per omicidio colposo in concorso con la moglie, giudicata separatamente, per aver cagionato la morte di una persona con negligenza e imperizia nella tenuta dei loro quattro cani di grossa taglia. L'imputato deduceva l'insufficienza probatoria, che non consente un giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio anche in relazione alla valutazione del compendio indiziario in atti. La prova indiziaria Con riguardo alla prova indiziaria, la Corte regala preliminarmente un'interessante precisazione, affermando che la stessa riveste «medesimo rango e dignità della prova diretta». Ed infatti, il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla valutazione di una «concatenazione logica di indizi», sempre che, però, risulti univocità e concordanza tale da poter giungere a certezza in ordine al fatto stesso. Gli indizi, infatti, sono elementi di fatto noti da cui si può desumere il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche o di massime di esperienza. Cosa ben diversa dal “sospetto” che, invece, è mera congettura che si può identificare in un indizio “debole”. Gravità, precisione e concordanza Gli indizi, in altri termini, possono da soli, senza la necessaria sussistenza di un riscontro, costituire la base per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, quando siano gravi, ovvero attendibili e convincenti, precisi, tali da esprimere elevata probabilità di derivazione del fatto ignoto da quello noto e concordanti, cioè non contrastanti tra loro. Ad ogni modo, il procedimento di valutazione degli indizi si articola in due momenti. Il primo consiste nell'accertamento del maggiore o minore livello di gravità e precisione degli indizi. In questa fase gli stessi vengono isolatamente considerati nella loro valenza qualitativa. Il secondo momento consiste, invece, nell'esame complessivo del compendio indiziario. Ogni indizio viene a sommarsi e integrarsi con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo. Dunque, è proprio la composizione unitaria a dare forza e significato dimostrativo agli indizi. Cane/padrone: che rapporto è necessario? Con riguardo, invece, al rapporto tra l'imputato e i cani, la Corte ha affermato, concordemente ai giudici di merito, che sussiste una posizione di garanzia a prescindere da un titolo di proprietà sugli animali, in ragione del mero titolo detentivo. Infatti, i cani, come è emerso nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, erano di fatto da gestiti dall'imputato. In casi analoghi, sul proprietario/detentore è imposto un obbligo di custodia, stringente e specifico, che comporta per lo stesso di adottare ogni cautela necessaria ad evitare possibili aggressioni a terzi, soprattutto quando si tratti di più cani e gli stessi abbiano dimostrato di avere indole aggressiva. L'obbligo di custodia insorge anche in relazione a una mera detenzione dell'animale. Il proprietario è addirittura responsabile per le eventuali lesioni cagionate dal proprio animale mentre lo stesso era affidato a terze persone inidonee a gestirlo e controllarlo. In tema di omicidio e lesioni colpose, poi, la Corte ha precisato che tale posizione di garanzia sussiste anche all'interno della propria abitazione, tanto che il proprietario/detentore deve controllare e custodire l'animale per evitare e prevenire qualunque tipo di aggressione. In conclusione, dunque, il detentore di un cane (e dunque non solo il proprietario) risponde sempre a titolo di colpa per lesioni cagionate a terzi se non è stato in grado di esercitare sull'animale un'effettiva custodia. Come escludere la colpa? Al fine di escludere la colpa, che consiste nella mancata adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare eventi infausti, non è sufficiente che l'animale sia tenuto in luogo privato e recintato, dovendo tale luogo essere idoneo ad evitare che l'animale possa sottrarsi alla custodia o al controllo del suo detentore.

Presidente Ciampi - Relatore Pezzella Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.